LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

-    che ai sensi dell’art. 1 della L.R. del 22 dicembre 2005 n. 43 e dell’art. 2 della L.R. del 9 agosto 1999 n. 59 come modificato e integrato dall’art. 6 della L.R. n. 25/2003 l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all’entrata in vigore della L.R. n. 152/98 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2006;

-    che ai sensi della predetta normativa fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. n. 152/98 la Giunta Regionale può disporre ristrutturazioni dei servizi purchè non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesso a contributo alla data del 01.01.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche dei servizi minimi essenziali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 152/98;

-    che ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 152/98 i servizi da considerarsi riconoscibili tra quelli minimi sono quelli diretti a soddisfare la domanda di mobilità di cittadini relativamente al pendolarismo scolastico e lavorativo, nonché alla mobilità di utenza diretta alle strutture sanitarie, culturali, sociali e amministrative;

Considerato:

-    che con atto di concessione rep. 691 del 12 gennaio 1993 la società “A.R.P.A. s.p.a.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n. 75, esercita l’ autolinea “Pescara –Spoltore –Moscufo” (PE/01/24);

-    che con delibera di Giunta Regionale n. 2178 del 15 ottobre 1991 è stata operata la regolarizzazione dei servizi gestiti dalla società ARPA s.p.a di Chieti;

-    che con delibere di Giunta Regionale n. 821 del 27 settembre 2004 e n. 1101 del 15 novembre 2004 è stato modificato l’esercizio della autolinea “Pescara-spoltore-Moscufo” (PE/01/24);

-    che la società “A.R.P.A. s.p.a.” con nota n. 2732 del 7.08.2006 acquisita al prot n. 6767/DE6 del 9.8.2006 (all. n. 1) ha presentato una richiesta di ristrutturazione della suddetta linea “Pescara-Spoltore-Moscufo” al fine di razionalizzare i collegamenti esistenti tra i comuni interessati in ragione dell’ incremento demografico del centro cittadino e delle frazioni del comune di Spoltore;

Visto il nuovo programma di esercizio con relativo sviluppo chilometrico (all. n. 2, n. 3) presentato unitamente all’istanza predetta che rispetto al precedente programma di esercizio approvato prevede un cadenzamento orario delle corse a 45 minuti , a 15 minuti nel periodo scolastico nelle ore di punta , un potenziamento dei servizi festivi, una conseguente rinumerazione delle corse del programma di esercizio e una percorrenza di 329.726,900 km./ bus/anno;

Dato atto che non esistono altre aziende di bacino che potrebbero essere coinvolte nella ipotesi di ristrutturazione della linea così come proposta e che tale ristrutturazione risponde al requisito di servizio minimo essenziale per il pendolarismo scolastico, lavorativo e per spostamenti per raggiungere i servizi amministrativi di riferimento;

Considerato altresì che detta ristrutturazione non comporta aumenti chilometrici nell’ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale alla data del 01.01.1998, ma bensì una diminuzione di 12.538 km / bus/anno rispetto al precedente programma d’esercizio e sviluppo chilometrico della linea stessa che prevedeva una percorrenza di 342.264,900 km./ bus/anno, per cui non dà luogo ad un aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

Visto l’art. 25 della Legge Regionale n. 62/83;

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti e Mobilità con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.   Di autorizzare per le motivazioni in premessa la ristrutturazione dei servizi gestiti dalla società “ARPA s.p.a” di Chieti della linea “Pescara –Moscufo” (PE/01/24) come descritti nei programmi di esercizio e sviluppo chilometrico allegati alla presente deliberazione e facentene parte integrante e sostanziale (all. n2, n3 ) ;

2.   Di prendere atto che la presente autorizzazione non comporta aumenti chilometrici nell’ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale alla data del 01/01/1998, ma bensì vi è una diminuzione di Km 12.538 bus/anno per cui non dà luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

3.   Di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle linee di TPL e Politica Tariffaria di provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento e di notificare il presente atto alla società “A.R.P.A s.p.a.” con sede in Chieti, via via Asinio Herio n. 75, al Servizio Economico Finanziario del TPL e Controllo di Gestione, al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo;

4.   Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A..