IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n°  152 (Norme in materia ambientale) art. 208  – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – i progetti presentati dal Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Contrada Valle Cena n. 1 – 66051 CUPELLO (CH) – tesi ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni:

1.   Adeguamento impiantistico della linea trattamento fanghi dell’impianto di compostaggio e riciclaggio.

2.             Selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati dell’impianto di igienizzazione e condizionamento dei fanghi.

in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati: 

Primo progetto:

Mese di Maggio Anno 2005

1.   Relazione tecnica illustrativa a cura del Dott. Ing. Luigi Sammartino;

Mese di Luglio Anno 2005

2.   Relazione tecnica illustrativa a cura del Dott. Ing. Luigi Sammartino;

3.   Tavola – Pianta e prospetti impianto – Progettista Dott. Ing. Luigi Sammartino;

4.   Schema di processo – Progettista Dott. Ing. Luigi Sammartino;

Mese di Maggio Anno 2006

5.   Tavola – Planimetria ubicazione catastale – scala 1:500 - Adeguamento impiantistico – Linea fanghi impianto di compostaggio e riciclaggio – Progettista Dott. Ing. Luigi Sammartino;

6.   Tavola – Planimetria ubicazione catastale – Scala 1:1.000 – Adeguamento impiantistico – Linea fanghi impianto di compostaggio e riciclaggio – Progettista Dott. Ing. Luigi Sammartino;

Potenzialità  annua di 10.000/15.000 tonnellate;

Secondo progetto:

Modifica e integrazione alla Ordinanza n. 055 del 07.06.2001:

1.   Produzione e allocazione in discarica della FOS (frazione organica stabilizzata) prodotta in uscita dall’impianto di selezione meccanica dei RSU con eventuale aggiunta di fanghi igienizzati e dal trattamento biologico dell’impianto di compostaggio con CER 19 05 01, 19 05 03 e operazione di recupero R11 avente i requisiti tecnici e di processo di cui alla relazione allegata come previsti nella D.G.R. n° 400 del 26.05.2004;

2.   Allocazione in discarica di partite di Compost fuori specifica con CER 19 05 03 e operazione di recupero R11;

3.   Esercizio dell’impianto di condizionamento e igienizzazione dei fanghi per una potenzialità annua di circa 20.000 t/utilizzabili sia, in parte, per la successiva produzione di ammendanti compostati mediante digestione aerobica nell’impianto esistente in miscela con altre biomasse comportabili, sia per la produzione di FOS (CER 19 05 01, 19 05 03) da destinarsi alla copertura giornaliera della discarica;

4.   Riutilizzo controllato dei fanghi in agricoltura secondo il Decreto 99/92; 

Potenzialità  annua di 20.000 tonnellate.

Potenzialità complessiva dei progetti presentati 30.000/35.000 t/a;

2.   di autorizzare il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, i progetti di cui al punto 1);

3.   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tale proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della L.R. n° 83/2000;

4.   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e della Legge Regionale n° 83/2000, art. 24, comma 5;

5.   di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni modeste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti  e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7.   di richiamare il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. autorizzato, al pieno rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo-Vasto (CH) di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;

9.   di obbligare il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.:

-    all’invio di una comunicazione alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti – Via Passolanciano n. 75 – 65100 Pescara -   concernente la tipologia e il quantitativo dei rifiuti trattati, recuperati e smaltiti provenienti da  fuori regione;

-    a produrre, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22.02.2006 N° 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

10. di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cupello (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo-Vasto (CH);

12. di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) n° 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

13. di notificare  ai sensi di legge, il presente provvedimento al Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Contrada Valle Cena n. 1 – 66051 CUPELLO (CH);

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini