IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) – art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – il progetto presentato dal CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO – Bacino Saline – Pescara – Alento – Foro – Via Gizio n° 36 – 66013 CHIETI SCALO (CH) – teso ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione regionale per la variante gestionale consistente nella integrazione di codici CER non pericolosi, autorizzati, ed aumento ulteriore della potenzialità di trattamento di mc/annui 185.325, a quanto precedentemente autorizzato con Ordinanza di Giunta Regionale N° 80 del 02.02.2000, e prorogata con DF3/47 del 10.05.2005, nella quale la potenzialità giornaliera è di 95 t/g, e complessiva annua di 34.675 mc/anno, presso l’impianto di depurazione consortile - ubicato nel Comune di Chieti (CH) - Via P. Mazzolari – Loc.” S. Martino” - Zona Industriale Salvaiezzi, identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio 12 particelle 4066, 4237, 4239, 4067, 4116, 263, 264, 265, 266, 267 – Area classificata nel Piano Regolatore Territoriale come “Area per servizi consortili”- della superficie complessiva di mq 43.000; in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese
di Aprile Anno 2004
1) Relazione tecnica;
2) D.G.R.A. n. 80 del 02.02.2000;
3) Relazione geologica;
4) Stralcio carta geologica scala 1:100.000;
5) Carta geomorfologica scala 1.5.000;
6) Carta geomorfologica scala 1.5.000 con sezione topografica area in esame;
7) Ubicazione dei sondaggi;
8) Stratigrafie dei sondaggi eseguiti;
Mese
di Febbraio Anno 2004
9) Valutazione inquinamento acustico con allegati:
- Planimetria dell’area interessata al rilievo con la misurazione dei campionamenti eseguiti;
- Certificato di calibrazione degli strumenti utilizzati;
10) Stralcio Planimetrico scala 1:5.000;
Mese
di Aprile Anno 2004
11) Tavola 1 - Corografia e carta della viabilità scala 1:200.000/1:25.000;
12) Tavola 2 - Planimetria Generale scala 1:500;
13) Tavola 3 – Planimetria dell’impianto di pretrattamento scala 1:250;
2) di autorizzare il Consorzio di Bonifica Centro – alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, il progetto di cui la punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tale proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo n° 152/2006 e dalla Legge Regionale n° 83/2000, art. 24, comma 5;
5) di autorizzare il Consorzio di Bonifica Centro ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 art. 208 all’esercizio dell’impianto indicato al punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali:
1. di realizzare un muro di recinzione dell’altezza di 1,5 m adeguato tecnicamente, al fine di mitigare il rischio di eventuale esondazione del fiume Pescara;
2. di acquisire il prescritto parere da parte dell’Autorità di Bacino competente in relazione al P.S.D.A.;
6) di autorizzare il Consorzio di Bonifica Centro in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) per le tipologie di rifiuti con codice CER di seguito elencati, come da parere tecnico A.R.T.A. (Allegato 1) datato 10.10.2005:
7) di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
5. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
9) di richiamare il Consorzio autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dai seguenti articoli:
110 (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane) per quanto applicabile:
Comma 1 ( Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti).
Comma 2 ( In deroga al comma 1, l’autorità competente, d’intesa con l’Autorità d’Ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione).
Comma 3 ( Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a. rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b. rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3;
c. materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente).
Comma 4 ( L’attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purchè non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi).
Comma 5 ( Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell’impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L’Autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L’autorità competente provvede altresì all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3).
Comma 6 (Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l’apposita tariffa determinata dall’Autorità d’ambito).
Comma 7 ( Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3 , lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti).
187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi);
189 (Catasto dei rifiuti);
190 (Registro di carico e scarico);
del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti (CH) di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;
11) di obbligare il Consorzio di Bonifica Centro:
- all’invio di una comunicazione alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti – Via Passolanciano n. 75 – 65100 Pescara - concernente la tipologia e il quantitativo dei rifiuti trattati, recuperati e smaltiti provenienti da fuori regione;
- a produrre, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22.02.2006 N° 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesto Consorzio, previa verifica da parte di questo Servizio;
12) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. n. 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
15) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento al CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO – Bacino Saline – Pescara – Alento – Foro – Via Gizio n. 36 – 66013 CHIETI SCALO (CH);
16) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto
e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini