IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

La ditta RS di romani G. e c. s.n.c. con sede legale in Campli, S.S. n. 81 fraz. Campovalano, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piano Mulino” nel Comune di Tossicia (TE) distinta in catasto al foglio n. 19 particelle nn. 3, 5 e 98 alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n.7242101053582 stipulata con la compagnia Milano Assicurazioni, agenzia di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), in data 12.09.2006;

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)  La superficie utile per l’esercizio della cava è ridotta come indicato nella planimetria allegata al parere espresso dalla Provincia con il Provvedimento Dirigenziale n. 12 del 31.01.2006;

2)  Prima dell’inizio dei lavori deve essere prodotta una planimetria su base catastale con l’indicazione dei termini lapidei numerati progressivamente e posizionati sui vertici dell’area autorizzata, così come ridotta nella planimetria allegata al parere dell’Ente Provincia, e dei singoli lotti nonché realizzare un’idonea recinzione corrente lungo tutto il perimetro dell’area interessata;

3)  La profondità massima di scavo deve risultare almeno 2,00 mt. sopra il livello massimo della falda acquifera;

4)  Deve essere posizionato un piezometro nella parte di cava posta in prossimità del torrente fiumetto;

5)  Il ripristino ambientale deve essere realizzato con il totale riempimento mediante il riporto di materiale terroso fino al raggiungimento del piano di campagna originario avente uno strato superficiale di spessore pari ad almeno 70 cm. di terreno vegetale agrario;

6)  L’inizio della coltivazione del lotto successivo può avvenire solo dopo il collaudo del ripristino ambientale del lotto precedente da parte dell’Ufficio Cave;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 43.333 e complessivamente mc. 130.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta