IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Registro regionale dei
donatori di midollo osseo
1. La Regione in attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) istituisce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo presso il Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale della ASL di L’Aquila.
Art. 2
Finalità
1. Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo promuove la ricerca dei donatori non consanguinei e coordina i Centri operanti nella Regione per il reclutamento dei donatori volontari di midollo osseo.
Art. 3
Riconoscimento della rilevanza sociale
dell’ADMO della Regione Abruzzo.
1. L’Associazione donatori di midollo osseo della Regione Abruzzo collabora con il Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale della ASL de L’ Aquila e con i Centri di reclutamento dei donatori volontari al fine di favorire la donazione e l’ aggiornamento del Registro regionale.
Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta spese aggiuntive per l’istituzione del Registro dei donatori di midollo osseo.
2. La spesa inerente la gestione del Centro regionale di Immunoematologia e di Tipizzazione Tissutale della ASL di L’Aquila, trova copertura nel contributo finalizzato che annualmente viene corrisposto alla medesima Azienda in sede di riparto del Fondo sanitario regionale.
Art. 5
Modifiche ed integrazioni LL.RR. 41/2004
e 95/1999
1. L’art. 16 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41, concernente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26.04.2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)”, è sostituito con il seguente:
«1. All’art. 97 della L.R. 26.4.2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
5 bis. La liquidazione del contributo per l’anno 2004 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto successivamente al 31.3.2004.
5 ter. Il comma 1, dell’art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 è sostituito con il seguente:
1. La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 37/1993, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta al sostegno delle persone disabili».
2. All’art. 97 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)”, il comma 2, è così sostituito:
«2. All’art. 2 della L.R. 95/1999 concernente: Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. Alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede la Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza a promozione sociale, politiche giovanili, immigrazione, economia solidale, partecipazione e consumo critico, politiche per la pace per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio-assistenziali e la Direzione Sanità per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività di tipo sanitario».
3. Dopo l’art. 2, della L.R. 27.10.1999 n. 95, viene aggiunto il seguente:
«Art. 2/bis
1. A partire dall’esercizio 2006 il riparto dei contributi di cui al comma 1, dell’art. 1 viene determinato come segue:
- il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al registro del volontariato, con arrotondamento all’anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);
- il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a € 30.000,00».
4. L’art. 3 della L.R. 95/1999 è sostituito con il seguente:
«Art. 3
1. Le associazioni di cui all’art. 1 sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.
2. L’erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente.
3. Il mancato o l’irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l’anno di competenza».
5. Le associazioni di cui all’art. 1, della L.R. 95/1999, comma 1, devono inviare apposita istanza di contributo alla Direzione competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURA della legge annuale di bilancio. Per il solo anno 2006, l’istanza di cui al precedente capoverso deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURA della presente legge. La liquidazione del contributo per l’anno 2006 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto, del contributo concesso per l’anno 2005, successivamente al 31.03.2006.
Art. 6
Sospensione disposizioni L.R. 98/1999
1. Per l’anno 2006 le disposizioni previste nell’art. 12 della L.R. 3 novembre 1999, n. 98 sono sospese.
Art. 7
Modifica art. 15 L.R. 29/2006
1. Al comma 3 dell’art. 15 della L.R. 29/2006 le parole “sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello erogato nell’anno 2005” sono così modificate: “sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello ultimo erogato”.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Lo stanziamento di € 85.000,00 iscritto per l’esercizio 2006 nell’ambito della UPB 13.02.001, sul cap. 22426 denominato: “Interventi in conto capitale a favore di cittadini extracomunitari immigrati – L.R. 10/1999 e L.R. 79/1995”, è utilizzato esclusivamente per l’erogazione dei contributi concernenti l’acquisto della prima casa ai cittadini extracomunitari che hanno presentato la relativa domanda entro il 31.12.2002 e che risultano collocati in apposita graduatoria disposta in ordine cronologico.
2. Lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo è previsto fino a concorrenza dell’importo iscritto in bilancio sul cap. 22426, UPB 13.02.001.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 4 Dicembre 2006
ottaviano del turco