Il dirigente del servizio

Visti gli artt. 17, 18 e 19 della L.R. n. 28/1994, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 106/94;

Vista la L.R. n. 28/1995 “Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali”;

Visti, inoltre, gli artt. 5 e 6 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

Viste le leggi n. 567/1962 “Norme in materia di affitto dei fondi rustici”, n. 11/1971 “Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici”, n. 203/1982 “Norme sui contratti agrari”;

Premesso che con deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.5.2002 è stata approvata la “Disciplina della concessione in affitto dei pascoli ricadenti nel Demanio forestale della Regione Abruzzo”

Dato atto che la Disciplina medesima prevede che quale canone minimo per la concessione in affitto dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale Regionale venga fissato il valore dell’equo canone vigente per l’annata di concessione così come determinato in applicazione delle specifiche disposizioni dettate dalle LL. 567/62, 11/71, 203/82;

Considerato che con sentenza n. 318 del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli art. 9 e 62 della Legge 203/82, articoli che fissavano i criteri per la determinazione dell’equo canone dei fondi rustici,

Rilevato che conseguentemente viene a decadere anche la procedura precedentemente fissata dalla DGRA n. 224 del 13.5.2002 per la definizione del canone minimo per i pascoli delle Foreste Demaniali Regionali e che è necessario attivarne una nuova atta allo scopo;

Premesso, inoltre, che con deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 27.9.2004, è stato approvato in forma definitiva il programma concernente interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2004/2006, che definisce anche modalità di gestione delle foreste Demaniali Regionali;

Considerato che al punto 5.1 del Programma in oggetto è previsto espressamente che al fine di “attivare rapporti concessori, si reputa di affidare agli Uffici Foreste Demaniali Regionali la funzione di determinare il valore congruo della concessione da farsi, mediante apposita, singola perizia estimativa: ciò in analogia normativa con le previsioni di cui alla L.R. 68/99 (Procedura per la determina dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche) che regola la determinazione dei valori dei beni di uso civico, affidata ora agli Uffici Tecnici dei Comuni, ed in considerazione del fatto che presso gli Uffici Foreste Demaniali Regionali operano funzionari e tecnici muniti di specifica professionalità, in tutto assimilabile a quella prevista dalla citata L.R. 68/99”;

Rilevato che la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.5.2002 conferisce mandato al Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca a provvedere agli adempimenti necessari per l’attuazione della disciplina di cui trattasi avvalendosi a tal fine degli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali, nonchè ad operare adeguamenti della medesima che dovessero rendersi necessari per motivi di ordine tecnico - amministrativo;

Ritenuto che nello specifico possa trovare applicazione il disposto della DGRA n. 857 del 27.9.2004 affidando agli Uffici Foreste Demaniali Regionali la funzione di determinare il valore congruo del canone minimo, mediante apposita perizia estimativa riferita ai singoli lotti pascolivi da darsi in concessione;

Reputato altresì che gli Uffici medesimi sottopongano la metodologia estimativa adottata al preventivo esame del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, allo scopo di rendere la procedura omogenca su tutto il Demanio Forestale Regionale;

Ritenuto, infine, che il presente provvedimento venga pubblicato sul BURA;

Vista, inoltre, la L.R. 77/99:

determina

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di dare atto che, ai fini della determinazione del valore congruo del canone minimo relativo ai singoli lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale Regionale da darsi in concessione, trova applicazione il disposto della DGRA n. 857 del 27.9.2004 che affida tale funzione agli Uffici Foreste Demaniali Regionali, da conseguirsi mediante apposita perizia estimativa elaborata applicando metodi e dati riconosciuti dalla scienza economica estimativa;

2.   di disporre, altresì, che gli Uffici medesimi sottopongano la metodologia estimativa adottata al preventivo esame del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, allo scopo di rendere la procedura omogenea su tutto il Demanio Forestale Regionale;

3.   di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. .

Il dirigente del servizio

Dott. Lorenzo Potena