IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta Inerti Gran Sasso s.r.l. nel prosieguo semplicemente Ditta,
con sede legale in via N. Sauro, 15/c Guazzano di Campli (TE), è autorizzata
alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Cerreto” del Comune di
Campli (TE) individuata in Catasto al Foglio di mappa n°38 particelle nn°
359-360-361-362-373-374-375-376-378-395-426-506-507-372 (tutte parte), alle seguenti
norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli
scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti
ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida
per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento e
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla
predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad
ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di
idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs.
n.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/1959,
al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti,
non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente
provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale
per un importo nella misura di Euro 177.350,00 (centosettantasette350/00) è
stato effettuato con polizza fidejussoria N.141379 emessa in data 28.07.2006
dalla “AXA Assicurazioni” Agenzia di Roseto degli Abruzzi (TE).
Art. 5
La ditta deve fornire al
Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle
eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia
Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi
alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. salvaguardare la persistenza del filare di
roverelle lungo la strada vicinale;
2. la particella n°377 deve essere esclusa
dall’attività estrattiva ma deve essere raccordata con la particella n°361
attraverso la particella n°373, tenendo conto della fascia di rispetto già
prescritta con il precedente provvedimento di autorizzazione;
3. prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere presentata una planimetria catastale aggiornata dell’area
interessata, suddivisa in lotti d’intervanto con l’inizio della coltivazione
del successivo subordinato al ripristino del precedente, contenente i termini
di delimitazione con le rispettive monografie;
4. restano ferme ed invariate tutte le altre
prescrizioni imposte con i precedenti provvedimenti di autorizzazione che
vengono sostituiti con il presente.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di
fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e
Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività
estrattiva.
Art. 8
La quantità media
estraibile annualmente è di mc. 32.000 e complessivamente di mc. 160.000 per
l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei
seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n. 1 escavatori; b) n.
1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della
sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato
“E” art.6 L.R.67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento
deve essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei
modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente
del Servizio
Ing. Ezio Faieta