Il Dirigente del
Servizio
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1) di Rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione
regionale n° 020 del 19.09.2000 inerente “l’attività di autodemolizione
nell’impianto sito in Isola del Gran Sasso (TE), Fraz. Trignano”, particella
catastale n.209 foglio n.6, potenzialità 100 veicoli/anno (50 veicoli/180
giorni), equivalente alla fase “R 13 “ dell’allegato C del D.L.gs n. 152/06, a favore del Centro di
Raccolta Veicoli fuori uso, di Varelli Silvio - Fraz. Frignano- Isola del Gran
Sasso (TE);
2) Di stabilire che il rinnovo di cui al
precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla
data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme
stabilite dal Decreto Legislativo
03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale
28.04.2000 n. 83;
3) Di stabilire che i codici Cer ammissibili all’impianto,
trattati in ingresso ed in uscita, sono riportati nell’allegato, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, (All. 1);
4) Di richiamare quanto prescritto con nota del
17.07.06 n 5914dall’ArtaDipartimento
Provinciale di Teramo, e di seguito indicato:
1) Rispetto completo di quanto indicato nelle
Autorizzazioni Regionali n. 4005 del 7.11.1996 e Ordinanza n. 20 del
19.09.2000;
2) Pavimentazione completa dei piazzali dedicati
alle attività di conferimento veicoli da bonificare e veicoli bonificati;
3) Realizzazione di un adeguato sistema di
captazione e allontanamento delle acque dei piazzali da realizzarsi come da
Relazione Tecnica a firma dell’Ing. Ennio Varelli ed acquisita con nota ARTA
prot. n. 570 del 26.01.2006;
4) Realizzazione del settore coperto e dedicato
alla bonifica dei veicoli di un pozzetto stagno d’emergenza atto a raccogliere
eventuali sversamenti accidentali;
5) Completamento e rinverdimento della barriera
arborea perimetrale.
a) I lavori sopra prescritti vanno realizzati entro 6 (sei) mesi, tenendo conto delle prescrizioni
tecniche dettate dal D. Lgs. n. 209/2003 e per il quale la Ditta ha presentato
l’appropriato Piano di Adeguamento.
b) Inoltre, è necessario, provvedere alla
immediata rimozione dei rifiuti
costituiti da carta, plastica, legno, pertanto, non classificabili come
pericolosi, depositati su un’area esternamente all’impianto, oggetto in passato
di un Provvedimento Dirigenziale R.I.P. attualmente scaduto, ma comunque di
proprietà della Ditta in parola, tramite conferimento a ditte regolarmente
autorizzate secondo quanto previsto dall’Art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
5) Di confermare quanto altro stabilito e
prescritto nella precedente autorizzazione , per quanto applicabile;
6) Di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) Di stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per
la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
b. deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d. le attrezzature ed i contenitori usati devono
essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
e. deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
f. le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno
avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo
igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché
per l’integrità dell’ambiente naturale;
g. devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
8) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) Di richiamare la Ditta Varelli Silvio, al
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (catasto dei rifiuti), dall’art.
187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) e dall’art. 190 (Registro
di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale) e, alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela
Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela
Ambiente – Dipartimento Prov.le di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti
accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dal D. Lgs. n152
del 3/04/2006 e dall L.R. n. 83 del 28.04.2000:
11) Di obbligare la Ditta Varelli Silvio
beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre apposita “
garanzia finanziaria “ in duplice copia, conforme all’originale a favore del
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti
dalla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del
presente provvedimento;
12) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Isola del Gran Sasso (TE), all’Amministrazione Provinciale di
Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia
Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento
Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione
Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Teramo;
13) Di redigere il presente provvedimento in n. 2
originali, di cui una viene notificata
ai sensi di Legge, alla Ditta Varelli
Silvio- Fraz. Trignano - Isola del Gran Sasso (TE);
14) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato