LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    la L.R. n. 66 del 16-09-1987 (“ Norme per la individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti”) ha avviato la formazione delle basi organizzative e strutturali per la gestione dei servizi acquedottistici in comprensori con estensione a scala territoriale sub regionale;

-    la L.R. n. 2/1997 ha istituito in Abruzzo il Servizio idrico integrato (S.I.I.), - acquedotto, fognatura e depurazione , disponendo la costituzione degli enti di Ambito Ottimale A.T.O. ed avviando la successiva gestione unitaria del servizio, in capo ad Aziende Acquedottistiche, per ciascun ambito;

-    con la citata Legge Regionale n. 2/1997 la Regione Abruzzo, in attuazione dell’art. 8 della L. n. 36/1994, ha delimitato all’interno del proprio territorio sei ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e nell’elenco Comuni allegato al testo della legge, come di seguito denominati:

-    A.T.O. n. 1 Aquilano,

-    A.T.O. n. 2 Marsicano,

-    A.T.O. n. 3 Peligno Alto Sangro,

-    A.T.O. n. 4 Pescarese,

-    A.T.O. n. 5 Teramano,

-    A.T.O. n. 6 Chietino;

-    la L.R. n. 7/2003 ha integrato la disciplina sull’affidamento del servizio (“Per il servizio idrico integrato, fermo restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento diretto da parte dell’Ente d’ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività.”);

-    la L.R. n. 23/2004 ha istituito la cornice giuridico-amministrativa per l’affidamento e l’espletamento dei servizi pubblici locali, nel contesto e compatibilmente con la disciplina statale innovata dal  nuovo T.U. ENTI LOCALI n. 267/2000;

-    il D.lgs. n. 152/2006 ha ancora innovato le norme in materia di S.I.I.;

-    l’esperienza acquisita, prima nella gestione del solo servizio acquedottistico e poi nella gestione del servizio idrico integrato, ha evidenziato e rimarcato che i diversi caratteri territoriali e demografici degli ambiti determinano diversi livelli di costo del servizio;

-    i caratteri territoriali che influenzano maggiormente i richiamati livelli di costo sono: la disponibilità di risorse idriche a distanza ed altitudini diverse; i consumi energetici per il sollevamento dalle sorgenti fino ai serbatoi comunali; la estensione territoriale; la estensione e dimensione delle reti; il numero  e la densità degli abitanti; la dispersione e la dimensione dei centri abitati; la morfologia, il clima, la qualità ambientale ed il conseguente regime di vincolo di tutela dei territori;

-    le dette differenze di costo risultano invarianti rispetto al sistema tecnico-amministrativo della gestione per cui bisogna tenerne conto nella determinazione delle tariffe di riferimento;

-    le condizioni territoriali sopra dette e le corrispondenti maggiori o minori tariffe, rispetto al valore medio, producono lo stesso effetto di tariffe al costo marginale e quindi oneri diversi, per lo stesso servizio primario dell’acqua, a carico dei cittadini residenti nel territorio regionale;

-    fra gli ambiti regionali si riscontrano scarti delle tariffe, in più o in meno rispetto alla media regionale, dell’ordine del 30%;

-    il valore mediano della tariffa  regionale, pari a 0,94 €/mc, risulta maggiore del 20% di quello nazionale, pari a 0,81 €/mc (INDIS  Unioncamere 2004), evidenzia i maggiori costi intrinseci del servizio idrico integrato in relazione ai caratteri territoriali peculiari della Regione: grande estensione, forte dispersione centri abitati, 305 comuni, bassa densità di abitanti, morfologia accidentata ed elevata montuosità, condizioni climatiche fortemente disomogenee, grande estensione delle aree ad elevato pregio ambientale;

-    lo stato economico delle Autorità d’Ambito  (A.T.O.) e dei Gestori non risulta uniformemente equilibrato nella Regione ed anzi per taluno risultano difficoltà per disallineamento e/o ritardo di adeguamento delle tariffe ai costi;

-    manca nel sistema legislativo regionale (e nazionale) un sistema di perequazione delle tariffe, mediante fondi compensativi fra diverse Autorità d’Ambito (A.T.O.) alimentati dalla fiscalità generale, che può essere solo segnalato e sottolineato ma non risolto in questa sede;

-    manca, inoltre, un sistema di coordinamento ed incentivazione per l’uso delle acque anche a fini idroelettrici per ridurre la dipendenza energetica da fonti esterne, in genere termiche, con benefici per l’ambiente, con la riduzione di emissioni inquinanti, oltre che per l’economicità del servizio idrico;

-    i livelli di efficienza e di efficacia dei servizi resi nonché l’impegno delle risorse idriche rispetto ai fabbisogni non risultano omogenei nelle Autorità d’Ambito (A.T.O.), per gli elevati prelievi rispetto ai volumi necessari o di converso per l’insufficiente capacità di rilevamento dei consumi e della relativa fatturazione;

-    la suddivisione geografica-amministrativa di alcuni sistemi acquedottistici, effettuata seguendo la delimitazione territoriale degli ambiti e separando la gestione delle opere di derivazione da quella della rete, ha determinato maggiori oneri di gestione e sperequazioni fra i gestori e fra gli utenti interessati: a vantaggio del gestore della derivazione ed a  svantaggio del gestore e degli utenti della rete;

-    la risorsa idrica necessaria a ciascun ambito è talvolta carente e risulta che la quantità deficitaria è prelevata da quelli limitrofi, dietro pagamento di un prezzo come mera fornitura commerciale, anziché ricorrere all’istituto della concessione idrica a favore dell’ambito deficitario con opportuno co-uso delle opere di derivazione e di adduzione esistenti, ai sensi del T.U. n. 1775/1933;

-    le tumultuose e discordanti evoluzioni della normativa tecnica di settore e di quella amministrativa riguardanti le forme giuridiche delle Autorità d’Ambito (A.T.O.), delle società pubbliche di gestione e delle modalità di affidamento del servizio integrato, hanno determinato una profonda innovazione delle condizioni poste a base delle convenzioni regolanti il servizio ed i rapporti in atto fra Aurrità d’Ambito (A.T.O.)  e gestori;

-    il rapporto di lavoro del personale addetto al servizio idrico integrato è regolato in modo diverso a seconda della forma giuridica del gestore, sia per il personale dipendente o in amministrazione diretta sia per quello esterno delle imprese affidatarie di lavori di manutenzione;

-    il rapporto disciplinato dalle convenzioni in essere fra le Autorità d’Ambito (A.T.O.) ed i gestori risulta non sufficientemente regolato, per la reciproca e leale collaborazione tecnica ed economica, con conseguenti frizioni sfociate anche in contenziosi;

-    la concessione d’uso delle opere demaniali affidate ai gestori, in particolare gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione, e altre infrastrutture idriche fino al punto di consegna  e/o misurazione, non è stata uniformemente applicata, con diversi, maggiori o minori, oneri a carico della tariffa per ciascun ambito;

-    sussistono, ancora oggi, gestioni autonome, non coordinate nel servizio idrico integrato, come i consorzi di bonifica ed i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, per cui non è dato conoscere la natura giuridica e le condizioni economiche degli affidamenti ai gestori, stabilite dagli enti locali o da enti diversi, nonché gli effetti sulle tariffe all’utenza;

-    la normativa sulla tutela delle risorse idriche si è evoluta in termini sempre più rigorosi ed ancor più nelle aree protette con conseguente aggravio dei costi;

-    la elevata qualità delle acque di sorgente e la relativa limitata disponibilità, non uniforme a livello regionale, comporta la necessità di porre maggiore attenzione sulla concessione delle risorse idriche e di attuare il più stretto controllo e rilevazione delle derivazioni in essere per uso potabile o industriale, con piena e responsabile collaborazione delle Autorità d’Ambito (A.T.O.) e dei gestori con i servizi tecnici regionali;

-    le gestioni in atto per il servizio idrico integrato nella Regione sono state costituite mediante affidamenti diretti, senza gara ad evidenza pubblica, e risultano in scadenza, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e perciò devono essere nuovamente affidate con uno dei procedimenti previsti dallo stesso articolo;

-    le modifiche del quadro normativo, intervenute dopo la L.R. n. 2/97, sul servizio idrico integrato, sulla tutela delle acque, sull’uso delle risorse idriche e sulla esecuzione dei lavori, forniture e servizi pubblici, hanno profondamente innovato le condizioni di riferimento per la regolazione dei rapporti fra Autorità d’Ambito (A.T.O.) e gestore;

-    che ai sensi dell’art. 15 della citata legge regionale è rimessa alla Giunta Regionale l’approvazione della convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, sulla base della quale le singole Autorità d’Ambito sono tenute a regolare i rapporti con i propri gestori;

Considerato:

-    che la tariffa deve essere modulata, con riferimento alla media regionale, a seconda delle diverse caratteristiche territoriali degli Ambiti;

-    che è necessario stabilire dei limiti di soglia per le tariffe, nei valori minimi e massimi tenendo conto delle peculiarità territoriali, con l’obiettivo di ridurre la tariffa media regionale  e, per quanto possibile, allinearla alla media nazionale nonché di introdurre i livelli critici di riferimento per la valutazione della efficacia, efficienza ed economicità delle gestioni anche con riferimento a soglie critiche della tariffa;

-    che è opportuno e necessario ridurre le sperequazioni fra gli ambiti per il reperimento delle risorse idriche,  favorendo, per quelli deficitari,  l’uso sinergico degli impianti acquedottistici, nei termini e modi previsti dal T.U. n. 1775/1933 con concessioni di derivazione che permettano il co-uso delle stesse opere da parte di più concessionari;

-    che è necessario per ridurre ulteriori sperequazioni fra ambiti, superare il frazionamento di gestioni di impianti acquedottistici, ricadenti in più A.T.O., riportando la gestione unitaria degli impianti in capo all’Autorità d’Ambito nel cui territorio ricadano, in prevalenza,  il maggior numero degli abitati dei comuni o la maggiore estensione della rete, previsti nel progetto originario;

-    che i costi di funzionamento e degli Organi di Amministrazione delle Autorità d’Ambito (A.T.O.) e dei gestori devono essere omogenei e contenuti entro limiti compatibili con la tariffa all’utenza;

-    che a tal fine si ritiene di determinare il limite massimo dei costi predetti come segue:

1.   i costi di funzionamento delle Autorità d’Ambito (A.T.O.), a carico della tariffa ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 2/97, sono valutati nella misura massima del 60% del totale delle spese dell’Autorità, con il limite massimo, medio regionale, di 2,4 euro per abitante come distinto per ciascun ambito nel Disciplinare allegato alla convenzione;

2.   i costi degli organi di amministrazione dei singoli gestori, a carico della tariffa, sono stabiliti di importo massimo pari al valore CG= [130.000+ 0,1x (N AB)] euro, con valore medio regionale di 0,70 euro/AB, come precisato nel Disciplinare allegato alla convenzione;

3.   i costi degli organi di gestione delle Autorità d’Ambito (A.T.O.), a carico degli enti locali, è opportuno che vengano uniformati dalle  Autorità d’Ambito (A.T.O.), al valore CO=[65.000+0,1x (N/AB)] euro, con l’incidenza media regionale di 0,40 euro per abitante;

-    che l’applicazione di  detti criteri comporta una riduzione media del costo degli Organi di amministrazione degli enti preposti al S.I.I. nell’ordine del 20% rispetto a quello rilevato al 31.12.2005 e consente nel contempo il rafforzamento delle strutture di controllo e vigilanza delle Autorità d’Ambito ( A.T.O.);

-    che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e ss. del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall’art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006;

-    che le infrastrutture idriche realizzate, direttamente o in concessione, con finanziamenti a totale carico dello Stato, della Cassa per l’Intervento straordinario nel Mezzogiorno, dell’Agensud (L. n. 64/86) e delle gestioni commissariali fino alla sua liquidazione, dei fondi F.I.O., della Regione con fondi propri o con il concorso dello Stato e/o dei fondi della CEE/UE, trasferite alla Regione Abruzzo e da essa ai Consorzi acquedottistici, o Enti Locali  ai sensi della L.R. n. 66/87, o con altri provvedimenti della Regione ad altri enti pubblici anche economici, per effettuare i servizi, in forma congiunta o separata, di acquedotto,  di fognatura e di depurazione, fanno parte del demanio regionale ai sensi degli articoli 822 e ss. del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge,  così come confermato dall’art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006;

-    che è necessario, nelle more delle determinazioni della Regione in merito agli interventi  ed alla gestione delle opere idriche del demanio regionale, proseguire le attività del S.I.I. per mezzo delle Autorità d’Ambito (A.T.O.) come disciplinate dalla vigente normativa, fermo restando l’invarianza della finanza pubblica;

-    che l’onere per l’uso dei beni demaniali affidati in concessione ai gestori del S.I.I., ai sensi della L. n. 36/94, chiunque ne sia titolare, Enti locali e loro società patrimonio o la Regione, deve essere parametrato, in modo da conseguire l’invarianza della finanza pubblica e della tariffa, senza maggiori gravami sull’utenza e perciò viene assunto, in prima fase, nell’importo massimo corrispondente al minor valore fra 5 euro/AB ed il 3% della tariffa media regionale, come precisato nel Disciplinare allegato alla convenzione;

-    che la leale ed utile collaborazione fra Autorità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) e Gestore deve essere garantita mediante una più precisa definizione delle rispettive competenze ed obblighi per la fornitura del servizio e per la realizzazione delle opere del Piano d’ambito attribuendo ad esempio, in linea generale all’Autorità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) l’approvazione dei progetti di nuove opere o di quelle previste nel Piano  come meglio precisato nel Disciplinare allegato alla convenzione;

-    che le Autorità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) ed i Gestori si devono impegnare per una puntuale collaborazione con i servizi tecnici regionali per la rilevazione, il controllo e l’uso delle risorse idriche ad uso potabile ed industriale;

-    che l’uso plurimo delle risorse idriche già concesse deve essere sollecitato anche per l’uso idroelettrico in modo da produrre energia da utilizzare per i sollevamenti o da esitare sul mercato ricavando proventi utili a ridurre i costi del servizio idrico integrato, fermo restando le norme del T.U. 1775/1933 sul co-uso delle opere e della titolarità degli impianti a favore dell’Ente locale o, se alimentate da esistenti opere regionali o da loro estendimenti, della regione in termini di beni gratuitamente devolvibili, se non già demaniali;

-    che le gestioni esistenti alla data del 31 dicembre 2005, non coordinate con il servizio idrico integrato, devono essere individuate al fine di portarle nell’insieme del servizio ed evitare situazioni particolari di vantaggio per il gestore e comunque sempre con l’obiettivo di contenere i costi a carico della tariffa;

-    che per le dette gestioni l’Autorità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) provvede alla loro individuazione e ne dispone il coordinamento da parte del Gestore fin tanto che non troveranno attuazione le previsioni contenute nell’art. 172 D.Lgs. n. 152/2006, il quale è obbligato ad osservare le misure di coordinamento adottate dall’Autorità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) e raccordare la propria attività con quella svolta dai predetti gestori;

-    che le gestioni di impianti di depurazione, convenzionate con gli Enti locali, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 2/97, hanno la stessa scadenza delle gestioni affidate dagli enti locali senza gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 113 T.U. n. 267/2000;

-    che, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n.  152/2006, le fognature e gli impianti di depurazione fanno parte del demanio e si applica alle dette gestioni l’art. 172, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 per cui i beni e gli impianti sono riconsegnati ai titolari dei beni: ente locale concedente o regione;

-    che non sono ammesse nuove gestioni di impianti di depurazione non incluse nel servizio idrico integrato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

-    che l’Autorità d’Ambito Territoriale può valutare, a richiesta del Gestore già convenzionato ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 2/1997, la possibilità e la convenienza, fermo restando l’accertamento dell’effettivo riuso delle acque depurate a fini irrigui, di affidare la gestione degli impianti di depurazione, con la stipula di apposita convenzione, conforme a quella per l’affidamento diretto. Detta convenzione  dovrà avere la stessa durata e le stesse condizioni previste in  quella per l’affidamento diretto, con espresso divieto di sub- affidamento, e sotto la piena responsabilità e coordinamento del Gestore del servizio idrico integrato per il rispetto della convenzione e senza maggiori oneri per la tariffa;

-    che l’Autorità d’Ambito può valutare, a richiesta del gestore già convenzionato ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 2/1997, la possibilità e convenienza, di affidare ai soggetti indicati dal citato articolo,  la gestione di piccoli impianti di depurazione con la stipula di apposita convenzione, conforme a quella per l’affidamento diretto e della stessa durata ed alle stesse condizioni, con espresso divieto di sub affidamento, e sotto la piena responsabilità e coordinamento del gestore del S.I.I. per il rispetto della convenzione e senza maggiori oneri per la tariffa;

-    che rimane espressamente vietato l’uso dell’acqua depurata per usi diversi da quelli irrigui nonché la fornitura della stessa a terzi, salvo espressa autorizzazione dell’Autorità d’Ambito Territoriali (A.T.O.) e modifica della concessione di derivazione delle acque;

-    che il Gestore è tenuto ad assumere il personale proveniente dalle precedenti gestioni esistenti, in servizio e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31/12/2005, nella posizione giuridica da questo rivestita presso l’ente di provenienza;

-    che è fatto obbligo al Gestore di applicare al personale alle proprie dipendenze, ivi incluso quello proveniente dalle gestioni esistenti, un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello risultante nei contratti collettivi di settore;

-    che la gestione di tutti i servizi componenti il servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria sono affidati in via esclusiva al Gestore e limitata al territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito Territoriali;

-    che nel caso di affidamento diretto, senza gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, appare opportuno stabilire la durata massima di anni 21 ed istituire condizioni di affidamento, simulative degli effetti concorrenziali delle gare, basate su indici critici di gestione nonché prevedere verifiche complessive sull’andamento del servizio del Gestore, oltre quelle correnti ed annuali, ad intervalli di tempo pari ad un terzo della durata totale dell’affidamento e con la facoltà di risoluzione anticipata dello stesso ad esito negativo delle verifiche, con modalità da precisare nel Disciplinare allegato alla Convenzione tipo;

Preso atto:

-    che i sindacati di categoria hanno richiesto che la tutela di lavoro del personale dipendente ed esterno, comunque coinvolto nel servizio idrico integrato, deve essere ottenuta anche con l’applicazione di contratti di lavoro equipollenti e quindi con un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello risultante nei contratti collettivi di settore;

-    che in questa sede non è possibile  formulare un sistema di perequazione delle tariffe idriche regionali, tale da conseguire la riduzione delle differenze di oneri a carico dei cittadini, per la  disponibilità ed uso del  bene primario dell’acqua, nei diversi Ambiti territoriali.

Visto:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.

la Legge regionale del 13 gennaio 1997, n. 2

la legge n. 36/94

la Legge regionale n. 66/87

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt.  23 e 24 della L.R. n. 77/1999;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari ;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Articolo 1

Premessa

1.   La premessa ed i considerata costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Articolo 2

Direttive per il rinnovo delle convenzioni fra Autorità d’Ambito  e Gestori

1.   Le Autorità degli Enti d’Ambito Ottimale, di seguito Autorità, istituiti ed individuati dalla L.R. n. 2/1997, si conformano alle direttive di cui alle premesse della presente deliberazione per il rinnovo delle convezioni, fra Autorità e Gestori, regolanti l’esercizio del servizio idrico integrato di cui alla L. n. 36/94 come sostituita dal D. Lgs. n. 152/2006 – Sezione III – Gestione delle Risorse Idriche; -.

2.   Si da atto che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall’art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.   Le Autorità procedono alla ricognizione delle opere di acquedotto, di fognatura, di impianti di depurazione e delle altre infrastrutture idriche fino al punto di consegna e/o misurazione, di proprietà pubblica, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, o del Gestore o di terzi e precisano il soggetto titolare dei beni;

4.   I Gestori attuali del servizio idrico integrato o dei singoli segmenti – acquedotto, fognatura, depurazione – collaborano con l’Autorità d’Ambito per la ricognizione di tutte le opere, di cui al comma 3, e forniscono, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, gli elementi attestanti il titolo di proprietà delle dotazioni del servizio idrico in loro possesso;

5.   La mancata osservanza da parte del Gestore delle disposizioni o il mancato rispetto del termine di cui al comma 4, costituiscono gravi inadempimenti e motivi di esclusione dello stesso Gestore, comunque costituito anche in nuova associazione, dal procedimento, da esperire alla scadenza della attuale convenzione, per il nuovo affidamento del servizio;

6.   Le Autorità trasmettono alla Regione – Servizio Idrico Integrato e reti tecnologiche – l’elenco delle opere destinate al servizio idrico integrato, di cui al comma 3, e dei titolari delle stesse entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione. Il mancato rispetto dei termini configura grave inadempimento e, previa diffida, l’intervento sostitutivo della Regione con la nomina di un commissario “ad acta”;

7.   La Regione Abruzzo, in caso di inottemperanza da parte dell’Autorità o del Gestore delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6 o delle comunicazioni da rendere ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, della convenzione tipo, previa diffida, si riserva la facoltà, di sospendere o differire, per quanto compatibile con la realizzazione dei programmi di finanziamento, o revocare i finanziamenti pubblici programmati dalla Regione a favore dell’Autorità e del Gestore e affidare l’esecuzione degli interventi ad altro Ente pubblico ritenuto idoneo.

8.   Le Autorità predispongono le nuove convenzioni con i Gestori sulla base della convezione tipo di cui all’art. 3;

9.   Le Autorità affidano al Gestore le opere idriche demaniali in concessione d’uso gratuita, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs n. 152/2006;

10. Le Autorità affidano la gestione di tutti i servizi componenti il Servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue, come regolato dalla convenzione di cui all’art. 3, in via esclusiva e limitata al territorio di competenza dell’Autorità.

Articolo 3

Convenzione tipo e disciplinare  tecnico

1.   Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare e adottare lo “Schema di convenzione Tipo per regolare i rapporti fra l’Autorità d’Ambito ottimale ed il gestore del servizio idrico integrato” allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante ed il connesso “Disciplinare tecnico tipo”;

2.   Gli altri allegati alla convenzione e al Disciplinare tipo sono redatti dalle Autorità d’ambito.

Articolo 4

Vigilanza e controllo della Regione

1.   La Regione – Direzione del servizio idrico integrato e reti tecnologiche - esercita la vigilanza ed il controllo, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 2/97, sul servizio idrico integrato, regolato dalla convenzione di cui all’art. 3, nonché sul rispetto delle disposizioni della presente deliberazione;

2.   La Regione Abruzzo, in casi di inadempimento dell’Autorità o del Gestore, accertati ai sensi della convenzione tipo di cui all’art. 3, o in caso di vertenze di contenzioso fra l’Autorità d’Ambito ed il Gestore, che possano pregiudicare la tutela e conservazione dei beni demaniali regionali affidati in uso all’Autorità d’Ambito, assume, ai sensi dell’art. 823 del codice civile, tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela degli stessi beni, oltre i poteri sostitutivi previsti dall’art. 152 del D. Lgs. n. 152/2006;

3.   La Direzione del Servizio Idrico Integrato e reti tecnologiche è incaricata, ad adiuvandum, di notificare alle Autorità d’Ambito ed ai Gestori la presente deliberazione con espresso richiamo agli adempimenti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 2, rilevazione ed elencazione delle opere e titolarità dei beni, ed ai poteri sostitutivi e sanzionatori della Regione in caso di inadempimento.

Articolo 5

Perequazione delle Tariffe Idriche nel Territorio Regionale

1.   La Regione Abruzzo si riserva l’adozione di  provvedimenti per la perequazione delle tariffe del servizio idrico integrato, anche con la costituzione di fondi compensativi fra diversi ambiti territoriali, al fine di conseguire  la riduzione delle differenze di oneri a carico dei cittadini per la disponibilità ed uso del bene primario dell’acquea.

Segue allegato