Istituto zooprofilattico sperimentale dell’abruzzo e del Molise G. Caporale (TE)

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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte delle strutture organizzative e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:

a)   ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del D. Lgs. 196/2003;

b)   ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

c)   ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2
Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003.

2.   Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

Nelle schede allegate al presente regolamento numerate da 1 a 6 sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4
Aggiornamento

Con apposita delibera verrà aggiornata e integrata periodicamente l’identificazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili.

 

Art. 5
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet

Il presente regolamento è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo e Molise e reso disponibile in Internet, nel sito WEB dell’IZSA&M.

      Allegate n. 6 schede (omissis).

      <Le schede sono reperibili sul sito web dell’Istituto www.izs.it .>