IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla L.R. 22 dicembre 2005, n. 44

1.   Il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

      «1. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2006».

Art. 2

Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio

1.   La Direzione Trasporti e Mobilità promuove, con proprio personale, un’attività di indagine preordinata alla conoscenza della realtà regionale del trasporto pubblico locale con riguardo ai diversi aspetti che concernono il rapporto tra ente concedente e società concessionaria del servizio di trasporto.

2.   Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 10.000,00, si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto sul Cap. 151531, apportando, per motivi gestionali, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

a)   U.P.B. 06.01.002 cap. 181460 di nuova istituzione denominato: Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio

      - in aumento € 10.000,00

b)  U.P.B. 06.01.007 cap. 151531 denominato: Oneri conseguenti alla predisposizione del catasto regionale della circolazione relativa ai trasporti ed ai veicoli eccezionali - L.R. 6.11.1984, n. 71

      - in diminuzione € 10.000,00.

Art. 3

Integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 153

1.   Dopo l’articolo 15 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153 (Norme per gli investimenti nel settore dei trasporti), è inserito il seguente:

      «Art. 15bis - Mobilità nei poli di produzione

1.   La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare il trasporto dei lavoratori delle aziende di rilievo sul piano occupazionale, promuove l’organizzazione della mobilità dei lavoratori dei principali poli di produzione del territorio regionale attraverso l’attribuzione di contributi a progetti sperimentali predisposti dagli enti locali titolari di Trasporti Pubblici Locali TPL, dai Consorzi di sviluppo industriale o dagli enti locali titolari di TPL e dai Consorzi di sviluppo industriale.

2.   La sperimentazione riguarda il miglioramento dell’accessibilità puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori di aziende che abbiano complessivamente  un numero di dipendenti superiore a 8.000 unità. La sperimentazione può riguardare anche l’accessibilità ad una singola azienda purché con un numero di dipendenti superiore a 3.500 unità.

3.   I progetti prevedono la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici, privati o di soggetti pubblici e privati e sono approvati con delibera di Giunta regionale in regime di cofinanziamento fino al 50% con il limite massimo di spesa annua ammissibile pari a € 50.000,00.

4.   Agli oneri derivanti dal presene articolo si provvede mediante le risorse annualmente iscritte nell’ambito della U.P.B. 06.01.002 cap. 181511 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti L.R. 9.9.1983, n. 62 e s.m.i.».

Art. 4

Integrazioni alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59

1.   Dopo la lettera a) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1998 n. 152 avente per oggetto "Norme per il trasporto pubblico locale") è inserita la seguente:

      «a/bis) il limite delle percorrenze e della contribuzione regionale alla data del 1° gennaio 1998 può essere superato per ristrutturazioni dettate da motivi di urgenza e indifferibilità o intensificazione e sempre nell’ambito dei servizi minimi di cui all’art. 13 della L.R. 23.12.1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale)».

2.   Dopo la lettera d) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 59/1999 è inserita la seguente:

      «d/bis) per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all’art. 3 della L.R. 152/1998, è ammessa da parte dei concessionari l’intensificazione dei relativi programmi di esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati».

Art. 5

Modifiche all’articolo 243bis della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6

1.   Il comma 2 dell’art. 243 bis della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria 2005) è sostituito dal seguente:

      «2. La Giunta regionale mediante la competente Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale procede alla ripartizione del contributo finanziario stanziato in proporzione all’estesa chilometrica delle strade di interesse regionale trasferite alle singole Province abruzzesi».

2.   Il comma 3 dell’art. 243 bis della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33 è abrogato.

3.   Il comma 4 dell’art. 243 bis della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33 è sostituito dal seguente:

      «4. Le Province, ad avvenuta utilizzazione delle risorse, trasmettono alla competente Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale una dettagliata relazione sugli interventi realizzati».

Art. 6

Interventi strategici di natura infrastrutturale nel settore della viabilità

1.   La Regione Abruzzo ritiene strategicamente rilevante procedere alla realizzazione di interventi di natura strutturale nel settore della viabilità finalizzati:

a)   alla messa in sicurezza della viabilità locale;

b)  al decongestionamento del traffico delle zone altamente antropizzate di Pescara e Montesilvano, mediante interventi da attuare dai medesimi Comuni;

c)   al completamento degli interventi di cui al II° Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra il Governo Nazionale e la Regione Abruzzo del 20.12.2002 ed alla realizzazione di interventi di viabilità strategicamente rilevante prevista in nuovi accordi o protocolli d’intesa nei quali sia stabilita una compartecipazione finanziaria della Regione;

d)  alla sistemazione, da parte del Comune di Teramo, di alcuni tratti di strada nell’ambito delle infrastrutture a servizio dell’Università con particolare riguardo al conseguimento di una maggiore sicurezza stradale in corrispondenza delle intersezioni tra arterie esistenti e già funzionanti.

2.   La Giunta regionale, nell’ambito della disponibilità di bilancio, procede alla individuazione degli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 1 ed alla ripartizione, tra gli stessi, dell’importo globale stimato per l’anno 2006 in € 12.200.000,00, allo scopo destinando, rispettivamente:

a)   € 1.300.000,00 per la lettera a);

b)  € 3.000.000,00 lettera b);

c)   € 6.500.000,00 per la lettera c);

d)  € 1.400.000,00 per la lettera d).

3.   Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 12.200.000,00, si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto sul capitolo 182351, apportando, per motivi gestionali, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

a)   U.P.B. 06.02.002 cap. 182304 denominato: Interventi per grandi opere infrastrutturali

      - in aumento € 12.200.000,00;

b)  U.P.B. 06.02.001 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento

      - in diminuzione € 12.200.000,00.

Art. 7

Modifiche agli artt. 66, comma 2, lett. b), e 67, comma 2, lett. b), della L.R. 3.3.1999, n. 11

1.   La lettera b) del comma 2 dell’art. 66 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), è sostituita dalla seguente:

«b) a classificazione e declassificazione delle strade regionali o tratti di esse, sentite le province ed i comuni interessati».

2.   La lettera b) del comma 2 dell’art. 67 della L.R. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

«b)           l’adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.».

Art. 8

Modifica all’articolo 10 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28

1.   Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale) è sostituito dal seguente:

«1.           All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 2006, in € 500.000,00 si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto sul capitolo 182351, apportando, per motivi gestionali, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

a)   U.P.B. 06.02.002 cap. 182450 denominato: Interventi per la intermodalità regionale - L.R. 29.11.2002, n. 28

      - in aumento € 500.000,00

b)  U.P.B. 06.02.001 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento

      - in diminuzione € 500.000,00».

Art. 9

Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento

1.   La Regione Abruzzo provvede per l’anno 2006 al finanziamento degli investimenti per il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dell’Aeroporto d’Abruzzo.

2.   Tali finanziamenti sono erogati direttamente in favore della SAGA SpA., in qualità di soggetto gestore dello scalo aeroportuale, conformemente alle previsioni della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

3.   Agli oneri derivanti dal presene articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 4.600.000,00, si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito della U.P.B. 06.02.001 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.

4.   Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 10

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 44

1.   L’art. 2 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 44 (Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

      «Art. 2 - Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione

1.   Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:

a)   impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati, corrispondenti alla tipologia A dell’allegato A;

b)  impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati, corrispondenti alla tipologia B dell’allegato A;

c)   impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche, corrispondenti alla tipologia C dell’allegato A;

d)           sostituzione con potenziamento d’impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia D dell’allegato A;

e)           semplice sostituzione d’impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia E dell’allegato A;

f)           potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), corrispondenti alla tipologia F dell’allegato A, così come modificata dal comma 5 del presente articolo;

g)   nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2.   Al fine di garantire una disponibilità finanziaria per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 lo stanziamento di bilancio destinato annualmente al finanziamento della presente legge viene ripartito come segue:

a)   80% della somma disponibile è riservato agli interventi di cui alle tipologie A, B, C, D, E e G;

b)  il 20% della somma disponibile è riservato agli interventi di cui alla tipologia F.

3.           Eventuali fondi residui non assegnati nella graduatoria redatta per le Tipologie A, B, C, D, E e G sono trasferite alla graduatoria relativa alla Tipologia F, e viceversa.

4.   Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) accedono ai benefici della presente legge solo se realizzati mediante impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, con funivie va e vieni o con funicolari.

5.   La tipologia F dell’allegato A alla presente legge è sostituita dalla seguente: "Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri)».

2.   L’art. 5 della L.R. 44/2004 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5- Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributi

1.   Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:

a)   il Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo svolge l’istruttoria tecnica finalizzata ad accertare l’ammissibilità delle istanze presentate; il Servizio, tramite raccomandata A.R., può chiedere chiarimenti relativi alla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l’annullamento dell’istanza, devono pervenire entro i successivi 20 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;

b)  il Dirigente del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo, sulla scorta dell’istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento le graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento. Sono redatte due graduatorie distinte: una per le Tipologie A, B, C, D, E e G ed un’altra per la Tipologia F.

2.   Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base dei criteri di valutazione, priorità ed ammissibilità fissati negli Allegati A e B e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3.   I soggetti che hanno presentato istanza di accesso ai contributi di cui alla presente legge possono presentare ricorso motivato avverso la graduatoria provvisoria attinente l’intervento proposto.

4.   I ricorsi, da inviare tramite raccomandata A.R., devono pervenire alla Giunta regionale - Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale - Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo – entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

5.           Trascorso il periodo di cui al comma 4, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, aggiorna o conferma le graduatorie ed individua gli interventi da ammettere a contribuzione compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui all’art. 9.

6.   Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l’ordine con cui le stesse sono inserite nelle graduatorie approvate, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

7.   Il Dirigente del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo, con raccomandata A.R., comunica ai beneficiari la concessione del contributo regionale, allegando il Disciplinare di Concessione redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

8.   Il Disciplinare di Concessione, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge, è restituito dal beneficiario al Servizio entro 20 gg. dalla sua ricezione. In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciatario.

9.   I contributi sono assegnati nella misura intera prevista all’art. 3, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

10. Qualora la disponibilità finanziaria dell’anno a riferimento risultasse insufficiente a soddisfare la totalità degli interventi per quell’anno giudicati ammissibili nelle rispettive graduatorie e risultassero risorse finanziarie residuali oltre l’ultimo intervento pienamente contribuito, le somme residue sono utilizzate per l’erogazione di un contributo forfetario, di misura ridotta, a favore della prima iniziativa che, nelle rispettive graduatorie degli interventi ammissibili, segue l’ultimo intervento pienamente ammesso a contributo. Tale circostanza è comunicata dal Servizio al beneficiario con raccomandata A.R..

11. Il beneficiario individuato ai sensi del comma 10 fa conoscere la propria disponibilità ad accettare il finanziamento residuale con dichiarazione sottoscritta a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione, deve pervenire entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciatario e si procede a favore delle istanze che seguono nelle rispettive graduatorie».

3.   L’art. 10 della L.R. 44/2004 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10 - Vincolo di destinazione

1.   Per assicurare il vincolo di destinazione il beneficiario deve essere proprietario dell’impianto. A tal fine è prodotta idonea documentazione attestante la proprietà dell’impianto.

2.   Gli impianti che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono essere né alienati né destinati ad uso diverso da quello per il quale hanno ottenuto la concessione dei contributi prima che, dalla data della loro prima apertura al pubblico esercizio, sia trascorso un periodo di tempo pari almeno al 60% della vita tecnica, come definita dal D.M. 2.1.1985, n. 23. In caso contrario la Regione provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati e di una sanzione pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del Dirigente il Servizio.

3.   Con provvedimento motivato della G.R. e per ragioni di pubblico interesse può essere autorizzata l’alienazione prima della scadenza del periodo di cui al comma 2, previo recupero, da parte della Regione, di una quota parte del contributo erogato con le modalità di cui al comma 5.

4.   Nel caso in cui la cessione degli impianti beneficiari dei contributi sia compatibile con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli Enti Locali, le Aziende a partecipazione pubblica esercenti servizi di Trasporto Pubblico e le Aziende private esercenti servizi di trasporto pubblico o altri soggetti possono esercitare il diritto di prelazione nell’ordine indicato.

5.   Il prezzo di cessione in favore della Regione è dato dal valore dei beni decurtato di un importo pari al contributo erogato diviso per il numero di anni di cui al comma 2 e moltiplicato per il numero di anni che restano al raggiungimento del termine di cui al citato comma 2, con arrotondamento all’anno delle frazioni di anno superiore a sei mesi. Il valore dei beni è determinato da una apposita Commissione di esperti costituita con atto del Dirigente del Servizio.

6.   I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/capitale alle società di gestione esistenti o da costituire, secondo le modalità previste dal Codice Civile».

4.   All’art. 12 della L.R. 44/2004 sono aggiunti i seguenti commi:

      «2bis)Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della L.R. 44/2004, così come modificata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; in quest’ultimo caso, come data di presentazione della domanda, viene considerata quella della precedente istanza.

      2ter) Ai fini delle procedure di cui alla L.R. 44/2004, per l’annualità 2007 si intendono comunque validamente presentate le istanze spedite entro il 30.6.2006».

5.   La tipologia F dell’allegato A alla L.R. 44/2004 è sostituita dalla seguente: "Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri".

6.   La lettera g) del punto 1) dell’Allegato B della L.R. 44/2004 è sostituita dalla seguente:

      «g) per le istanze dei concessionari pubblici e per le società miste composte da privati ed Enti Pubblici: deliberazione esecutiva con la quale vengono approvate l’iniziativa ed il relativo quadro di spesa e viene assunto l’impegno di spesa corrispondente al costo dell’impianto individuato sulla base del quadro economico di spesa al netto del contributo regionale».

Art. 11

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 15 Novembre 2006

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