IL SINDACO

Vista la nota n. 2610/AE/CH/2004.ddf del 29/11/2004, della Regione Abruzzo - Servizio Attività Estrattive e Minerarie, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla nuova apertura di cava in località Rotella del Comune di Cupello da parte della ditta Fabrizio Angiolino, con sede legale in San Salvo (CH), Via Orientale n. 8, sul terreno contraddistinto in catasto al foglio di mappa 38 con la particella n. 47;

Vista la Legge Regionale n. 54 del 26/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi per le Cave in data 13/09/2005, dal quale si evince il “parere favorevole con prescrizioni”, che è parte integrante della presente autorizzazione;

Visto il “disciplinare tipo” approvato con delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 204 del 23/05/1985, ai sensi della L.R. n. 54/1983 e s.m.i., anch’esso parte integrante della presente autorizzazione;

Preso atto della Convenzione stipulata in data 03/05/2006, ai sensi dell’art. l3bis della L.R. n. 54/1983 tra la ditta Fabrizio Angiolino e questa Amministrazione Comunale;

Atteso che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 5 della L.R. 67/1987, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento da parte del Comune di Cupello;

Acquisita la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. 8667/2006/CCH1049,

AUTORIZZA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Fabrizio Angiolino con sede in San Salvo, nel prosieguo semplicemente Ditta, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località Rotella del Comune di Cupello, individuata in catasto al foglio di mappa 38 con la particella 47, con l’obbligo dell’osservanza delle norme contenute nell’allegato disciplinare e secondo le modalità indicate negli elaborati tecnici approvati, con le seguenti prescrizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23/01/1985, allegato alla presente, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni quattro dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro novanta giorni dalla stessa data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, a questo Ente ed al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale, per un importo nella misura di euro 110.000,00, è stato effettuato con polizza fideiussoria n. Z022246 emessa in data 14/11/2006 dalla Zurich Insurance Company S.A. - ag. di Vasto.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria catastale dell’area con l’ubicazione dei termini lapidei che individuano i limiti di cava;

-    devono essere mantenute le distanze legali da tutte le emergenze riguardanti l’area interessata;

-    prima dell’utilizzo dei fanghi devono essere trasmessi, all’Ufficio Cave e Torbiere, i relativi test di cessione.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 5.715 e complessivamente di mc. 22.860 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge: n. 1 escavatore cingolato; n. 1 pala gommata; n. 4 autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la Ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività e Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo e dal Sindaco del Comune di Cupello.

Art. 11

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, addì 16/11/2006

Il SINDACO

Angelo Pollutri