LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti, anche attraverso direttive, linee guida, accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa, ..etc, finalizzati ad assicurare un’efficace protezione della salute e dell’ambiente;

Visto il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 – cd. “Decreto Ronchi”) e che, in particolare, ha previsto nella parte IV^ “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Vista L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma. 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti“ e s.m.i. ed in particolare l’art.21, commi 13 e 14, inerenti: “Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti”;

Considerato che la L.R. 83/00 e s.m.i., all’art. 4 prevede le competenze delle Province per le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ed in particolare per l’adozione di provvedimenti autorizzativi degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

Considerato che l’art. 5 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 avente per oggetto: “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”, definisce i diversi compiti dell’ARTA;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede all’art. 212 le funzioni dell’Albo nazionale Gestori Ambientali;

Richiamata la D.G.R. 25.11.05, n. 1242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R.A. 04.01.2006, n. 1), con la quale la Regione Abruzzo ha deciso di provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 28.04.2000. n. 83;

Vista la DGR n. 1414 del 29.12.2005 con la quale si è stabilita l’assegnazione a ciascuna delle Province abruzzesi, con decorrenza 2006, il conferimento di compiti, funzioni e risorse in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la DGR n. 1174 del 26.10.2006, che ha modificato la DGR n. 1414 del 29.12.2005, fissando la decorrenza delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Considerato che l’art. 21, comma 13 della L.R. 83/00 e s.m.i., così recita:

“13. Le procedure e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

a)   modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

b)   variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

c)   variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;

d)   modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguardi, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle precedenti lettere a) e b) del presente comma, l'ingombro plani - altimetrico anche ove dette modifiche non comportino variazioni volumetriche eccedenti il 5% in più o in meno.

In tali casi, alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all'impianto e/o discarica autorizzati”.

Considerato che l’art. 21, comma 14 della L.R. 83/00 e s.m.i., così recita:

“14. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, deve essere data comunicazione alla Provincia ovvero alla Regione nel casi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere g) ed h), prima della loro realizzazione”.

Richiamate le note del Servizio Gestione Rifiuti, inviate come direttive tecniche, all’ARTA – Direzione centrale ed alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo:

1.   nota prot.n. 2593 del 26.03.2004 avente per oggetto: “Direttiva in materia di variante sostanziale ai sensi dell’art. 21, comma 14 della L.R.83/00”;

2.   nota prot.n. 9444 del 3.11.2004, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83. Art. 21, comma 13. Direttive regionali in materia di varianti agli impianti di smaltimento/recupero, entità delle varianti sostanziali stesse nonché disposizioni in merito alla codificazione dei rifiuti”.

Ritenuto necessario che siano ribaditi i contenuti delle note suddette, relativi ai criteri ed agli indirizzi applicativi dell’art. 21, commi 13 e 14, inerenti: “Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti”, introducendo alcune integrazioni e chiarimenti con il presente provvedimento, come riportato nell’Allegato 1, contenente anche la Tab. 1 (esempi esemplificativi);

Ribadito che è necessario attenersi ai criteri ed agli indirizzi applicativi dell’art. 21, commi 13 e 14, come definiti con il presente provvedimento, da parte di tutti gli Enti interessati ai procedimenti amministrativi connessi con le varianti progettuali degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti (ARTA, Province, ..etc);

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a consultare l’ARTA – Direzione centrale, che ha espresso il proprio parere favorevole, giusta nota prot.n. 9933 del 20.11.2006, ai contenuti dell’Allegato 1, contenente anche la Tab. 1, entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visto il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 83/00 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare il documento contenente le “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”, come definite nell’Allegato 1, contenente anche la Tab. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prescrivere il rispetto delle disposizioni relative alle “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”, da parte dell’ARTA – Direzione centrale, dei Dipartimenti provinciali dell’ARTA, delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo e dell’Albo nazionale Gestori ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L’Aquila;

di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione;

di disporre l’invio del presente provvedimento all’ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Albo nazionale Gestori ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L’Aquila, perché provvedano alla loro puntuale applicazione;

di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1, contenente anche la Tab. 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato