IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La presente legge disciplina gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al Grande Evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara – Abruzzo, così come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005 e con il successivo decreto, integrativo del primo, del 29 dicembre 2005, nonché dell’Evento Campionato europeo di Basket Femminile dell’anno 2007, così come definito dal Bureau Central della Federazione Internazionale che ha assegnato all’Italia, e quindi a Chieti, l’organizzazione della manifestazione.

2.   La Regione Abruzzo, quale Ente esponenziale della comunità e dell’intero territorio regionale abruzzese, favorisce la realizzazione e lo svolgimento degli Eventi di cui al comma 1, quale occasione di sviluppo, nonché di scambio ed affratellamento con i Paesi del bacino del Mediterraneo e dell’Europa, oltre che di promozione dell’immagine turistica nazionale ed internazionale della Regione stessa.

3.   La Regione disciplina con la presente legge anche la propria partecipazione nel Comitato Organizzatore dei predetti “Giochi del Mediterraneo”, costituito con atto notarile del 16 novembre 2004, registrato a Pescara il 19 novembre 2004, al n. 101849 – Sezione 1, nonché nel Comitato Organizzatore del richiamato Campionato europeo di Basket Femminile dell’anno 2007, costituito con atto notarile del 19 dicembre 2005, registrato a Chieti il 9 gennaio 2006, al n. 52 – Sezione 1.

Art. 2
Comitato di Coordinamento

1.   La Regione coordina ed indirizza le attività degli Enti locali e delle strutture pubbliche regionali interessati dallo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo, e del Campionato europeo di Basket Femminile dell’anno 2007.

2.   Per le finalità di cui al comma 1 è costituito un Comitato di Coordinamento, composto dal Vice Presidente della Giunta regionale e da due Consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dalla Commissione consiliare competente.

3.   Il Comitato convoca i rappresentanti degli Enti di volta in volta interessati, congiuntamente o disgiuntamente, per favorire la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso eventuali accordi e intese, da attuare con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 3
Competenza

1.   La Giunta regionale adotta gli atti ed i provvedimenti; sottoscrive gli accordi e le intese inerenti l’attuazione della presente legge; è competente per tutto quanto riguarda lo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 e del Campionato Europeo di basket femminile dell’anno 2007.

Art. 4
Programmi

1.   La Direzione regionale competente, per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi regionali destinati agli eventi di cui al comma 1 dell’art. 1, richiede ai Comitati Organizzatori i programmi di attuazione delle strutture e delle attività inerenti l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi stessi.

2.   Per l’anno 2006, il programma è trasmesso entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, per le annualità successive, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

3.   La Giunta Regionale adotta l’elenco dei Comuni interessati dallo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo, e ne cura la pubblicazione.

4.   L’elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato solo in casi straordinari su indicazione del Comitato Organizzatore.

Art. 5
Villaggio Mediterraneo

1.   Il Villaggio Mediterraneo per l’ospitalità degli atleti concorrenti ai XVI Giochi del Mediterraneo e delle delegazioni dei Paesi partecipanti, riconosciuto come opera di interesse generale, è ubicato in Chieti.

2.   Il Comune di Chieti è l’Ente promotore della realizzazione e della predisposizione del Villaggio Mediterraneo.

3.   La Giunta regionale stabilisce, nel caso si renda necessario, procedure accelerate per favorire la realizzazione del Villaggio Mediterraneo, per quanto di competenza regionale, anche attraverso conferenze di servizio e conseguenti accordi di programma.

4.                  La realizzazione della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo è obiettivo prioritario per la Regione, in particolare per il raccordo tra le strutture viarie esistenti e il sito di ubicazione del Villaggio Mediterraneo.

5.   La competenza ad esperire tutte le procedure amministrative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali relative al Villaggio Mediterraneo, anche se finanziate con fondi regionali e degli Enti locali, nonché per la realizzazione del Villaggio Mediterraneo con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia urbanistica ed espropriativi, è attribuita al Commissario Delegato di cui all’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”.

6.   Al fine di favorire il riutilizzo delle strutture rivenienti dalla realizzazione del “Villaggio Mediterraneo”, destinate a finalità pubblicistiche, l’Azienda U.S.L. di Chieti è autorizzata, anche in deroga all’art. 61 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, ad utilizzare i corrispettivi ovvero i valori derivanti dalle dismissioni patrimoniali per destinarli all’acquisto o alla permuta delle strutture di cui sopra.

Art. 6
Rappresentanza della Regione

1.   Per le relazioni esterne e di rappresentanza, la Regione Abruzzo si avvale dei propri rappresentanti in seno all’Ufficio di Presidenza del Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo, individuati nel vice Presidente della Giunta regionale, con funzioni anche di vice Presidente del Comitato.

Art. 7
Finanziamento Aeroporto d’Abruzzo

1.   La Regione Abruzzo provvede per l’anno 2006 al finanziamento degli investimenti in conto capitale per il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dell’Aeroporto d’Abruzzo.

2.   Il soggetto beneficiario del finanziamento è individuato nella SAGA SpA in qualità di soggetto gestore dello scalo aeroportuale, in forza di affidamento ricevuto dal Ministero dei Trasporti e l’espletamento delle funzioni di stazione appaltante deve rispettare i principi indicati nel Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

3.   Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 4.600.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito della U.P.B. 06.02.200 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.

4.   L’art. 9 della L.R. 15.11.2006, n. 39 è abrogato.

5.   Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 8
Interventi finanziari

1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente per l’esercizio finanziario 2006 in € 5.500.000,00 si provvede per gli interventi relativi all’organizzazione dei XVI Giochi del mediterraneo mediante lo stanziamento di € 5.450.000,00 iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 10.02.002 sul capitolo 92601 denominato: “Interventi per investimenti per l’organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo 2009” e per gli interventi relativi all’organizzazione del Campionato Europeo di basket femminile dell’anno 2007 mediante lo stanziamento di € 1.050.000,00 iscritto dell’U.P.B. 10.02.002 sul capitolo 92602 denominato: “Interventi per investimenti per l’organizzazione del Campionato Europeo femminile di Basket 2007”. Al capitolo 324000 la partita n. 2 è ridotta di € 1.000.000,00.

2.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sui pertinenti capitoli con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

3.   Alle future erogazioni di contributi finalizzati all’organizzazione dei suddetti eventi sportivi si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 9
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 4 Dicembre 2006

ottaviano del turco