IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Termini di scadenza
1. Al comma 9 dell'art. 85 della L.R. 15/2004 come modificato dall'art. 9 della L.R. 32/2004 e dall'art. 49 della L.R. 41/2004 e sostituito integralmente dall'art. 256 della L.R. n. 6/2005 relativo a “Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti” il primo capoverso è così riformulato:
“9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 Ottobre 2007”.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Il comma 11 dell'art. 256 della L.R. n. 6/2005 è così sostituito:
“Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:
- Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 272421 U.P.B. 05.02.005 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese di investimento;
- Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 271600 U.P.B. 05.01.001 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese per la gestione ordinaria”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 4 Dicembre 2006
ottaviano del turco