IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Modifiche
alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo)
1. Al comma 9 dell’art. 20 (Incarichi dirigenziali) della L.R. n. 77/1999 le parole da “in caso di assenza” fino a “ruolo unico regionale”, sono sostituite dalle seguenti:
“9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente Responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente in servizio permanente. Ove l’assenza o l’impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l’incarico ad uno tra i dirigenti in servizio permanente assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti in servizio permanente. A ciascun dirigente in servizio permanente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim.”
Art. 2
Conferimento
incarichi dirigenziali
1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonché nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono conferire incarichi dirigenziali, secondo le procedure di cui all’art. 22 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante: Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, per la copertura dei posti vacanti, al personale regionale in servizio, in deroga alla percentuale ivi prevista.
2. Gli
incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere conferiti per un periodo
di dodici mesi, eventualmente rinnovabile fino a complessivi ventiquattro
mesi, qualora siano state attivate le procedure concorsuali dei posti vacanti.
3. Le
procedure concorsuali di cui al precedente comma 2 sono definite, di concerto
con le Organizzazioni Sindacali, con successivo provvedimento della Giunta
regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 3
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede nell’ambito degli stanziamenti iscritti, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, con le annuali leggi di bilancio sui capitoli di spesa 11223 - U.P.B. 02.01.005 denominato: “Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale”, e 11213 – U.P.B. 01.01.005 denominato: “Trattamento economico del personale dirigenziale: principale ed accessorio”.
Art. 4
Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 15 Novembre 2006
ottaviano del turco