LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente, ed in modo particolare, attraverso una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri di priorità stabiliti dalla legislazione, comunitaria e nazionale, vigente in materia;

Preso atto delle diverse sentenze della Corte costituzionale in tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, confermando quanto sancito da una giurisprudenza ormai consolidata, che ha precisato che il principio di autosufficienza locale nello smaltimento tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, vale per i soli “rifiuti urbani non pericolosi” e non anche per gli altri tipi di rifiuti (rifiuti speciali ex art. 7 del D.Lgs. 22/97), per i quali vige, invece, il diverso criterio della vicinanza (prossimità) di impianti di smaltimento appropriati, finalizzato a ridurre il movimento dei rifiuti stessi e correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento (sentenze della Corte: n. 281/2000, n. 335/2001, n. 505/2002, n. 161/2005);

Considerato che si pone, anche, l’esigenza di uniformare su tutto il territorio regionale le comunicazioni periodiche dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, di provenienza regionale ed extraregionale, da parte di titolari di autorizzazioni e/o iscrizioni di attività di gestione dei rifiuti, ai sensi delle diverse normative di settore vigenti, al fine soprattutto di avere un quadro delle conoscenze e statistico completo e trasparente, oltre alla necessità di rendere più efficienti le attività di controllo da parte degli organismi preposti (Province, ARTA, Corpi di polizia ambientale, ..etc), sui flussi di rifiuti movimentati;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale del settore (ex D.Lgs. 22/97, cd. “Decreto Ronchi”) ed in particolare, l’art. 182, comma 3;

Viste le normative interessate, relative alle attività di gestione di impianti nonché di particolari categorie di rifiuti, come di seguito elencate, ancorché in modo non esaustivo, riportandone le più importanti:

1.   il Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche di rifiuti”;

2.   il Decreto Legislativo 18.02.2005, n. 59 avente per oggetto: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

3.   il Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 99 avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

4.   il Decreto Legislativo 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”;

5.   il D.P.R 15.07.2003, n. 254 e s.m.i. avente per oggetto: “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”;

6.   il Decreto Legislativo 11.05.2005, n. 133 avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti”;

7.   il Decreto Legislativo 25.07.2005, n. 151 e s.m.i. avente per oggetto: “Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;

8.   il Decreto Legislativo 24.06.2003, n. 182 e s.m.i. avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;

9.   il Decreto Legislativo 29.12.2003, n. 387 avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Vista L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma. 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

Considerato che la L.R .83/00 e s.m.i., all’art. 4, comma 1, lett. c), attribuisce alle Province le funzioni di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo sulla gestione dei rifiuti;

Considerato che la L.R. 29 luglio 1998, n. 64 avente per oggetto: “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”, attribuisce alla stessa funzioni di controllo della gestione dei rifiuti (art. 5);

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede all’art. 212 le funzioni dell’Albo nazionale gestori ambientali;

Vista la DGR n. 1414 del 29.12.2005 con la quale si è stabilita l’assegnazione a ciascuna delle Province abruzzesi, con decorrenza 2006, il conferimento di compiti, funzioni e risorse in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la DGR n. 1174 del 26.10.2006, che ha modificato la DGR n. 1414 del 29.12.2005, fissando la decorrenza delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la L.R. 83/00 e s.m.i. che, all’art. 13, comma 1, prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, è costituito dal territorio provinciale, nel quale viene conseguita l’autonomia della gestione dei rifiuti urbani e vengono conseguiti gli obiettivi della pianificazione regionale (art. 2, comma 2, lett. b);

Vista la L.R. 7.08.2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale“, che ha modificato alcune disposizioni della L.R.83/00, riformulando l’ex art.29 della stessa, avente per oggetto: “Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni” e prevedendo che il competente servizio regionale emani specifiche direttive in merito;

Richiamata la D.G.R. 25.11.05, n. 242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R.A. 04.01.2006, n. 1), con la quale la Regione Abruzzo ha deciso di provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 28.04.2000. n. 83;

Richiamata la D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089 (B.U.R.A. n. 60 del 12.12.2005), avente per oggetto: “Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo. Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione” ed in particolare le disposizioni in essa contenute riguardanti i rifiuti speciali di cui all’ex art. 29 della L.R. 83/00;

Ritenuto di revocare parzialmente il dispositivo contenuto nella D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, riferito all’ex art. 29 della L.R. 83/00 e sm.i., più precisamente le parole contenute da: “In riferimento all’applicazione dell’art. 29 della L.R. 83/00 ….. omissis …”, sino a: “art. 30 del DLgs. 22/97”;

Considerato che le “autorizzazioni” alle operazioni di smaltimento e/o recupero, attualmente contengono specifiche prescrizioni tra le quali l’obbligo, da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni, di comunicare “trimestralmente”, alle Province ed ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA territorialmente competenti, i dati relativi a tutti i rifiuti movimentati;

Considerato che le “iscrizioni” di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative alle operazioni di recupero di rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, necessita di più efficienti controlli sulla movimentazione dei rifiuti, come rilevato da diversi rapporti di organi istituzionali (p.es. Commissione bicamerale sulle ecomafie), di polizia ambientale, ..etc. e, pertanto, si ritiene che anche i titolari delle stesse debbano effettuare le comunicazioni periodiche relative alla gestione dei flussi di rifiuti;

Ritenuto necessario, uniformare e semplificare, le modalità delle comunicazioni periodiche, relative al movimento dei rifiuti di attività di smaltimento e/o recupero, sia quelle da autorizzare/iscrivere che quelle già autorizzate e/o iscritte, con la predisposizione di una “Scheda tipo”, contenenti i dati essenziali, con cadenza “semestrale”, nelle more della loro opportuna informatizzazione;

Ritenuto pertanto che gli obblighi prescritti ai titolari di autorizzazioni già rilasciate, di comunicazione “trimestrale” del movimento dei rifiuti gestiti, sono da intendersi come “semestrali”; le Autorità competenti, provvedono all’aggiornamento delle stesse, al primo rinnovo utile;

Ritenuto altresì che gli obblighi di comunicazione “semestrale”, debbano essere prescritti anche ai titolari delle attività agevolate di recupero dei rifiuti, già ”iscritti” ai registri provinciali (R.I.P.), ai sensi dell’ex D.Lgs. 22/97 e decreti attuativi, nonché ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo, le Autorità competenti, a comunicare agli stessi il contenuto del presente provvedimento;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad organizzare alcuni incontri con gli Enti interessati: Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ARTA Direzione centrale e Dipartimenti Provinciali dell’ARTA, nei quali è emersa una condivisione dei contenuti del presente provvedimento;

Ritenuto necessario modificare la D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, avente per oggetto: “Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo. Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione”, revocando parzialmente, come sopra riportato, le disposizioni riferite all’ex art. 29 della L.R. 83/00 e s.m.i., modificato dalla L.R. 27/06;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente l’Allegato 1 contenente anche una Scheda-tipo delle comunicazioni “semestrali”, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sono in corso attività inerenti la riorganizzazione dei sistemi di comunicazione delle informazioni e dei dati inerenti la gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale (Catasto Telematico APAT), sia a livello regionale, (S.I.R.A. - ARTA), che potranno, in futuro, introdurre sostanziali novità nel settore della comunicazione dei dati ambientali ed in modo particolare, per l’informatizzazione dei diversi sistemi (banche dati), nonché per la loro funzionale interrelazione;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Richiamate le normative di settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie degli stessi ed ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero;

Vista la normativa generale del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Codice ambientale);

Vista la L.R. 83/00 e s.m.i;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare il documento predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, contenente: “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”, di cui all’Allegato 1 contenente la “Scheda- tipo” per le modalità di comunicazione dei dati inerenti la gestione dei rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre l’invio della “Scheda- tipo”, su base semestrale, da parte dei titolari “autorizzati” (procedure ordinarie) e/o “iscritti” (procedure semplificate), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle Province ed ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA, territorialmente competenti, al fine di garantire efficaci e periodici controlli delle attività di gestione dei rifiuti;

di disporre che gli obblighi di comunicazione “trimestrale” dei rifiuti gestiti, prescritti ai titolari di autorizzazioni di gestione dei rifiuti, già rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, debbano intendersi come comunicazioni “semestrali”; le Autorità competenti, provvedono all’aggiornamento delle stesse, al primo rinnovo utile;

di disporre che gli obblighi di comunicazione “semestrale”, debbano essere prescritti anche ai titolari delle attività agevolate di recupero dei rifiuti, già ”iscritti” ai registri provinciali (R.I.P.), ai sensi dell’ex D.Lgs. 22/97 e decreti attuativi, nonché ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo, le Autorità competenti, a comunicare agli stessi il contenuto del presente provvedimento;

di modificare parzialmente la D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, avente per oggetto: “Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo. Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione”, revocando le disposizioni contenute nella stessa riferite in particolare all’ex art. 29, come modificato dall’art. 7, comma 4 della L.R. 27/06, più precisamente, dalle parole: “In riferimento all’applicazione dell’art. 29 della L.R. 83/00 ….. omissis …”, sino a: “art. 30 del DLgs. 22/97”;

di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti ad emanare, ulteriori disposizioni in materia, in relazione al processo di informatizzazione ed evoluzione tecnologica delle modalità di comunicazione dei dati ambientali ed in particolare di quelli riguardanti la gestione dei rifiuti (Catasto Telematico-APAT, S.I.R.A.-ARTA, .. etc);

di provvedere all’invio del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA, all’Albo nazionale Gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 1 contenente la Scheda-tipo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato