Art. 1
Soggetti Beneficiari
La Regione Abruzzo, per il tramite delle ASL, eroga contributi in favore dei soggetti portatori di grave disabilità motoria e psichica finalizzati all’acquisto degli ausili di cui all’art. 2.
Art. 2
Acquisti ammissibili
Sono ammessi al contributo le spese derivanti dall’acquisto o noleggio di ausili informatici ad alto contenuto innovativo, ivi compresi sistemi applicativi specifici, non inclusi negli elenchi del nomenclatore tariffario di cui all’art. 34 della Legge 104/92 o agli stessi riconducibili ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332 indispensabili per consentire una vita di relazione e al pagamento di canino fissi per l’accesso alla rete informatica.
Art. 3
Presentazione delle istanze
Le istanze sono presentate alla AUSL di appartenenza. Per l’anno 2006, possono essere prese in considerazione, solo quelle inoltrate dopo la pubblicazione del bando allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e fino al 31 dicembre 2006, per gli anni a seguire dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 4
Documentazione da presentare
- certificato del medico specialista della AUSL attestante la grave disabilità motoria e/o psichica;
- prescrizione del medico specialista della AUSL che motivi la necessità dell’acquisto, gli obiettivi che si intendono raggiungere con la dotazione dell’ausilio e le modalità di verifica dei risultati attesi;
- autocertificazione che attesti di non aver fatto richiesta di altro finanziamento dell’ausilio oggetto della domanda ne di disporre dello stesso in forma gratuita;
- copia del certificato di handicap rilasciato dalla Commissione Sanitaria per l’accertamento dell’handicap, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- certificato di residenza dell’utente;
- copia della fattura indicante l’elenco e le caratteristiche dei dispositivi acquistati ed il relativo costo;
- reddito ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) dell’anno precedente l’acquisto degli ausili;
Art. 5
Modalità di erogazione del contributo
Le Aziende ASL, ognuna per quanto di competenza provvedono ad esaminare le istanze pervenute e a formulare apposite graduatorie a valenza annuale, in base al reddito ISEE in ordine crescente.
L’erogazione de contributo regionale è disposta dalle Aziende USL entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce.
Le aziende USL possono corrispondere il contributo per singolo avente diritto, sino all’importo massimo previsto dall’art. 20 punto d) della L.R. n. 25 agosto 2006, n. 25.
La concessione del contributo sino alla concorrenza dell’importo massimo, determina l’impossibilità di presentare analoga domanda nel corso del triennio successivo. Le richieste non finanziabili per esaurimento del fondo annuale a disposizione delle AUSL, possono essere riproposte dall’utente per le successive annualità, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente;
Art. 6
Causa di esclusione
Sono esclusi dai contributi, gli utenti ultra sessantenni, i minori di anni 8 e i soggetti portatori di disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi dell’invecchiamento.