Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1)   di Rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione regionale n° 020 del 19.09.2000 inerente “l’attività di autodemolizione nell’impianto sito in Isola del Gran Sasso (TE), Fraz. Trignano”, particella catastale n.209 foglio n.6, potenzialità 100 veicoli/anno (50 veicoli/180 giorni), equivalente alla fase “R 13 “ dell’allegato C  del D.L.gs n. 152/06, a favore del Centro di Raccolta Veicoli fuori uso, di Varelli Silvio - Fraz. Frignano- Isola del Gran Sasso (TE);

2)   Di stabilire che il rinnovo di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal  Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale  28.04.2000 n. 83;

3)   Di stabilire che i codici Cer ammissibili all’impianto, trattati in ingresso ed in uscita, sono riportati nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (All. 1);

4)   Di richiamare quanto prescritto con nota del 17.07.06  n 5914dall’ArtaDipartimento Provinciale di Teramo, e di seguito indicato:

1)  Rispetto completo di quanto indicato nelle Autorizzazioni Regionali n. 4005 del 7.11.1996 e Ordinanza n. 20 del 19.09.2000;

2)  Pavimentazione completa dei piazzali dedicati alle attività di conferimento veicoli da bonificare e veicoli bonificati;   

3)  Realizzazione di un adeguato sistema di captazione e allontanamento delle acque dei piazzali da realizzarsi come da Relazione Tecnica a firma dell’Ing. Ennio Varelli ed acquisita con nota ARTA prot. n. 570 del 26.01.2006; 

4)  Realizzazione del settore coperto e dedicato alla bonifica dei veicoli di un pozzetto stagno d’emergenza atto a raccogliere eventuali sversamenti accidentali;  

5)  Completamento e rinverdimento della barriera arborea perimetrale. 

a)   I lavori sopra  prescritti vanno realizzati entro 6 (sei)  mesi, tenendo conto delle prescrizioni tecniche dettate dal D. Lgs. n. 209/2003 e per il quale la Ditta ha presentato l’appropriato Piano di Adeguamento.  

b)  Inoltre, è necessario, provvedere alla immediata rimozione  dei rifiuti costituiti da carta, plastica, legno, pertanto, non classificabili come pericolosi, depositati su un’area esternamente all’impianto, oggetto in passato di un Provvedimento Dirigenziale R.I.P. attualmente scaduto, ma comunque di proprietà della Ditta in parola, tramite conferimento a ditte regolarmente autorizzate secondo quanto previsto dall’Art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

 

5)   Di confermare quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione , per quanto applicabile;

6)   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   Di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8)   Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

9)   Di richiamare la Ditta Varelli Silvio, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (catasto dei rifiuti), dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) e dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e, alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Teramo di una  comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti  dal D. Lgs. n152 del 3/04/2006 e dall L.R. n. 83 del 28.04.2000:

11) Di obbligare la Ditta  Varelli Silvio  beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre apposita “ garanzia finanziaria “ in duplice copia, conforme all’originale a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

12) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Isola del Gran Sasso (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento  Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Teramo;

13) Di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una  viene notificata ai sensi di Legge, alla Ditta  Varelli Silvio- Fraz. Trignano - Isola del Gran Sasso (TE);

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

Segue allegato