LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” (di seguito “decreto”), che ha modificato quanto previsto e stabilito dall’ex art. 17 dell’abrogato D.Lgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) e, soprattutto, dall’ex D.M. 471/99 recante: “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti“ e s.m.i., ed in particolare le modifiche introdotte all’ex art. 35 della stessa “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, con la L.R. 9.08.2006, n. 27 (B.U.R.A. n. 46 Ordinario del 30.08.2006), art. 7, comma 7;

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 recante: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani” (B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006), che abroga dal 1.01.2007 la L.R. 146/98 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 5 del 10.01.2001 (B.U.R.A. n. 6 Ordinario del 9.03.2001), con la quale l’organismo collegiale ha stabilito, tra l’altro:

-    di assumere quali criteri per l’accesso al Fondo regionale previsto dall’art. 12 della L.R. 146/1998, il verificarsi delle condizioni sotto elencate:

a)             avvenuto superamento dei limiti di inquinamento ammissibili o di pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi;

b)             impossibilità, da parte del Comune, di provvedere in proprio alla esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale;

c)             emanazione, da parte del Comune, dell’insieme degli atti tecnico-giuridico-amministrativi previsti dalla vigente normativa;

-    di individuare nella documentazione sotto elencata, gli allegati alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 83/2000:

1)   relazione della A.S.L. territorialmente competente e del competente Dipartimento provinciale dell’A.R.T.A., accompagnata da apposita idonea certificazione, attestante che nel sito in questione e/o in quelli limitrofi i livelli di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque profonde sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all’All. 1 al D.M. 471/1999, ovvero esiste un pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi e che, quindi, sussiste la necessità e l’urgenza di provvedere agli interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale;

2)   attestazione del Sig. Sindaco (supportata da idonea documentazione) circa l’impossibilità, da parte del Comune, di provvedere, anche in parte, alla copertura finanziaria dei necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale ovvero alla copertura finanziaria delle tre fasi di progettazione previste dal richiamato D.M. 471/1999 (piano della caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo); da tale attestazione e dalla documentazione di supporto deve risultare che il Comune non ha e non ha avuto, precedentemente, fondi di bilancio di qualsivoglia natura utilizzabili per gli interventi in questione (a partire, ovviamente, dalla data di emissione della ordinanza sindacale nei confronti del responsabile dell’inquinamento e/o del proprietario del sito);

3)   copia di diffide e/o ordinanze sindacali nei confronti del responsabile dell’inquinamento e/o del proprietario del sito e, ove tali atti siano rimasti disattesi, copia della denuncia nei loro confronti all’Autorità Giudiziaria e dei relativi eventuali ulteriori atti emanati (dal Comune, dall’Autorità Giudiziaria ecc.) in esito a tali denunce;

4)   copia dei fascicoli relativi ai procedimenti penali in corso avverso il responsabile dell’inquinamento (o presunto tale) e/o del proprietario del sito ed in particolare della perizia del C.T.U. (tali atti, ovviamente, dovranno essere allegati solamente nel caso in cui il Comune ne abbia disponibilità);

5)   copia della richiesta del Comune di costituzione quale parte civile nel giudizio a carico del responsabile dell’inquinamento (o presunto tale) e/o del proprietario del sito;

6)   copia del progetto di massima sulla base del quale è stato stimato l’importo presunto del costo degli interventi, distinto per i tre livelli di progettazione (piano della caratterizzazione, progetto preliminare, progetto definitivo) e per i tre livelli di intervento (misure di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica, ripristino ambientale) previsti e richiesti dal D.M. 471/1999;

Omissis

Valutato che i vigenti criteri per l’accesso al “Fondo regionale”, previsto dall’art. 12 della L.R. 146/1998 e s.m.i. e dall’art. 15 della L.R. 17/06, nonché la documentazione da allegare alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli articoli 34 e 35 della L.R. 83/00 e s.m.i., debbono essere necessariamente adeguati alla nuova normativa di riferimento;

Considerato che:

-    il 1° comma dell’art. 192 del decreto stabilisce che: “l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”;

-    il 3° comma dell’art. 192 stabilisce che: “omissis … chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti … omissis … il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

-    il 1° comma dell’art. 244 del decreto stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuino siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai di concentrazione soglia di contaminazione … omissis”;

-    il 4° comma dell’art. 244 del decreto stabilisce che: “Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi del presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250”;

-    l’art. 250 del decreto stabilisce, al riguardo, che: “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’art. 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione … omissis”;

-    il 2° comma dell’art. 239 del decreto, infine, stabilisce che “omissis … le disposizioni del presente titolo non si applicano all’abbandono dei rifiuti … omissis … In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione (probabilmente, si deve intendere valori soglia di contaminazione, n.d.r.), si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo … omissis”;

-    l’Allegato 4 al Titolo V del decreto, in merito ai criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate, nell’indicare le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), per i siti di ridotte dimensioni, stabilisce che le predette procedure semplificate sono applicabili “omissis … per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri”;

Dato atto, pertanto, che è necessario modificare quanto disposto nella richiamata DGR n. 5/01 proprio per tener conto delle modifiche introdotte dalla vigente normativa in materia di abbandono o scarico (deposito) incontrollato di rifiuti e in materia di bonifica di siti contaminati;

Richiamata la L.R. 28 aprile 2000, n. 83, e s.m.i., che all’art. 34, comma 2, stabilisce che il Fondo regionale di cui all’art. 12 della L.R. 146/98 e s.m.i., nonché dell’art. 15 della L.R. 17/06, è destinato tra l’altro, anche alle “iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l’ambiente”;

Tenuto conto che l’art. 35 della citata L.R. 83/00, come modificato dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, stabilisce che:

-    “Qualora i responsabili della situazione di inquinamento o rischio concreto e attuale di inquinamento, non provvedano ad eseguire i necessari interventi … omissis … ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall’Ente, territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi dell’esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall’affidatario” (7° comma, punto 3);

-    “Al fine di garantire all’affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d’impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici provinciali” (7° comma, punto 4);

-    “L’Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 3 e 4, procede d’ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese … omissis” (7° comma, punto 5);

-    “Con apposite disposizioni, il Servizio competente della Regione definisce le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6” (7° comma, punto 7);

-    “Fino all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale” (7° comma, punto 8);

Tenuto conto che, per quanto sopra esposto, la Regione:

-    non è tenuta ad interventi sostitutivi in luogo del Comune, nel caso di abbandono o scarico (deposito) incontrollato di rifiuti sul suolo e/o nel suolo;

-    è tenuta ad interventi sostitutivi in luogo del Comune, ai sensi e per gli effetti del Titolo V del decreto, nel caso in cui i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti in esso disposti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati;

-    è tenuta ad interventi sostitutivi in luogo del Comune, solamente allorché sia accertata la contaminazione del sito, ovvero allorquando venga accertato, anche per un solo parametro, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

Dato atto, peraltro, che in ordine alla possibilità di addurre, quale valida giustificazione della inazione dell’amministrazione comunale in tale specifica materia (che, ovviamente, incide significativamente sulla tutela della salute pubblica e sulla tutela dell’ambiente), la mancanza di adeguati fondi da destinare alla bonifica dei siti contaminati, è necessario tener presente che la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, come da giurisprudenza consolidata costituisce una assoluta priorità, in quanto incide su interessi di rango costituzionale “sicché non ha senso giuridico lamentare la insufficienza delle risorse, che – se pur costituisce dato reale – impone la prioritaria destinazione alla soddisfazione delle anzidette esigenze, rispetto ad altre” (Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2000, n. 2109);

Rilevato che:

-    da parte di varie amministrazioni comunali, pervengono alla Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti, richieste di contributi regionali per l’esecuzione degli interventi di bonifica di siti potenzialmente contaminati presenti sul proprio territorio (talvolta si tratta di siti nei quali tale contaminazione è solamente ritenuta possibile in quanto non accertata);

-    tali richieste sono, tra loro, disomogenee e spesso carenti di atti, documentazione e quanto altro necessario ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione delle medesime e, talvolta, si sostanziano quasi esclusivamente nella rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su un sito;

Considerato che ciò comporta rilevanti difficoltà operative a carico del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, che ha il compito (acquisito preliminarmente il parere tecnico-scientifico dell’A.R.T.A.), di valutare le richieste stesse ai fini della successiva concessione dei contributi necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti contaminati, una volta esperito quanto stabilito dal richiamato art. 7 della L.R. 27/06;

Rilevata, pertanto, la necessità di rendere adeguatamente omogenee e comparabili le richieste di contributo inoltrate dai vari Comuni, mediante la definizione di criteri da rispettare e l’individuazione della documentazione da allegare alle richieste stesse, alla luce della vigente normativa in materia;

Richiamata la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l’altro, attribuisce all’Organo di direzione politica la formulazione di criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari;

Ritenuto, pertanto, di assumere quali criteri necessari per l’accesso al Fondo regionale previsto dall’art. 12 della L.R. 146/98 e s.m.i., nonché della L.R. 17/06, il verificarsi delle condizioni sotto elencate:

a)   la richiesta non deve riguardare la rimozione di eventuali rifiuti presenti sul sito o nel sito, ad eccezione del caso in cui tali rifiuti siano intimamente frammisti al sottosuolo/suolo e, quindi, non sia possibile la loro rimozione prima di procedere ad una caratterizzazione del sito;

b)   la richiesta non può essere presa in considerazione qualora il proprietario del sito e/o il gestore dell’attività che vi si svolge (e che, evidentemente, ha originato la potenziale contaminazione), dichiari formalmente di voler procedere all’effettuazione dell’intervento di bonifica;

c)   il sito per il quale il Comune formalizza la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale sia potenzialmente contaminato;

d)                  l’impossibilità, da parte del Comune, di provvedere in proprio alla esecuzione dei necessari interventi;

e)   l’adozione, da parte del Comune, dell’insieme degli atti tecnico-giuridico-amministrativi di cui al punto successivo;

Ritenuto, di conseguenza, di individuare nella documentazione sotto elencata, gli allegati alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli articoli 34 e 35 della richiamata L.R. 83/00 e s.m.i.:

1)   relazione del competente Dipartimento provinciale dell’A.R.T.A., accompagnata da apposita idonea certificazione, attestante che il sito per il quale il Comune richiede l’intervento contributivo sostitutivo regionale è un sito (ove per sito si intende un’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali - suolo, sottosuolo ed acque sotterranee - e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti), potenzialmente contaminato, ovvero un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

2)   attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), circa l’avvenuto infruttuoso esperimento della procedura di cui all’art. 7, punti 3 e 4, della L.R. 27/06 (tale attestazione è necessaria per le richieste che saranno presentate successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale con la quale verrà approvato il documento denominato “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare per la gestione e l’aggiornamento”);

3)   attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), in merito all’impossibilità, da parte del Comune, di provvedere, anche in parte, alla copertura finanziaria dei necessari interventi di bonifica ovvero alla copertura finanziaria delle tre fasi di progettazione previste dall’art. 242 del decreto (piano della caratterizzazione, applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica e progetto di bonifica); l’attestazione e, soprattutto, la documentazione di supporto anzidetta deve dimostrare che il Comune non ha fondi di bilancio di qualsivoglia natura a destinazione non vincolata utilizzabili per gli interventi in questione a partire, ovviamente, dalla data di notifica della ordinanza emessa dalla Provincia territorialmente competente, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito potenzialmente contaminato;

4)   a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, inoltre, nel caso particolare in cui il Comune ospiti un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti e, per tale motivo, incassi il c.d. “eco ristoro” dal gestore dell’impianto, la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale non può eccedere il 50% del costo presunto dell’intervento di bonifica (quale risulta dal progetto di massima di cui al successivo punto 8), restando il rimanente 50% di tale importo, in ogni caso, a carico del Comune e, conseguentemente, l’attestazione del Sindaco di cui al precedente punto 3, deve far riferimento, esclusivamente, alla parte di spesa non coperta con il 50% dei fondi derivanti dall’introito dell’eco ristoro a favore del Comune stesso;

5)   copia di diffide, ordinanze sindacali, ..etc (ovvero ordinanze provinciali per i casi emersi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto), nei confronti del responsabile della contaminazione e del proprietario del sito e, ove tali atti siano rimasti disattesi, copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria e dei relativi eventuali ulteriori atti emanati (dal Comune, dalla Provincia, dall’Autorità Giudiziaria ecc.), in esito a tali denunce;

6)   copia dei fascicoli relativi ai procedimenti penali in corso avverso il responsabile della contaminazione e/o del proprietario del sito ed in particolare della perizia del C.T.U. (tali atti, ovviamente, dovranno essere allegati solamente nel caso in cui il Comune ne abbia disponibilità);

7)   copia della richiesta del Comune di costituzione quale parte civile nel giudizio a carico del responsabile della contaminazione e/o del proprietario del sito;

8)   copia del progetto di massima, redatto da tecnico abilitato, sulla base del quale è stato stimato l’importo presunto del costo degli interventi (progettazione ed esecuzione);

Rilevata, infine, l’opportunità di revocare la citata precedente deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 10.01.2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 6 Ordinario del 9.03.2001, in quanto i contenuti della anzidetta DGR n. 5/2001 sono ampiamente ricompresi nella presente deliberazione;

Stabilito che con successivo specifico atto deliberativo sarà approvato il documento denominato “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare per la gestione e l’aggiornamento”;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia;

Visto il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R .83/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 146/98 e s.m.i.;

Vista la L.R. 17/06;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A) di revocare la precedente deliberazione n. 5 del 10.01.2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 6 Ordinario del 9.03.2001;

B) di assumere quali criteri necessari per l’accesso al Fondo regionale previsto dall’art. 12 della L.R. 146/98 e s.m.i. nonché della L.R. 17/06, il verificarsi delle condizioni sotto elencate:

