IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.06 n. 152 la Ditta AIRWATER ENGINEERING S.r.l. con sede in Civitella Roveto (AQ) – via dei Santi n. 40 - alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto mobile con il seguente identificativo: AWE_MOBILE _00, per il trattamento dei reflui non pericolosi, con una potenzialità pari a 2,5 – 3,5 m3/h, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot. n. 5985 del 23/08/06, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, per i seguenti codici CER:
CODICE |
DESCRIZIONE |
010504 |
Fanghi e rifiuti di
perforazione di pozzi per acque dolci |
020101 |
Fanghi da
operazioni di lavaggio |
020106 |
Feci animali, urine
e letame (comprese le lettiere usate) effluenti raccolti separatamente e
trattati fuori sito |
020201 |
Fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia |
020301 |
Fanghi prodotti da
operazioni di lavaggio pulizia sbucciatura centrifugazione e separazione di
componenti |
020502 |
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti |
020602 |
Rifiuti legati
all’impiego di conservanti |
020702 |
Rifiuti prodotti
dalla distillazione di bevande alcoliche |
030302 |
Fanghi di recupero
dei bagni di macerazione (green liquor) |
030305 |
Fanghi prodotti dai
processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
030309 |
Fanghi di scarto
contenenti carbonato di calcio |
030311 |
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
030310 |
040105 |
Liquido di concia
non contenente cromo |
040220 |
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
040219 |
070512 |
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
070511 |
070612 |
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
070611 |
080116 |
Fanghi acquosi
contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115 |
080120 |
Sospensioni acquose
contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 |
080202 |
Fanghi acquosi
contenenti materiali ceramici |
080307 |
Fanghi acquosi
contenenti inchiostro |
080308 |
Rifiuti liquidi
contenenti inchiostro |
080313 |
Scarti di
inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312 |
080416 |
Rifiuti liquidi
acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce
080415 |
100121 |
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
100120 |
100123 |
Fanghi acquosi da
operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 |
100509 |
Rifiuti prodotti
dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla
voce 100508 |
110112 |
Soluzioni acquose
di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111 |
110114 |
Rifiuti di
sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113 |
120115 |
Fanghi di
lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 |
180107 |
Sostanze chimiche,
diverse da quelle di cui alla voce 100508 |
190603 |
Liquido prodotto
dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani |
190703 |
Percolato di
discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702 |
190805 |
Fanghi prodotti dal
trattamento delle acque reflue urbane |
190812 |
Fanghi prodotti dal
trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di
cui alla voce 190811 |
190814 |
Fanghi prodotti da
altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 190813 |
190902 |
Fanghi prodotti da
processi di chiarificazione dell’acqua |
190903 |
Fanghi prodotti da
processi di decarbonatazione |
191106 |
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
191105 |
200130 |
Detergenti diversi
da quelli di cui alla voce 200129 |
200304 |
Fanghi delle fosse
settiche |
200306 |
Rifiuti della
pulizia delle fognature |
2) di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24, co. 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
3) di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
4) di stabilire che l’effettuazione delle relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale;
5) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, il Consorzio è tenuto ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;
- devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
- devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- deve essere rispettata la normativa in materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di riduzione degli stessi;
- tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
- in caso di blocco parziale o totale all’attività dell’impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all’ARTA competenti per territorio;
- i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica presso la quale l’impianto in oggetto agisce;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di richiamare la Ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
- all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del DLgs n. 36/03 e s.m.i;
- agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;
- all’affidamento dell’esercizio dell’impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante la programmazione e lo svolgimento di programmi di formazione;
- a custodire la presente autorizzazione, presso la sede legale ed operativa della Ditta ed una copia deve essere disponibile, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, presso l’impianto;
- al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
10) di obbligare la Ditta AIRWATER ENGINEERING S.r.l. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/03 e n.132/06, alla trasmissione, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’ impianto, di apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n.132 del 22/02/06; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
11) di obbligare, altresì, la Ditta all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.g) del D.M. n. 406/98;
12) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Civitella Roveto (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila;
14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo nazionale gestori ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
16) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta AIRWATER ENGINEERING S.r.l. – via dei Santi n. 40 – 67054 Civitella Roveto (AQ);
17) di
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini