IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 3 della L.R. 11
agosto 1977, n. 41 (Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il
conferimento di incarichi)
1. L’art. 3 della L.R. 11 agosto 1977 n° 41 è così sostituito:
“Art. 3
1. Ad esclusione di quelle di competenza del Presidente della Giunta regionale, le nomine di competenza della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su designazione dei Capigruppo. In assenza della designazione la nomina è nulla.
2. Il Consiglio regionale, a mezzo della Commissione di Vigilanza, effettua la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dei rispettivi organi, dei criteri di cui all’art.1 della presente legge; a tal fine può chiedere ulteriori informazioni sulle nomine e designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 15 Novembre 2006
ottaviano del turco