LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. 1361 del 29.12.2004, recante “ Livelli Essenziali di Assistenza - Ulteriori provvedimenti relativi alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa ambulatoriale”, con la quale, in particolare, sono state ammesse a carico del Servizio Sanitario unicamente le prestazioni relative ai “Protocolli base di cui all’allegato 1”;

Rilevato, dopo un opportuno periodo di sperimentazione, di dover provvedere ad alcune modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere più efficace il contenuto di detta deliberazione;

Dato atto dell’apporto tecnico fornito dall’ apposita Commissione costituita con Determinazione del Direttore della Sanità n. DG /072 del 26.07.2004;

Ritenuto , pertanto, di dover procedere ad una nuova formulazione dei sei protocolli base, con l’esplicita elencazione di tutte le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa ambulatoriale erogabili al loro interno, tra le quali gli specialisti dei Centri di Medicina Fisica e Riabilitativa delle strutture pubbliche e private convenzionate, a seconda delle patologie diagnosticate dal medico di base, valuteranno quelle più appropriate da erogare ai singoli pazienti, così come riportati nell’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto , altresì, di dover precisare :

-    che i protocolli sono comprensivi di tutte le valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, da parte dello specialista del Centro, nonché di tutte le terapie riportate in dettaglio tra le quali detto specialista ne individuerà almeno due, che a suo giudizio ed a seguito delle valutazioni suddette siano le più consone alle patologie diagnosticate dal medico di base;

-    che dette terapie, all’interno dei protocolli, vengano ammesse a carico del Servizio Sanitario solo se erogate per le tipologie di patologie indicate ed in cicli di massimo dieci sedute, la cui ripetibilità è demandata al giudizio del medico di base cui pertiene la prescrizione dei singoli protocolli medesimi;

-    che ogni ricetta deve contenere la prescrizione di un solo protocollo;

-    che restano comunque erogabili a carico del Servizio Sanitario le visite fisiatriche e le necessarie valutazioni, così come elencate nel Nomenclatore Tariffario approvato con D.M. del 1996 e nei successivi Nomenclatori Tariffari regionali, per cui ne continua ad essere possibile la singola prescrizione anche se non seguita da erogazione di “protocolli”;

Visto il D.P.C.M. del 29.11.2001, recante :”Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” ;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Direttore Regionale sulla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento, mediante sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1.   Di approvare la nuova formulazione dei sei protocolli, con l’esplicita elencazione di tutte le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa ambulatoriale erogabili al loro interno a carico del Servizio Sanitario, così come riportati nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermando al contempo quanto deliberato con la D.G.R. 1361/04 e non in contrasto con il presente atto.

2.   Di stabilire :

-    che i suddetti protocolli sono comprensivi di tutte le valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, da parte dello specialista del Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa ambulatoriale, nonché di tutte le terapie riportate in dettaglio, tra le quali detto specialista ne individuerà almeno due, che a suo giudizio ed a seguito delle valutazioni suddette siano le più consone alle patologie diagnosticate dal medico di base;

-    che dette terapie, all’interno dei protocolli, vengano ammesse a carico del Servizio Sanitario solo se erogate per le tipologie di patologie indicate ed in cicli di massimo dieci sedute, la cui ripetibilità è demandata al giudizio del medico di base cui pertiene la prescrizione dei singoli protocolli medesimi;

-    che ogni ricetta deve contenere la prescrizione di un solo protocollo;

-    che restano comunque erogabili a carico del Servizio Sanitario le visite fisiatriche e le necessarie valutazioni, così come elencate nel Nomenclatore Tariffario approvato con D.M. del 1996 e nei successivi Nomenclatori Tariffari regionali, per cui ne continua ad essere possibile la singola prescrizione anche se non seguita da erogazione di “protocolli”.

3.   Di procedere alla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento a tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario, tramite le Aziende U.S.L. competenti per territorio.

4.   Di autorizzare la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.