Prot. n. 5776   lì 24/10/2006

ESTRATTO DECRETO DI ESPROPRIO REP. 620

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

a favore del Comune di Castilenti (TE) avente sede in Castilenti Piazza Umberto I, 16, Autorità espropriante, per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Castilenti (TE) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri

Omissis

DECRETA

Art. 1

 È pronunciata a favore del Comune di Castilenti Provincia di Teramo con sede in Piazza Umberto I n. 16, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Castilenti, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

-    unità immobiliare porzione del Palazzo De Sterlich ubicata al piano terra e costituita da un locale principale al quale si accede dall’androne condominiale e da due ulteriori locali ad esso collegato iscritto in catasto urbano al fog. 16 del comune di Castilenti p.lla 25 sub 13 – in ditta Savini Cesare fu Florindo,  proprietario (ora in proprietà a Crescenzi Francesca  nata il 05/10/1929 in GUARDEA (TR)  e residente in Pescara alla via Cavour n. 13, cod. fiscale CRSFNC29R45E241J) – indennità di esproprio liquidata di € 104.673,58;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 22-bis e dell’art. 24 DPR 327/2001 si da atto che il decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione è stato emanato in data 20/01/2004 n. prot. 342 e che lo stato di consistenza e l’immissione in possesso ha avuto luogo in data 17/05/2004.

Art. 3

Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI

Geom. Biagio Lupinetti