IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La ditta Bellucci Inerti s.r.l. con sede legale in via Migliori 60, Giulianova (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Fonte Sale” nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) distinta in catasto al foglio n. 17 particelle nn. 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 427, 428, 429, 430, 431, 432, alle seguenti norme e condizioni;
Art. 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonchè idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Art. 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 7877100671924 stipulata con la compagnia Augusta Assicurazioni, agenzia di Giulianova, in data 29.09.2006;
Art. 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Art. 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) La profondità di scavo non può superare i 2
metri dal piano di campagna originario e comunque deve mantenersi 2 metri al di
sopra della falda acquifera;
2) Il ripristino ambientale deve essere eseguito
con materiali idonei ai fini agricoli.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 13.500 e complessivamente mc. 27.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalle Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
La presente Determina deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta