IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Di rinnovare, al Consorzio Comprensoriale
Smaltimento Rifiuti Via S.P. Pedemontana – Lanciano (CH) . ai sensi dell’art.
208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, l’autorizzazione concessa con
ORD. N. 73 del 04.09.2001 avente per oggetto: “ l’esercizio di una Piattaforma
di tipo “A” ubicata in località Cerratina – Lanciano (CH), così come rettificato con integrazione dei
codici CER con Determinazione N. DN7/03 del 17.01.2006, identificata sulla
particella catastale n. 4044 del foglio di mappa n. 57 del comune di Lanciano,
con una capacità lavorativa e/o di selezione dei rifiuti pari a 4000 t/anno;
2) Di stabilire che la validità del presente
provvedimento, è fissata in anni dieci
dalla data di adozione del provvedimento stesso ed è rinnovabile nelle forme e
le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000 e s.m.i.
3) Di stabilire, altresì, che i CER ammissibili
all’impianto risultano analiticamente riportati nell’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituendo, pertanto,
quanto precedentemente autorizzato con autorizzazione reg.le n. 73 del
04.09.2001 e Determinazione n. DN7/03 del 17.01.2006, limitatamente ai CER,
confermando, per quanto applicabili, le ulteriori condizioni e prescrizioni
riportate nei citati provvedimenti autorizzativi;
4) Di obbligare, ai sensi di quanto stabilito
nella nota A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le di Pescara n.. 5053 del 30.08.2006,
citata in premessa, all’adempimento delle prescrizioni di seguito riportate:
1) Completamento della recinzione perimetrale
lato nord, in corrispondenza degli stoccaggi dei cumuli di vetro, alluminio e
plastica.
2) Potenziamento della capacità di stoccaggio
delle acque di piazzale, mediante la realizzazione di un’altra idonea vasca a
tenuta in adiacenza a quella esistente e ad essa collegata, al fine di evitare
eventuali tracimazioni delle acque sopra citate in corpi idrici e/o suolo.
3) Separazione fisica, mediante l’utilizzo di
setti separatori, delle aree di stoccaggio dei rifiuti depositati nel piazzale
aziendale.
4) Rispetto costante di tutte le
condizioni e le prescrizioni previste nel disposto autorizzatorio relativo
all’Ordinanza n. 073 del 4 settembre 2001.
5) Di stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:
- le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno
avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo
igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché
per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
6) Di richiamare il Consorzio Comprensoriale
Smaltimento Rifiuti - Lanciano, autorizzato, al rispetto degli obblighi e
prescrizioni previsti dall’art. 187 (Divieto
di miscelazione di rifiuti pericolosi),
dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e
dell’art. 190 (Registri di carico e
scarico) del Decreto Legislativo
03.04.2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio
Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, una comunicazione
concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione;
7) Di obbligare il Consorzio Comprensoriale
Smaltimento Rifiuti - Lanciano – (CH), al pieno rispetto degli ulteriori
obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nella Ordinanza n. 73 del
04.09.2001, per l’esercizio della piattaforma di tipo “A” ubicata in località
Cerratina del Comune di Lanciano;
8) Di obbligare il Consorzio al pieno rispetto
dei contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 04.11.2005 avente
per oggetto “Artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e smaltimento
e recupero dei rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per
l’esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di
controllo”, e di quelli stabiliti dalla L.R. N. 27 del 09.08.2006;
9) Di obbligare il Consorzio Comprensoriale Smaltimento
Rifiuti - beneficiario della presente autorizzazione, a produrre apposita “garanzia finanziaria” ai sensi
dell’art. 208, comma 11, lett. g) e della D.G.R. N. 132 del 22.02.2006;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152;
11) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Lanciano (CH) all’Amministrazione Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A.
Dipartimento Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed
all’Albo nazionale gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
12) Di notificare, ai sensi di Legge, il presente
provvedimento al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Via S.P.
Pedemontana, Loc. Cerratina – 66034 Lanciano (CH);
13) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato