IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Termini di scadenza

1.   Al comma 9 dell'art. 85 della L.R. 15/2004 come modificato dall'art. 9 della L.R. 32/2004 e dall'art. 49 della L.R. 41/2004 e sostituito integralmente dall'art. 256 della L.R. n. 6/2005 relativo a “Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti” il primo capoverso è così riformulato:

“9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 Ottobre 2007”.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1.   Il comma 11 dell'art. 256 della L.R. n. 6/2005 è così sostituito:

“Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:

-    Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 272421 U.P.B. 05.02.005 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese di investimento;

-    Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 271600 U.P.B. 05.01.001 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese per la gestione ordinaria”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 4 Dicembre 2006

ottaviano del turco