IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di stabilire che le isole ecologiche da realizzare presso i Comuni della Comunità Montana Sirentina, autorizzate con Determinazione n. DF3/103 del 04/11/05, vengano modificate in modo non sostanziale dalle variazioni indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;

2)   di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione n. DF3/103 del 04/11/05, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

3)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

4)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

5)   di richiamare la Comunità Montana autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del DLgs. 152/06. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

6)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del DLgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Castelvecchio Subequo (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

8)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del DLgs. 152/06, copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

9)   di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Comunità Montana Sirentina – via dell’Aia n. 69 – 67069 SECINARO (AQ);

10) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini