Con nota n. 8070/RiBo/DI/C del 7.08.2003, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha rappresentato alle Regioni italiane l’avvio della procedura di infrazione richiamata in oggetto.

Tale comunicazione faceva riferimento ad un rapporto del Corpo Forestale dello Stato (CFS), dal quale emergeva che sul territorio italiano era attivo un consistente numero di discariche abusive o incontrollate.

Il Ministero, pertanto, richiedeva alle Regioni ed alle Province di inviare una relazione: “omissis … contenente i dati sulla effettiva consistenza delle discariche abusive o incontrollate presenti nel proprio territorio, sui provvedimenti adottati in ordine al monitoraggio delle discariche citate e ad eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza nonché, in applicazione della disciplina sanzionatoria vigente, sui provvedimenti adottati nei confronti dei proprietari o gestori delle discariche stesse”.

Con successiva nota n. 10086/QdV/DI/XII del 19.05.2005, il citato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ribadiva la necessità di acquisire, da parte degli stessi soggetti, i dati anzi evidenziati, ricordando che: “omissis … un secondo deferimento dell’Italia di fronte alla Corte di Giustizia Europea e la mancata esecuzione di una conseguente condanna, comporterebbe il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria, con la conseguente emersione di un danno erariale … omissis”.

Con nota n. 5785/FC del 14.06.2005, questo Servizio rappresentò al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, precisando, che le situazioni di “illegalità”, segnalate dal CFS (verificate, successivamente, dalle Province abruzzesi e dall’ARTA attraverso apposite informative), “omissis … evidenziano, sostanzialmente, che nella regione Abruzzo vi è un numero veramente esiguo di discariche abusive o incontrollate … omissis … trattandosi, nella stragrande maggioranza dei casi, di abbandoni di rifiuti da parte di privati cittadini … omissis”.

A seguito di alcuni incontri tenutisi presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e degli accordi intercorsi in tale sede, inoltre, la Regione Abruzzo trasmise, con nota n. 9419/FC del 17.10.2005, quanto richiesto con la nota ministeriale n. 20000/QdV/DI (XIV-XII) del 7.10.2005, confermando, sostanzialmente, che le “discariche abusive” censite dal CFS erano, invece, riconducibili a casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, per la gran parte nelle immediate vicinanze delle vecchie discariche comunali dismesse (o, addirittura sopra queste) e, in misura minore, in località diverse da quelle sede delle predette discariche comunali dismesse.

Con nota n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006, infine, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha evidenziato che: “Nonostante le Amministrazioni competenti … omissis … abbiano avviato azioni volte al controllo del territorio, dai dati trasmessi emerge ancora la presenza di un numero cospicuo di casi di abbandono di rifiuti e di discariche abusive che necessitano interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, di bonifica e/o messa in sicurezza a carico delle autorità locali competenti e che, rimanendo irrisolti, comporteranno un ovvio aggravamento dello stato della procedura attualmente in una fase avanzata del procedimento di giudizio”. La nota si conclude ricordando che: “omissis … un eventuale secondo deferimento innanzi alla Corte di Giustizia e la mancata esecuzione di una conseguente condanna comporterà il pagamento di una ingente sanzione forfettaria (circa € 10 milioni) e di una sanzione giornaliera, con la conseguente emersione di un danno erariale … omissis”.

Nel corso della riunione convocata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la citata nota n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006, tuttavia, è emersa, improcrastinabile, l’esigenza che i Comuni, in tempi brevissimi, provvedano ad adempiere ai compiti loro assegnati dalla vigente normativa. Infatti, si rammenta, che spetta al Sindaco del Comune territorialmente competente, provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. ex art. 14 del D.Lgs. 22/97, cd. “Decreto Ronchi”, oggi art. 192 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”), ove il responsabile dell’abbandono stesso non sia individuabile o non provveda e non vi provveda il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, cui tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In altre parole, in riferimento alla legislazione di settore vigente il Sindaco del Comune interessato, deve provvedere alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato presenti nel proprio territorio comunale, anche se questi risultano abbandonati o depositati in modo incontrollato nelle immediate vicinanze (o sopra) della discarica comunale dismessa.

Poiché nel territorio comunale di ______________________________ risultano presenti i seguenti siti censiti dal CFS (si veda, al riguardo, la documentazione allegata):

 

Comune

Località

Codice Stazione CFS

 

 

 

 

Nota: Nel riquadro seguente sono inseriti aspetti specifici riguardanti il sito/i in esame, nel caso in cui l’ARTA non abbia inserito nel censimento di sua elaborazione il sito/i stesso/i.

 

Tali indicazioni tuttavia si riferiscono a segnalazioni del CFS non coincidenti con siti censiti dall’ARTA (né discariche, né abbandoni), pertanto appare opportuno che il Comune stesso effettui apposite verifiche (anche d’intesa con lo stesso CFS) finalizzate ad evidenziarne, ove non sia già noto all’amministrazione comunale, la natura (discarica dismessa, abbandono o scarico incontrollato, oppure discarica abusiva) e la effettiva localizzazione e, successivamente, solamente nel caso di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti, provveda alla loro rimozione entro e non oltre il 28/02/2007.

Al riguardo si fa presente che, secondo la vigente normativa, fermo restante le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/03, si è in presenza di una discarica abusiva solamente nel caso in cui si tratti di una discarica (che ha avuto un proprietario e/o un gestore) realizzata in assenza di autorizzazione o in totale difformità dal progetto autorizzato, il cui gestore non sia stato autorizzato o la cui gestione è affetta da totale difformità rispetto all’autorizzazione concessa, nella quale siano avvenute od avvengano operazioni non autorizzate di smaltimento/trattamento di rifiuti ovvero operazioni di smaltimento/trattamento di tipologie di rifiuti non autorizzate per quell’impianto ecc., mentre negli altri casi (assenza di proprietario/gestore dell’impianto) si deve necessariamente far riferimento al deposito o scarico incontrollato dei rifiuti che, come è noto, è avvenuto ed avviene, a volte, ad opera di ignoti, più spesso, ad opera della collettività indifferenziata.

Con la presente, si invita il signor Sindaco, a dare comunicazione, entro 45 gg dalla data della presente, circa l’eventuale avvenuta rimozione dei rifiuti (mediante apposita attestazione), ovvero, nel caso in cui questa non abbia avuto luogo (nonostante il lungo lasso di tempo già intercorso dalla segnalazione della loro presenza) si invita il signor Sindaco in indirizzo, a provvedere, entro e non oltre il 28.02.2007, alla rimozione, all’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi interessati dai rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, dandone successivamente comunicazione allo scrivente, alla Provincia ed al CFS territorialmente competente, allegando apposita documentazione descritta nella Determinazione Dirigenziale n. DN3/1061 del 30.10.2006.

Tuttavia, in relazione alla nota situazione di disagio economico-finanziario in cui versano praticamente tutti i Comuni abruzzesi ed in considerazione della anzidetta necessità di provvedere nei termini sopra indicati, alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006 , avente ad oggetto: “L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 34 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”. Annualità 2006 - Modifica all’individuazione degli interventi e ripartizione fondi di cui alla D.G.R. n. 539 del 22.05.2006. L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 35 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” - Interventi a favore dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati interessati dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Adempimenti in relazione alla procedura d’infrazione UE di cui alla causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate.”, pubblicata nel B.U.R.A. n. 97 del 8.11.2006, (disponibile anche sul sito web della Regione Abruzzo – Ambiente e Territorio – Rifiuti), ha stabilito di destinare la complessiva somma di € 1.500.000,00 per l’anno 2006, alla concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono i siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, per la rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi, al fine di alleggerire gli oneri a carico dei Comuni stessi e risolvere concretamente le problematiche rilevate.

Come esplicitato nella citata D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006 e, soprattutto, nella citata Determinazione Dirigenziale n. DN3/1061 del 30.10.2006, il predetto contributo forfettario è assegnato, sotto forma di rimborso, in ragione del 60% delle spese documentate e sostenute dal Comune per la rimozione dei suddetti rifiuti, il loro avvio a recupero e/o smaltimento.

Da ultimo si ricorda che nel caso in cui dovesse perdurare la situazione evidenziata dal CFS e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nonostante il contributo anzidetto) e, quindi, la procedura di infrazione in corso dovesse trovare negativa conclusione, la conseguente condanna da parte della Corte di Giustizia, comporterà il pagamento delle sanzioni anzi indicate, con la conseguente emersione di un danno erariale che il vigente ordinamento impone di recuperare rivalendosi su coloro che saranno ritenuti responsabili dalla Corte dei Conti.

Nel rappresentare, pertanto, con la presente nota, la complessa e delicata situazione, si confida in una sollecita collaborazione degli Enti interessati, finalizzata anche a migliorare le condizioni ambientali dei territori coinvolti, nell’interesse più generale delle comunità locali.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (Servizio Gestione Rifiuti - Tel. 085/767.2536 - Ufficio Attività Tecniche e di Ingegneria - Tel. 085.767.2534 - Fax 085/767.2585), in attesa di riscontro alla presente, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

Il DIRIGENTE

Dott. Franco Gerardini