IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta Laterizi Valpescara S.r.L. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Aterno,259 Chieti, è autorizzata all’ampliamento della cava di argilla sita in località “C/da Brecciarola” del Comune di Chieti individuata in Catasto al Foglio di mappa n°52 particelle nn°(parte 482) – (parte 111) – (parte 109) – (parte 237) – (parte 484) – (parte 485) e al Foglio di mappa n°53 particelle nn° (parte 42) – (parte 12) – (parte 13) – (parte 4014).

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n°. 204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza , timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 12 (dodici) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. n°.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n°. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n°.PT0503698 (repertorio n°.215040699) emessa in data MI 01/09/2005 dalla “ATRADIUS” Agenzia di Milano.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in Materia Mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1.   i materiali utilizzati nel ritombamento non devono essere tra quelli elencati nel D.Lgs. n°.22/97;

2.   il ritombamento deve essere effettuato con materiale permeabile, escludendo l’argilla ed altro materiale coesivo;

3.   la Ditta deve effettuare un’opera di mitigazione e igienico-visiva nella zona contigua all’abitato attraverso l’inserimento di barriere arboree idonee;

4.   prima dell’inizio dei lavori del Lotto n°4 la ditta deve produrre l’autorizzazione del Consorzio di Bonifica per lo spostamento della condotta esistente;

5.   il passaggio della coltivazione al Lotto successivo deve avvenire previo ripristino e collaudo, da parte dell’Ufficio Cave, del Lotto precedente, tenendo conto della continuità del processo produttivo;

6.   l’area della particella n°237 del Foglio di Mappa n°52, sede di materiale precedentemente stoccato, comunque ricompresa tra quelle autorizzate alla coltivazione. Il relativo elaborato allegato al Nulla-Osta BB. AA. N°11447/04 del 19/04/2005 resta depositato presso l’Ufficio Cave;

7.   deve essere esclusa l’attività estrattiva entro la distanza di mt.5,00 (cinque) dai confini e mt.20,00 (venti) dai sostegni dell’elettrodotto e dalla strada comunale “Fonte di Predale”.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media netta estraibile annualmente è di mc. 117.166 e complessivamente di mc. 1.406.000 per l’intera durata dell’attività di anni dodici.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a) escavatori a benna rovescia; b)ruspe di carico; c)vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, Allegato “E” art. 6 L.R.n°67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta