IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1.   di recepire l’osservazione dell’Amministrazione Provinciale Servizio Urbanistica precisando che :

-    le abitazioni all’interno del lotto non sono automaticamente di n. 2;

-    si possono realizzare n. 2 abitazioni all’interno del lotto, con le prescrizioni di cui alla narrativa, solo quanto i soci sono più di uno e/o vi è la residenza di un custode;

-    la cubatura e le dimensioni dell’immobile non possono essere modificate, in quanto rimangono invariate rispetto alle attuali norme;

2.   di approvare definitivamente le modifiche all’art. 12 comma 3 delle N.T.A. del piano artigianale così come segue :

Residenze del titolare o del custode – La superficie destinabile alla residenza del titolare o del custode va detratta dalla superficie utile complessiva e non può essere prevista in misura superiore a 140 mq.

Qualora un’attività artigianale abbia come titolare più di un socio o in caso di titolare unico e custode si possono realizzare, all’interno del lotto e della sagoma e cubatura massima consentita, n. 2 abitazioni di max 140 mq cadauna.

E’ fatto obbligo laddove siano previste residenze che le stesse siano poste in testa o al piano superiore dei  singoli capannoni e comunque facenti corpo unico con questi.

E’ fatto divieto di usare le superfici destinate ad abitazione per scopi diversi da residenza del titolare e/o titolari dell’azienda o del custode”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonio Mastrodicasa