legge regionale 8 novembre 2006, n. 33:

Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l’edilizia residenziale pubblica.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche alla L.R. 3 aprile 1995, n. 25 “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e gas o similari”

1.   Il comma 8 dell’art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e gas gpl o similari”, è sostituito dal seguente:

      “8. Il concessionario, a conclusione dell’intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo”.

2.   Il comma 8 dell’art. 12 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25, è sostituito dal seguente:

      “8. Al fine della semplificazione delle procedure e per facilitare le operazioni di collaudo, anche in caso di concessione, i lavori di realizzazione degli impianti vanno condotti e contabilizzati, per quanto compatibile, secondo le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici”.

Art. 2
Modifiche alla L.R. 20 dicembre 2000, n. 115 “Nuove norme per l’edilizia scolastica”

1.   Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115 recante: “Nuove norme per l’edilizia scolastica”, è sostituito dal seguente:

      “2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro quattro anni dalla data di consegna dei lavori, i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Ente e Regione”.

2.   L’art. 12 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115, è sostituito dal seguente:

“Art. 12
Collaudazione e monitoraggio

1.   La Direzione regionale del Settore lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, ovvero dalla data di ultimazione dei lavori, attribuisce l’incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell’ intervento, alla sua complessità ed al relativo importo.

2.   I collaudatori sono nominati prioritariamente all’interno della struttura regionale ovvero tra soggetti esterni con comprovata esperienza e adeguata professionalità.

3.   Il collaudo può essere affidato ad una Commissione composta da tre membri per lavori che richiedono l’apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria di intervento e l’importo dei lavori sia superiore a 1 milione 500 mila Euro.

4.   Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l’acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le province e i comuni sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti alle opere ammesse a finanziamento”.

Art. 3
Modifiche alla L.R. 4 ottobre 2001, n. 53 “Opere ed interventi di interesse regionale”

1.   Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53 recante: “Opere ed interventi di interesse regionale” è abrogato.

2.   La lett. c) del comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53, è sostituita dalla seguente:

      “c) 10% a conclusione dell’intervento previa trasmissione alla Regione dei relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Ente e Regione”.

Art. 4
Modifiche alla L. R. 27 dicembre 2001, n. 84 “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”

1.   Il comma 6 dell’art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo” è sostituito dal seguente:

      “6. Il soggetto beneficiario del finanziamento, a conclusione dell’intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo”.

Art. 5
Modifiche alla L.R. 25 novembre 1998, n. 139 “Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto”.

1.   Il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139, recante: “Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto”, è sostituito dal seguente:

      “3. Le richieste ammissibili a finanziamento, non inserite nel piano di riparto dei fondi per carenze finanziarie, saranno riconsiderate ai fini della formazione delle due successive graduatorie annue”.

2.   Il primo comma dell’art. 6 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139, è sostituito dal seguente:

      “1. II Dirigente del Servizio competente per materia, in relazione alle richieste pervenute, provvede all'assegnazione dei contributi per ambito territoriale provinciale, ripartendoli in proporzione all'ammontare delle richieste per singola tipologia di intervento, individuando:

1.   le opere da finanziare per le seguenti tipologie d'intervento:

a)       consolidamento statico e conservativo dell'edificio di culto;

b)       manutenzione straordinaria diretta all’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2.             l'ammontare del finanziamento per singolo intervento, con precedenza alle richieste di minore importo e con preferenza per l'intervento ubicato nel Comune con minor numero di abitanti residenti”.

3.   All’art. 7 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      “2 bis. La Direzione regionale competente si avvale dei Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio per le eventuali verifiche sull’utilizzo dei finanziamenti concessi alle Parrocchie o ad altri soggetti privati”.

4.   Dopo l’art. 7 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 bis
Riserva per interventi urgenti

1.   Il 30% dello stanziamento annuale destinato al finanziamento delle opere previste nella presente legge, per un importo massimo di € 300.000,00, è riservato agli interventi strutturali urgenti, indifferibili ed eccezionali che si rendono necessarie su edifici di culto funzionanti.

2.   Le richieste di intervento devono essere inoltrate, con telegramma, alla Direzione Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile regionale competente per territorio entro dieci giorni dall'evento calamitoso.

3.   Il Servizio del Genio Civile regionale effettua i necessari accertamenti e predispone apposita relazione con l’indicazione dei lavori da eseguire e della relativa spesa prevista.

4.   Con provvedimento del Dirigente del Servizio Interventi Opere Pubbliche di Interesse Locale, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di € 60.000,00, in favore del Servizio del Genio Civile regionale che provvede all'esecuzione dei lavori secondo le procedure di cui alla L.R. n. 17/1974 e successive modifiche ed integrazioni.

5.   La quota di riserva di cui al presente articolo, non impegnata alla data del 30 ottobre, è attribuita agli interventi non finanziati, inseriti nella graduatoria annuale”.

Art. 6
Proroga di termini

1.   Il termine di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 28 dicembre 1998, n. 158 è prorogato al 31.12.2006.

Art. 7
Disposizioni in materia di lavori pubblici

1.   Fino a nuove disposizioni regionali in materia di collaudi delle opere pubbliche, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 17 novembre 1976, n. 62 recante: “Istituzione dell’Albo regionale dei collaudatori di opere pubbliche”, con le modifiche contenute nella legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.

2.   Le opere finanziate dalla Regione sono iniziate e realizzate, perentoriamente, entro i termini indicati nelle specifiche disposizioni legislative di finanziamento; i Dirigenti regionali competenti, solo per gravi e giustificati motivi, possono concedere proroghe per un periodo di durata complessiva non superiore alla durata dei termini inizialmente previsti, superati i quali il finanziamento si intende decaduto ad ogni effetto di legge.

3.   Per il finanziamento di opere ed interventi d’importo non superiore a 30 mila Euro, fermi restando i termini di inizio e fine lavori previsti dalla specifica normativa di finanziamento, l’erogazione del contributo avviene in unica soluzione, a consuntivo, dietro presentazione della prescritta certificazione; la presente disposizione si applica alle opere ed interventi interamente o parzialmente finanziati con oneri a carico della Regione Abruzzo affidati per la gestione alla Direzione Lavori Pubblici.

Art. 8
Procedure amministrative in materia di Edilizia Residenziale Pubblica

1.   La Giunta regionale in sede di rimodulazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica può determinare l’aliquota di alloggi da destinare al soddisfacimento di particolari categorie anche per fasce di reddito.

2.   I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente acceso presso la Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato.

3.   La Regione autorizza il reinvestimento dei proventi di cui al 2° comma del presente articolo per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico, nonché per opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

4.   Per le alienazioni di valore superiore a 200.000 Euro, qualora non si utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia residenziale pubblica, l’ente cedente sarà escluso dal programma regionale di più prossima formazione.

5.   Per le sole Aziende Territoriali Regionali - ATER - la Regione determina annualmente la quota dei proventi da destinare al ripiano del deficit finanziario che comunque non può superare il 20 per cento del ricavato derivante dalle vendite del proprio patrimonio.

6.   Possono essere acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche i soggetti di cui all’art. 18 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 che assumono gli stessi impegni delle cooperative edilizie previsti nella legge 560/93.

7.   Esperito con esito negativo il primo esperimento di gara, comma 19 art. 1 Legge 24.12.1993, n. 560, la stessa può essere ripetuta estendendo la vendita a tutti coloro che ne hanno interesse.

8.   I fondi di cui al Capitolo 262408 UPB 03.02.2004 sono destinati a finanziare interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale per contribuire alle esigenze più urgenti in relazione a pubbliche calamità, stati di emergenza riconosciuti dalla Giunta regionale. I fondi perenti derivanti dai Programmi di Riqualificazione Urbana di cui alla legge regionale 9 agosto 1999 n. 64, non più richiedibili dai soggetti interessati per rinuncia o decadenza, sono utilizzati per incrementare i programmi complessi del settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica; i relativi provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al competente settore regionale.

Art. 9
Modifiche all’art. 36 della L.R. 25 maggio 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)

1.   Il comma 5, primo capoverso, dell’art. 36 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 è così sostituito:

      “5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione Assegnazione alloggi, l’Ente gestore, su segnalazione del Comune, applica il canone sociale in base all’art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di occupazione”.

Art. 10
Modifiche all’art. 26 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica)

1.   Dopo il comma 4 dell’art. 26 della L.R. 21.07.1999, n. 44 è aggiunto il seguente:

      “4bis. Le ATER e l’ARET al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, della facoltà di attingere alle graduatorie formulate dalle stesse ATER e dall’ARET a seguito di selezione pubblica”.

Art. 11
Adesione all’Associazione ITACA

1.   La Regione Abruzzo aderisce, quale socio fondatore, all’Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) con sede in Roma e contribuisce finanziariamente alle attività dell’Associazione con versamenti di quote associative annuali.

2.   Alle quote associative, di cui al comma 1, valutate in €. 20.000,00 annue, si provvede mediante l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato “Quota associativa ITACA” con stanziamento per competenza e cassa di €. 20.000,00.

3.   Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e cassa:

-    cap. 11467 – UPB 02.01.003 denominato “Spesa derivante dai conguagli relativi alla tassa automobilistica tra regioni” in diminuzione €. 20.000,00;

-    cap. 151603 UPB 05.01.007 (di nuova istituzione) denominato “Quota associativa ITACA” con stanziamento per competenza e cassa €. 20.000,00.

Art. 12
Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici

1.   A partire dall’esercizio finanziario 2007, i contributi per opere pubbliche su edifici scolastici, facenti carico a fondi regionali, statali e comunitari, possono essere concessi solo agli Enti locali che avranno ottemperato agli adempimenti connessi alla realizzazione dell’Anagrafe Nazionale per l’edilizia scolastica di cui all’art. 7 della legge regionale n. 23 dell’11 gennaio 1996.

Art. 13
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 8 Novembre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO