IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006 avente ad oggetto “L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 34 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”. Annualità 2006 - Modifica all’individuazione degli interventi e ripartizione fondi di cui alla D.G.R. n. 539 del 22.05.2006. L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 35 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” - Interventi a favore dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati interessati dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Adempimenti in relazione alla procedura d’infrazione UE di cui alla causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate.” con la quale la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro:
1. di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006 destinando alle “Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, quale finanziamento di contratti di programma finalizzati alla bonifica e al recupero ambientale di aree degradate nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 35 della L.R. 63/2000 come modificato dalla L.R. 27/2006, la somma di € 174.962,76 (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. d);
2. di modificare il dispositivo della propria precedente DGR n. 539 del 22.05.2006 destinando la somma di € 1.300.000,00 ad “Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
3. di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006 destinando l’intero importo destinato alle “Iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l’ambiente” (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. a), pari a € 200.000,00 alle medesime finalità indicate al punto precedente e cioè ad “Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
4. di destinare, pertanto, la complessiva somma di € 1.500.000,00 alla concessione dei suddetti contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
5. di dare atto che l’importo complessivo anzidetto trova capienza nel capitolo 292210 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario recante il titolo “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento”;
6. di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti, l’adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione (impegno delle somme, valutazione dei costi medi delle attività (t/mc), valutazione delle priorità di intervento, regolamentazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai Comuni abruzzesi, liquidazioni a favore dei Comuni abruzzesi, eventuali accordi di programma o protocolli d’intesa con le Province, eventuali deroghe ai termini delle autorizzazioni concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento che possono ricevere i rifiuti rimossi, .. etc);
Omissis
Considerato che con la richiamata D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006 è necessario, preliminarmente, che il Servizio Gestione Rifiuti provveda a:
1. individuare le priorità di intervento;
2. definire le modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai comuni abruzzesi;
3. quantificare il contributo concedibile a ciascun Comune (%);
al fine di regolamentare l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, in favore di ciascun Comune abruzzese, nel cui territorio ricadono i siti censiti dal Corpo Forestale dello Stato (CFS), oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi;
Considerato che, a tal fine, appare necessario avviare un vero e proprio “programma straordinario” di interventi, finalizzati alla rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato sul territorio regionale, attivando sinergicamente Enti (Province, Comuni e Consorzi Intercomunali per la gestione dei rifiuti) ed operatori del settore;
Considerato che, secondo quanto emerge dal predetto censimento, i siti caratterizzati dalla presenza di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato (per i quali è necessario provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero e/o allo smaltimento), sono alcune centinaia, per un quantitativo di rifiuti da rimuovere, stimato dal Servizio Gestione Rifiuti, di concerto con la Direzione centrale dell’ARTA, in circa 150.000 t;
Considerato, altresì, che la rimozione, l’avvio a recupero e/o lo smaltimento del sopra indicato quantitativo, i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in un lasso di tempo molto breve (entro il 28 febbraio p.v.), comporta evidenti problemi di gestione dei rifiuti medesimi sia da parte delle amministrazioni comunali che da parte dei gestori degli impianti presso i quali tali rifiuti dovranno essere recuperati e/o smaltiti;
Considerato che la rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti in questione, secondo quanto emerso nel corso dell’ultima riunione svoltasi il 12 ottobre u.s. presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, deve essere tesa a minimizzare, al massimo grado possibile, il numero dei siti censiti sul territorio regionale dal CFS e che, a tale scopo, appare opportuno assegnare le seguenti priorità di intervento:
- priorità elevata: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità non superiore a 150 t oppure a 200 mc;
- priorità media: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità compresa tra 151 t e 1.500 t oppure in quantità compresa tra 201 e 2000 mc;
- priorità bassa: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità superiore a 1.501 tonnellate oppure 2001 mc;
Valutato che, ai fini della rendicontazione, da parte dei Comuni abruzzesi, appare sufficiente richiedere ai Comuni, la seguente documentazione da allegare alla richiesta di contributo finanziario regionale :
- la fattura emessa nei confronti del Comune, dal soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente, che ha curato la rimozione, l’avvio a recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS, nella quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi in peso (t) o volume (mc);
- copia del formulario di identificazione, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del gestore dell’impianto di recupero e/o smaltimento, attestante l’avvenuto conferimento presso il proprio impianto dei rifiuti in questione, nel quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi nella stessa unità di misura utilizzata nella fattura di cui al punto precedente;
Ritenuto che:
- la richiesta di intervento contributivo regionale, accompagnata dalla suddetta documentazione, deve essere inoltrata a: Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 - 65122 Pescara;
- la richiesta può essere inoltrata solamente ad avvenuta rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;
- la rimozione, l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti per i quali si chiede l’intervento contributivo regionale deve riguardare esclusivamente i siti censiti dal CFS;
- la richiesta di intervento contributivo regionale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune;
- la richiesta deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici), dalla data di avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti rimossi, risultante dalla certificazione rilasciata dal gestore dell’impianto di recupero e/o smaltimento, presso il quale sono stati avviati i rifiuti stessi (conseguentemente, per i rifiuti rimossi, avviati a recupero o a smaltimento, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo p.v.), a pena di esclusione dal beneficio concesso;
- ai fini della verifica effettuata dal competente ufficio regionale, fa fede la data di protocollo del Comune richiedente;
- le richieste spedite dal Comune oltre il termine anzi indicato saranno escluse dall’intervento contributivo regionale;
Ritenuto, altresì, congruo quantificare il contributo concedibile in misura pari al 60% della spesa rendicontata da ciascun Comune, al netto dell’IVA;
Dato atto che, ove ne dovesse ricorrere la necessità e/o l’opportunità, si provvederà, con ulteriori specifici atti, a promuovere e disciplinare eventuali accordi di programma o protocolli di intesa con le amministrazioni provinciali abruzzesi, con i consorzi intercomunali di gestione dei rifiuti operanti in Abruzzo e con i gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, finalizzati a facilitare la rimozione, l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in siti censiti dal CFS;
Dato atto, altresì, ove ne dovesse ricorrere la necessità, si provvederà, con ulteriori specifici atti, a derogare temporaneamente, i termini delle autorizzazioni già concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, allo scopo di agevolare il conferimento nei propri impianti dei rifiuti in questione;
Ritenuto, pertanto:
1. di dover impegnare la complessiva somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 292210/C/2006, per il corrente esercizio finanziario, da destinare alla concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono i siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi;
2. di stabilire che le priorità di intervento sono le seguenti:
- priorità elevata: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità non superiore a 150 t oppure a 200 mc;
- priorità media: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità compresa tra 151 t e 1.500 t oppure in quantità compresa tra 201 e 2000 mc;
- priorità bassa: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità superiore a 1.501 t oppure 2.001 mc;
3. di stabilire che la documentazione che ciascun Comune dovrà allegare alla richiesta di contributo regionale è, almeno, la seguente:
- fattura emessa nei confronti del Comune, dal soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente, che ha curato la rimozione, l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS, nella quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi espressi in peso (t) o volume (mc);
- copia del formulario di identificazione, di cui all’art. 193 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., del gestore dell’impianto di recupero e/o smaltimento, attestante l’avvenuto conferimento presso il proprio impianto dei rifiuti in questione, nel quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi nella stessa unità di misura utilizzata nella fattura di cui al punto precedente;
4. di stabilire che il contributo concedibile a ciascun Comune è pari al 60% della spesa rendicontata da ciascun Comune, al netto dell’IVA;
5. di stabilire che il contributo in questione è concesso quale rimborso delle spese sostenute e, in nessun caso, in forma di anticipazione;
6. di stabilire che:
- la richiesta di intervento contributivo regionale, accompagnata dalla suddetta documentazione, deve essere inoltrata a: Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 - 65122 Pescara;
- la richiesta può essere inoltrata solamente ad avvenuta rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;
- la rimozione, l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, per i quali si chiede l’intervento contributivo regionale deve riguardare esclusivamente i siti censiti dal CFS;
- la richiesta di intervento contributivo regionale deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del Comune;
- la richiesta deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici), dalla data di avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti rimossi, risultante dalla data del formulario di identificazione del gestore dell’impianto di recupero e/o smaltimento presso il quale sono stati avviati i rifiuti stessi (conseguentemente, per i rifiuti rimossi, avviati a recupero o a smaltimento, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo p.v.), a pena di esclusione dal beneficio concesso;
- ai fini della verifica effettuata dal competente ufficio regionale, fa fede la data di protocollo del Comune richiedente;
- le richieste spedite dal Comune oltre il termine anzi indicato saranno escluse dall’intervento contributivo regionale;
7. di stabilire che il contributo regionale sarà liquidato con determinazione dirigenziale da predisporsi, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, entro il 15 maggio p.v. per tutte le richieste pervenute complete della documentazione richiesta, ovvero entro il 15 luglio per tutte le richieste pervenute che, risultate carenti nella documentazione allegata, saranno perfezionate entro e non oltre il 15 giugno p.v.;
8. di provvedere, ove ne dovesse ricorrere la necessità e/o l’opportunità, con successivi specifici atti, a promuovere e disciplinare eventuali accordi di programma o protocolli di intesa con le amministrazioni provinciali abruzzesi, con i consorzi di gestione dei rifiuti operanti in Abruzzo e con i gestori (pubblici o privati) degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, finalizzati a facilitare la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS;
9. di provvedere, ove ne dovesse ricorrere la necessità, con ulteriori specifici atti, a derogare, temporaneamente, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.152/06, dai termini delle autorizzazioni già concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, allo scopo di facilitare l’accoglimento nei propri impianti dei rifiuti in questione (tale deroga non potrà avere, in ogni caso, una durata eccedente quella strettamente necessaria alle operazioni di recupero o smaltimento dei predetti rifiuti);
Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di impegnare la complessiva somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 292210/C/2006 per il corrente esercizio finanziario da destinare alla concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono i siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
2. che le priorità di intervento sono le seguenti:
- priorità elevata: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità non superiore a 150 t oppure a 200 mc;
- priorità media: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità compresa tra 151 t e 1.500 t oppure in quantità compresa tra 201 e 2000 mc;
- priorità bassa: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità superiore a 1.501 t oppure 2.001 mc;
3. che la documentazione che ciascun Comune dovrà allegare alla richiesta di contributo regionale è, almeno, la seguente:
- fattura emessa nei confronti del Comune, dal soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente, che ha curato la rimozione, l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS, nella quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi espressi in peso (t) o volume (mc);
- copia del formulario di identificazione, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del gestore dell’impianto di recupero e/o smaltimento, attestante l’avvenuto conferimento presso il proprio impianto dei rifiuti in questione, nel quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi nella stessa unità di misura utilizzata nella fattura di cui al punto precedente;
4. che il contributo concedibile a ciascun Comune è pari al 60% della spesa rendicontata da ciascun Comune, al netto dell’IVA;
5. che il contributo in questione è concesso quale rimborso delle spese sostenute e, in nessun caso, in forma di anticipazione;
6. che:
- la richiesta di intervento contributivo regionale, accompagnata dalla suddetta documentazione, deve essere inoltrata a: Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 - 65122 Pescara;
- la richiesta può essere inoltrata solamente ad avvenuta rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;
- la rimozione, l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, per i quali si chiede l’intervento contributivo regionale deve riguardare esclusivamente i siti censiti dal CFS;
- la richiesta di intervento contributivo regionale deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del Comune;
- la richiesta deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici), dalla data di avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti rimossi, risultante dalla data del formulario di identificazione del gestore dell’impianto di recupero e/o smaltimento presso il quale sono stati avviati i rifiuti stessi (conseguentemente, per i rifiuti rimossi, avviati a recupero o a smaltimento, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo p.v.), a pena di esclusione dal beneficio concesso;
- ai fini della verifica effettuata dal competente ufficio regionale, fa fede la data di protocollo del Comune richiedente;
- le richieste spedite dal Comune oltre il termine anzi indicato saranno escluse dall’intervento contributivo regionale;
7. che il predetto contributo sarà liquidato con determinazione dirigenziale da predisporsi, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, entro il 15 maggio p.v. per tutte le richieste pervenute complete della documentazione richiesta, ovvero entro il 15 luglio per tutte le richieste pervenute che, risultate carenti nella documentazione allegata, saranno perfezionate entro e non oltre il 15 giugno p.v.;
8. che, ove ne dovesse ricorrere la necessità e/o l’opportunità, con successivi specifici atti, si provvederà a promuovere e disciplinare eventuali accordi di programma o protocolli di intesa con le amministrazioni provinciali abruzzesi, con i consorzi di gestione dei rifiuti operanti in Abruzzo e con i gestori (pubblici o privati) degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, finalizzati a facilitare la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS;
9. che, ove ne dovesse ricorrere la necessità, con ulteriori specifici atti, si provvederà a concedere, temporaneamente, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.152/06, deroghe ai termini delle autorizzazioni già concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, allo scopo di facilitare l’accoglimento nei propri impianti dei rifiuti in questione (tale deroga non potrà avere, in ogni caso, una durata eccedente quella strettamente necessaria alle operazioni di recupero o smaltimento dei predetti rifiuti);
10. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’ANCI Abruzzo, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, al Corpo Forestale dello Stato (CFS), alla Direzione centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA;
11. la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Il Dirigente
Dott. Franco Gerardini