LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
a voti unanimi ed espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di precisare che il fondo previsto dall’articolo 34, lettera h), della Legge Regionale n. 83/2000 è finalizzato a sostenere progetti, iniziative, ecc., che non siano l’adempimento di obblighi di legge e/o per i quali non esistono altri canali di finanziamento, previsti da norme e/o programmi di settore;
2) di aggiungere, di conseguenza, nei criteri e le modalità per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative di cui all’articolo 34, lettera h), della Legge Regionale n. 83/2000, approvati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 19 giugno 2006, all’articolo 1, 1° comma, dopo la parola “finalità” le seguenti parole “e che non siano l’adempimento di obblighi di legge e/o per i quali non esistono altri canali di finanziamento, previsti da norme e/o programmi di settore” (Allegato A alla presente);
3) di confermare tutto quanto altro deciso con la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 19 giugno 2006;
4) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R.A. e pubblicizzarlo mediante inserimento sul sito web regionale.
Segue allegato