B.a) la richiesta non deve riguardare la rimozione di eventuali rifiuti presenti sul sito o nel sito, ad eccezione del caso in cui tali rifiuti siano intimamente frammisti al sottosuolo/suolo e, quindi, l’ARTA certifichi che non è possibile la loro rimozione prima di procedere ad una caratterizzazione del sito;

B.b) la richiesta non può essere presa in considerazione qualora il proprietario del sito e/o il gestore dell’attività che vi si svolge e che, evidentemente, ha originato la potenziale contaminazione, dichiari formalmente di voler procedere alla effettuazione dell’intervento di bonifica;

B.c) il sito per il quale il Comune formalizza la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale sia potenzialmente contaminato;

B.d) impossibilità, da parte del Comune, di provvedere in proprio all’esecuzione dei necessari interventi;

B.e) adozione, da parte del Comune, dell’insieme degli atti tecnico-giuridico-amministrativi previsti dalla vigente normativa;

C) di individuare nella documentazione sotto elencata, gli allegati alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli articoli 34 e 35 della richiamata L.R 83/00 e s.m.i.:

C.1) relazione del competente Dipartimento provinciale dell’A.R.T.A., accompagnata da apposita idonea certificazione, attestante che il sito per il quale il Comune richiede l’intervento contributivo sostitutivo regionale è un sito (ove per sito si intende un’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali - suolo, sottosuolo ed acque sotterranee - e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti), potenzialmente contaminato, ovvero un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

C.2) attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), circa l’avvenuto infruttuoso esperimento della procedura di cui all’art. 7, punti 3 e 4, della L.R. 27/06 (tale attestazione è necessaria per le richieste che saranno presentate successivamente dalla data di pubblicazione della deliberazione con la quale verrà approvato il documento denominato “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare per la gestione e l’aggiornamento”, di cui alla successiva lettera C) ;

C.3) attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), in merito all’impossibilità, da parte del Comune, di provvedere, anche in parte, alla copertura finanziaria dei necessari interventi di bonifica ovvero alla copertura finanziaria delle tre fasi di progettazione previste dall’art. 242 del decreto (piano della caratterizzazione, applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica e progetto di bonifica); l’attestazione e la documentazione di supporto anzidette deve dimostrare che il Comune non ha fondi di bilancio di qualsivoglia natura a destinazione non vincolata utilizzabili per gli interventi in questione a partire, ovviamente, dalla data di notifica della ordinanza emessa dalla Provincia territorialmente competente, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito potenzialmente contaminato;

C.4) a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, inoltre, nel caso in cui il Comune ospiti un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti e, per tale motivo, introiti il c.d. “eco ristoro” dal gestore dell’impianto stesso, la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale non può eccedere il 50% del costo presunto dell’intervento di bonifica (quale risulta dal progetto di massima di cui al successivo punto 8), rimanendo il restante 50% di tale importo, in ogni caso, a carico del Comune e, conseguentemente, l’attestazione del Sindaco di cui al precedente punto 3 deve far riferimento, esclusivamente, alla parte di spesa non coperta con il 50% dei fondi derivanti dall’introito derivante dell’eco ristoro a favore del Comune stesso;

C.5) copia di diffide, ordinanze sindacali, ..etc (ovvero ordinanze provinciali per i casi emersi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto), nei confronti del responsabile della contaminazione e del proprietario del sito e, ove tali atti siano rimasti disattesi, copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria e dei relativi eventuali ulteriori atti emanati (dal Comune, dalla Provincia, dall’Autorità Giudiziaria,… ecc), in esito a tali denunce;

C.6) copia dei fascicoli relativi ai procedimenti penali in corso avverso il responsabile della contaminazione e/o del proprietario del sito ed in particolare della perizia del C.T.U. (tali atti, ovviamente, dovranno essere allegati solamente nel caso in cui il Comune ne abbia disponibilità);

C.7) copia della richiesta del Comune di costituzione quale parte civile nel giudizio a carico del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito;

C.8) copia del progetto di massima sulla base del quale è stato stimato l’importo presunto del costo degli interventi ad eccezione della rimozione dei rifiuti, così come esplicitato nel punto A.a);

D.  di riservarsi di approvare, con successivo specifico atto, il documento denominato “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare per la gestione e l’aggiornamento”, attualmente in fase di predisposizione da parte del competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;

E.   di individuare nel Servizio Gestione Rifiuti, la struttura regionale responsabile del procedimento di valutazione delle istanze stesse e dell’eventuale impegno ed erogazione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica in favore del Comune territorialmente competente;

F.   di disporre la trasmissione della presente deliberazione alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’A.N.C.I.- Abruzzo, all’ARTA – Direzione centrale e Dipartimenti provinciali.

G.  di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel B.U.R.A..