IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La ditta Fortrans & C. s.n.c. con sede legale in Colonnella, C.da S. Giovanni n. 46, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piane Tronto” nel Comune di Controguerra (TE) distinta in catasto al foglio n. 3 particelle nn. 30, 31, 32, 33, 65, 66, 78 e 79, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. PT0500449 stipulata con la compagnia Atradius, agenzia di Biella, in data 24.11.2005;
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) Deve essere stralciata la porzione di area
ricadente nel vincolo dell’Autorità di Bacino;
2) Il materiale utilizzato per il ritombamento
non deve essere ricompresso nell’elenco allegato al D.L.vo 22/97 (Ronchi);
3) La profondità massima di scavo deve
risultare almeno 2,00 mt. sopra il livello massimo della falda acquifera;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 13.400 e complessivamente mc. 40.200 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta