\IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO
Art. 1
Conferimento di funzioni ai Comuni
1. La Regione conferisce ai Comuni costieri le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per finalità turistico – ricreative, delegate alle Regioni con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 Luglio 1975, n. 382) conferite con l’art. 105, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) riguardanti l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 12 del Regolamento Codice della Navigazione e in particolare il rilascio del parere relativo alla facile rimovibilità delle opere demaniali marittime.
2. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è strumentale rispetto alle funzioni esplicitamente enunciate all’art. 4 comma 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) e già conferite ai Comuni.
Art. 2
Modifiche del comma 2 dell’art. 15, L.R.
141/1997
1. Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 141/1997, è sostituito dal seguente:
“2. Fino all’approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all’adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
a) i Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
b) ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l’esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l’ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E’ consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l’installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l’obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all’art. 37 del Codice della Navigazione;
c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste”.
Art 3
Esercizio del potere sostitutivo
1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei riguardi dei Comuni che non abbiano approvato il Piano del Demanio Marittimo Comunale entro i termini previsti all’art. 14 della L.R. 141/1997.
2. La Direzione Turismo e Attività Sportive provvede alla nomina dei Commissari ad acta, scelti tra il personale ritenuto idoneo interno alla Provincia territorialmente competente, su indicazione della Provincia medesima. Il Commissario, per la redazione del Piano, potrà avvalersi di gruppi di progettazione interni alla Provincia e il relativo compenso è a carico del Comune inadempiente.
3. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta rimane comunque sospeso, dopo la nomina, in caso di avvio da parte dei Comuni del procedimento e fino alla conclusione dello stesso nei termini previsti e stabiliti dalla Direzione regionale Turismo e Attività Sportive.
CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA
Art 4
Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale
alle imprese operanti nel settore del turismo)
1. Il comma 2 dell’art. 11 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è abrogato.
2. I Consorzi regionali fidi costituiti da cooperative di garanzia finalizzate alla costituzione e integrazione dei Fondi rischi, esercenti attività turistico – sportive, che hanno beneficiato dei contributi regionali previsti dal comma 2 dell’art. 11 della L.R. 77/2000, per il tramite delle cooperative di garanzia dei commercianti e che non si adeguano alle disposizioni previste dall’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 recante: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) possono restituire alle suddette cooperative i contributi percepiti a tale titolo, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art 5
Determinazione per l’anno 2006 del fondo
di cui all’art. 4 della L.R. 77/2000
1. La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5 della L.R. 77/2000 è presuntivamente stabilita per l’anno 2006 in € 10.000.000,00.
2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, della L.R. 77/2000 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo) e con le economie derivanti dalla L. 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell’anno 1989 nel mare Adriatico).
3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, nello stato di previsione dell’entrata è iscritto lo stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 34020, U.P.B. 04.02.002, denominato: “Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del Fondo di dotazione finanziaria previsto dall’articolo 4 della L.R. 77/2000”.
4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 242432, U.P.B. 09.02.002, denominato “Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all’articolo 4 della L.R. 77/2000 – Fondo di dotazione”.
5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.
6. Al finanziamento della restante quota del Fondo di dotazione di cui al comma 1, pari ad € 4.000.000,00, si fa fronte con la quota parte delle economie vincolate effettivamente accertate e relative al capitolo di bilancio 242441, U.P.B. 09.02.002 denominato: “Interventi per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico” derivanti dalla L. 424/1989.
7. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 6 si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione Turismo e Attività Sportive, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e della legge di bilancio per l’esercizio 2006, sulla base delle economie effettivamente accertate.
Art. 6
Autorizzazione utilizzo fondi per la
promozione turistica
1. Per le finalità ed i programmi di cui alla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) possono essere utilizzati anche eventuali fondi per la promozione turistica di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) .
Art. 7
Finalizzazione di risorse per il settore
Turismo
1. La Giunta Regionale, con proprio atto, su proposta della Direzione Regionale Turismo ed Attività Sportive, fissa i criteri per l’utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale con L.R. 31 dicembre 2005 n. 47, (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 – Bilancio pluriennale 2006 – 2008) così come modificata dalla L.R. 25 ottobre 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47),finalizzate al funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Grandi eventi sportivi e alla promozione della XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo.
Art 8
Abrogazione dell’art. 143 della L.R.
8.2.2005, n. 6 (Legge finanziaria 2005)
1. L’art. 143 della L.R. 8.2.2005 n. 6 (Legge finanziaria 2005) è abrogato.
CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 9
Modifiche alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20
(Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva)
1. L’Art. 38 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, (Testo Unico in materia di sport e impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:
“Art. 38
(Agevolazioni Finanziarie)
1. In attuazione dei principi indicati all’art. 37, la Giunta Regionale, nell’ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell’esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:
a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all’art. 39;
b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell’abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l’Istituto convenzionato.
2. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.
3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.
4. Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell’art. 60.
5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell’art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria“.
2. L’art. 39 della L.R. 20/2000, è sostituito dal seguente:
“Art. 39
(Soggetti beneficiari )
1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.
3 L’articolo 40 bis della L.R. 20/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 bis
1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all’art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della presente legge.”
4 Al comma quarto dell’art. 41 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole “per i benefici di cui alla lett. b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lett. a), del comma 1 dell’art. 38”.
5. Dopo il quarto comma dell’art. 42 della L.R. 20/2000 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell’ articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;
b) l’ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:
1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge –quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;
3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario”.
6. Al comma primo dell’articolo 43 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole “decorrenti dalla data di agibilità dell’impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati”.
Art. 10
Proroga del
termine delle LL.RR. 50/2001 e 56/2001
1. Il termine per l’inizio dei lavori, per gli interventi di cui alla L.R. 28 settembre 2001, n. 50 (Contributi a Comuni per opere ed infrastrutture di rilevanza regionale) e di cui alla L.R 4 ottobre 2001, n. 56 (Contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture) rifinanziate con LL.RR. 7/2003 (Legge Finanziaria 2003), 15/2004 (Legge Finanziaria 2004), 6/2005 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 30.06.2007.
Art. 11
Modifiche alla L.R. 26 aprile 2004, n.
15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e
pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo)
1. Al comma 1 dell’art. 48 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della regione Abruzzo) le parole “all’Associazione Abruzzo Sport Srl” sono sostituite dalle parole “all’Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara, per il tramite del Commissario Liquidatore”.
Art. 12
Modifiche alla L.R. 3 settembre 1984, n.
61 (Modifica ed integrazione delle LL.RR. 52/1977 e 8/1982: Potenziamento e
funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa
sezione per il soccorso speleologico)
1. Dopo la lett. c) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle LL.RR. 52/1977 e 8/1982: Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico) è aggiunta la seguente:
“c bis) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club Alpino Italiano”.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 4 Dicembre 2006