legge regionale 8 novembre 2006, n. 34:
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1) La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:
a) salvaguardare la salute dei cittadini;
b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione;
c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.
Art. 2
Limiti di raccolta
1) La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito ai sensi dell'art. 6, comma 1, dei proprietari dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'art. 7, comma 4, nonché i diritti di uso civico riconosciuti alle comunità locali.
2) Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5.
3) Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
4) La raccolta di funghi epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui è autorizzata la raccolta, di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta dei funghi
epigei spontanei
1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale.
2) Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell’interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta va corredata da:
a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 4;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
3) Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare come ulteriore documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2:
a) certificato attestante l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 6 comma 1;
b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.
4) Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.
5) Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) spazio per eventuali annotazioni;
f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.
6) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.
7) Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
8) Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
9) Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito.
10) I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.
11) Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 4
Attestato di idoneità alla raccolta
1) Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.
2) Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque, l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell’ambito dei corsi di cui al comma 1.
3) A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
4) I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire 120 giorni prima dell'inizio del corso.
5) Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della Giunta regionale.
6) I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
7) Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all’art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l’obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell’aggiornamento delle conoscenze micologiche.
Art. 5
Contributo annuale per la raccolta dei
funghi epigei spontanei
1) I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.
2) Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
3) Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
4) Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.
Art. 6
Raccolta per l'integrazione del reddito
1) Le Province interessate, in deroga all'art. 2 comma 1, possono autorizzare, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, la raccolta giornaliera dei funghi spontanei in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 10 chilogrammi per persona, in favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla raccolta, con reddito annuo individuale inferiore a 13.000,00 (tredicimila) euro, appartenenti alle seguenti categorie:
a) coltivatori diretti, a qualunque titolo;
b) soci di cooperative agricolo-forestali;
c) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco;
d) utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive.
2) Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta.
3) La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza.
4) I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995.
5) Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.
Art. 7
Diritto di riserva
1) I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento di tale titolo.
2) Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso.
3) Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.
4) Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.
Art. 8
Permessi temporanei per i non residenti
in Regione
1) I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 2, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4.
2) I non residenti in Regione devono dotarsi di tale permesso personale anche se in possesso di analogo permesso rilasciato da altri organismi extra regionali.
3) Tali permessi vengono rilasciati dai Comuni, o da soggetti da questi delegati.
4) Le quote sono determinate, per l'anno 2006, in:
a) € 7 per un giorno;
b) € 15 da due a tre giorni consecutivi;
c) € 30 da quattro a sette giorni consecutivi.
5) Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.
6) Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.
Art. 9
Autorizzazioni per scopi scientifici
1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta.
2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.
3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.
4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.
Art. 10
Modalità di raccolta
1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3) E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.
Art. 11
Divieti di raccolta
1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico.
2) La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito.
3) E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.
Art. 12
Limitazioni temporali
1) La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.
2) La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 13
Convenzioni tra territori confinanti
1) Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.
Art. 14
Commissione tecnico-consultiva regionale
1) E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da:
a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
d) un docente universitario esperto di materie botaniche;
e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia;
g) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
h) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
i) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.
2) La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. e), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3) La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;
e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;
f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;
g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;
h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta.
4) La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
Art. 15
Centro micologico regionale
1) L’Istituto Zooprofilattico “G. Caporale” è individuato quale centro micologico regionale.
2) L’Istituto promuove lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d’indagine tecnologicamente avanzate e innovative.
3) L’Istituto è a disposizione del Servizio sanitario regionale quale struttura di supporto all’attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell’andamento epidemiologico di dette intossicazioni.
4) L’Istituto concorre all’attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.
Art. 16
Ispettorato micologico
1) In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.
2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.
3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.
4) Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all’Albo nazionale.
Art. 17
Funzioni dell'Ispettorato micologico
1) All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio;
g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.
Art. 18
Corsi per raccoglitori
1) Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", le Università, le Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 1.
Art. 19
Attività di educazione e informazione
1) La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.
Art. 20
Vigilanza
1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.
2) Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.
Art. 21
Sanzioni
1) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 25 a € 50 e confisca del raccolto:
a1) per mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:
b1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
b2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;
c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
c1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
c2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;
c3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;
c4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;
d) da € 300 a € 600 per chi:
d1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7 comma 1;
d2) rimuove o danneggia le tabelle ai sensi dell'art. 7 comma 2;
e) da € 50 a € 100 per:
e1) le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2) Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvederà, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
3) Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizioni prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
4) Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1 l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5) Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.
6) Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente, di cui all'art. 3 comma 1.
7) I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.
Art. 22
Commercializzazione dei funghi epigei
spontanei
1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l' Ispettorato micoligico della Azienda ASL competente per territorio.
2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.
3) L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.
4) I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.
5) La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del DPR medesimo.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1) I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.
2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.
Art. 24
Norme transitorie e finali
1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi.
2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della Decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686.
3) Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'art. 4, per le persone nate anteriormente al 1° gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.
4) L'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre da 1° gennaio 2008.
5) Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.
Art. 25
Abrogazioni
1) A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).
Art. 26
Pubblicazione
1) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 8 Novembre 2006
OTTAVIANO DEL TURCO