IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1. di recepire l’osservazione dell’Amministrazione Provinciale Servizio Urbanistica precisando che :
- le abitazioni all’interno del lotto non sono automaticamente di n. 2;
- si possono realizzare n. 2 abitazioni all’interno del lotto, con le prescrizioni di cui alla narrativa, solo quanto i soci sono più di uno e/o vi è la residenza di un custode;
- la cubatura e le dimensioni dell’immobile non possono essere modificate, in quanto rimangono invariate rispetto alle attuali norme;
2. di approvare definitivamente le modifiche all’art. 12 comma 3 delle N.T.A. del piano artigianale così come segue :
Residenze del titolare o del custode – La superficie destinabile alla residenza del titolare o del custode va detratta dalla superficie utile complessiva e non può essere prevista in misura superiore a 140 mq.
Qualora un’attività artigianale abbia come titolare più di un socio o in caso di titolare unico e custode si possono realizzare, all’interno del lotto e della sagoma e cubatura massima consentita, n. 2 abitazioni di max 140 mq cadauna.
E’ fatto obbligo laddove siano previste residenze che le stesse siano poste in testa o al piano superiore dei singoli capannoni e comunque facenti corpo unico con questi.
E’ fatto divieto di usare le superfici destinate ad abitazione per scopi diversi da residenza del titolare e/o titolari dell’azienda o del custode”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio Mastrodicasa