LA GIUNTA
REGIONALE
Premesso che:
- la L.R. n. 66 del 16-09-1987 (“ Norme per la
individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate
dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte
della Regione ed altri enti”) ha avviato la formazione delle basi organizzative
e strutturali per la gestione dei servizi acquedottistici in comprensori con
estensione a scala territoriale sub regionale;
- la L.R. n. 2/1997 ha istituito in Abruzzo il
Servizio idrico integrato (S.I.I.), - acquedotto, fognatura e depurazione ,
disponendo la costituzione degli enti di Ambito Ottimale A.T.O. ed avviando la
successiva gestione unitaria del servizio, in capo ad Aziende Acquedottistiche,
per ciascun ambito;
- con la citata Legge Regionale n. 2/1997 la
Regione Abruzzo, in attuazione dell’art. 8 della L. n. 36/1994, ha delimitato
all’interno del proprio territorio sei ambiti territoriali ottimali,
rappresentati nella planimetria e nell’elenco Comuni allegato al testo della
legge, come di seguito denominati:
- A.T.O. n. 1 Aquilano,
- A.T.O. n. 2 Marsicano,
- A.T.O. n. 3 Peligno Alto Sangro,
- A.T.O. n. 4 Pescarese,
- A.T.O. n. 5 Teramano,
- A.T.O. n. 6 Chietino;
- la L.R. n. 7/2003 ha integrato la disciplina
sull’affidamento del servizio (“Per il servizio idrico integrato, fermo
restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri
di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento diretto da
parte dell’Ente d’ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico
effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che
esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività.”);
- la L.R. n. 23/2004 ha istituito la cornice
giuridico-amministrativa per l’affidamento e l’espletamento dei servizi
pubblici locali, nel contesto e compatibilmente con la disciplina statale
innovata dal nuovo T.U. ENTI LOCALI n.
267/2000;
- il D.lgs. n. 152/2006 ha ancora innovato le
norme in materia di S.I.I.;
- l’esperienza acquisita, prima nella gestione
del solo servizio acquedottistico e poi nella gestione del servizio idrico
integrato, ha evidenziato e rimarcato che i diversi caratteri territoriali e
demografici degli ambiti determinano diversi livelli di costo del servizio;
- i caratteri territoriali che influenzano
maggiormente i richiamati livelli di costo sono: la disponibilità di risorse
idriche a distanza ed altitudini diverse; i consumi energetici per il
sollevamento dalle sorgenti fino ai serbatoi comunali; la estensione
territoriale; la estensione e dimensione delle reti; il numero e la densità degli abitanti; la dispersione
e la dimensione dei centri abitati; la morfologia, il clima, la qualità
ambientale ed il conseguente regime di vincolo di tutela dei territori;
- le dette differenze di costo risultano
invarianti rispetto al sistema tecnico-amministrativo della gestione per cui
bisogna tenerne conto nella determinazione delle tariffe di riferimento;
- le condizioni territoriali sopra dette e le
corrispondenti maggiori o minori tariffe, rispetto al valore medio, producono
lo stesso effetto di tariffe al costo marginale e quindi oneri diversi, per lo
stesso servizio primario dell’acqua, a carico dei cittadini residenti nel
territorio regionale;
- fra gli ambiti regionali si riscontrano
scarti delle tariffe, in più o in meno rispetto alla media regionale,
dell’ordine del 30%;
- il valore mediano della tariffa regionale, pari a 0,94 €/mc, risulta
maggiore del 20% di quello nazionale, pari a 0,81 €/mc (INDIS Unioncamere 2004), evidenzia i maggiori costi
intrinseci del servizio idrico integrato in relazione ai caratteri territoriali
peculiari della Regione: grande estensione, forte dispersione centri abitati,
305 comuni, bassa densità di abitanti, morfologia accidentata ed elevata
montuosità, condizioni climatiche fortemente disomogenee, grande estensione
delle aree ad elevato pregio ambientale;
- lo stato economico delle Autorità
d’Ambito (A.T.O.) e dei Gestori non
risulta uniformemente equilibrato nella Regione ed anzi per taluno risultano
difficoltà per disallineamento e/o ritardo di adeguamento delle tariffe ai
costi;
- manca nel sistema legislativo regionale (e
nazionale) un sistema di perequazione delle tariffe, mediante fondi
compensativi fra diverse Autorità d’Ambito (A.T.O.) alimentati dalla fiscalità
generale, che può essere solo segnalato e sottolineato ma non risolto in questa
sede;
- manca, inoltre, un sistema di coordinamento
ed incentivazione per l’uso delle acque anche a fini idroelettrici per ridurre
la dipendenza energetica da fonti esterne, in genere termiche, con benefici per
l’ambiente, con la riduzione di emissioni inquinanti, oltre che per
l’economicità del servizio idrico;
- i livelli di efficienza e di efficacia dei
servizi resi nonché l’impegno delle risorse idriche rispetto ai fabbisogni non
risultano omogenei nelle Autorità d’Ambito (A.T.O.), per gli elevati prelievi
rispetto ai volumi necessari o di converso per l’insufficiente capacità di
rilevamento dei consumi e della relativa fatturazione;
- la suddivisione geografica-amministrativa di
alcuni sistemi acquedottistici, effettuata seguendo la delimitazione
territoriale degli ambiti e separando la gestione delle opere di derivazione da
quella della rete, ha determinato maggiori oneri di gestione e sperequazioni
fra i gestori e fra gli utenti interessati: a vantaggio del gestore della
derivazione ed a svantaggio del gestore
e degli utenti della rete;
- la risorsa idrica necessaria a ciascun
ambito è talvolta carente e risulta che la quantità deficitaria è prelevata da
quelli limitrofi, dietro pagamento di un prezzo come mera fornitura
commerciale, anziché ricorrere all’istituto della concessione idrica a favore
dell’ambito deficitario con opportuno co-uso delle opere di derivazione e di
adduzione esistenti, ai sensi del T.U. n. 1775/1933;
- le tumultuose e discordanti evoluzioni della
normativa tecnica di settore e di quella amministrativa riguardanti le forme
giuridiche delle Autorità d’Ambito (A.T.O.), delle società pubbliche di
gestione e delle modalità di affidamento del servizio integrato, hanno
determinato una profonda innovazione delle condizioni poste a base delle
convenzioni regolanti il servizio ed i rapporti in atto fra Aurrità d’Ambito
(A.T.O.) e gestori;
- il rapporto di lavoro del personale addetto
al servizio idrico integrato è regolato in modo diverso a seconda della forma
giuridica del gestore, sia per il personale dipendente o in amministrazione
diretta sia per quello esterno delle imprese affidatarie di lavori di
manutenzione;
- il rapporto disciplinato dalle convenzioni
in essere fra le Autorità d’Ambito (A.T.O.) ed i gestori risulta non sufficientemente
regolato, per la reciproca e leale collaborazione tecnica ed economica, con
conseguenti frizioni sfociate anche in contenziosi;
- la concessione d’uso delle opere demaniali
affidate ai gestori, in particolare gli acquedotti, le fognature, gli impianti
di depurazione, e altre infrastrutture idriche fino al punto di consegna e/o misurazione, non è stata uniformemente
applicata, con diversi, maggiori o minori, oneri a carico della tariffa per
ciascun ambito;
- sussistono, ancora oggi, gestioni autonome,
non coordinate nel servizio idrico integrato, come i consorzi di bonifica ed i
consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, per cui non è dato
conoscere la natura giuridica e le condizioni economiche degli affidamenti ai
gestori, stabilite dagli enti locali o da enti diversi, nonché gli effetti
sulle tariffe all’utenza;
- la normativa sulla tutela delle risorse
idriche si è evoluta in termini sempre più rigorosi ed ancor più nelle aree
protette con conseguente aggravio dei costi;
- la elevata qualità delle acque di sorgente e
la relativa limitata disponibilità, non uniforme a livello regionale, comporta
la necessità di porre maggiore attenzione sulla concessione delle risorse
idriche e di attuare il più stretto controllo e rilevazione delle derivazioni
in essere per uso potabile o industriale, con piena e responsabile
collaborazione delle Autorità d’Ambito (A.T.O.) e dei gestori con i servizi
tecnici regionali;
- le gestioni in atto per il servizio idrico
integrato nella Regione sono state costituite mediante affidamenti diretti,
senza gara ad evidenza pubblica, e risultano in scadenza, ai sensi dell’art.
113 del D.Lgs. n. 267/2000 e perciò devono essere nuovamente affidate con uno
dei procedimenti previsti dallo stesso articolo;
- le modifiche del quadro normativo,
intervenute dopo la L.R. n. 2/97, sul servizio idrico integrato, sulla tutela
delle acque, sull’uso delle risorse idriche e sulla esecuzione dei lavori,
forniture e servizi pubblici, hanno profondamente innovato le condizioni di
riferimento per la regolazione dei rapporti fra Autorità d’Ambito (A.T.O.) e
gestore;
- che ai sensi dell’art. 15 della citata legge
regionale è rimessa alla Giunta Regionale l’approvazione della convenzione tipo
per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, in
conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia,
sulla base della quale le singole Autorità d’Ambito sono tenute a regolare i
rapporti con i propri gestori;
Considerato:
- che la tariffa deve essere modulata, con
riferimento alla media regionale, a seconda delle diverse caratteristiche
territoriali degli Ambiti;
- che è necessario stabilire dei limiti di
soglia per le tariffe, nei valori minimi e massimi tenendo conto delle
peculiarità territoriali, con l’obiettivo di ridurre la tariffa media
regionale e, per quanto possibile,
allinearla alla media nazionale nonché di introdurre i livelli critici di
riferimento per la valutazione della efficacia, efficienza ed economicità delle
gestioni anche con riferimento a soglie critiche della tariffa;
- che è opportuno e necessario ridurre le
sperequazioni fra gli ambiti per il reperimento delle risorse idriche, favorendo, per quelli deficitari, l’uso sinergico degli impianti
acquedottistici, nei termini e modi previsti dal T.U. n. 1775/1933 con
concessioni di derivazione che permettano il co-uso delle stesse opere da parte
di più concessionari;
- che è necessario per ridurre ulteriori
sperequazioni fra ambiti, superare il frazionamento di gestioni di impianti
acquedottistici, ricadenti in più A.T.O., riportando la gestione unitaria degli
impianti in capo all’Autorità d’Ambito nel cui territorio ricadano, in
prevalenza, il maggior numero degli
abitati dei comuni o la maggiore estensione della rete, previsti nel progetto
originario;
- che i costi di funzionamento e degli Organi
di Amministrazione delle Autorità d’Ambito (A.T.O.) e dei gestori devono essere
omogenei e contenuti entro limiti compatibili con la tariffa all’utenza;
- che a tal fine si ritiene di determinare il
limite massimo dei costi predetti come segue:
1. i costi di funzionamento delle Autorità
d’Ambito (A.T.O.), a carico della tariffa ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.
2/97, sono valutati nella misura massima del 60% del totale delle spese
dell’Autorità, con il limite massimo, medio regionale, di 2,4 euro per abitante
come distinto per ciascun ambito nel Disciplinare allegato alla convenzione;
2. i costi degli organi di amministrazione dei
singoli gestori, a carico della tariffa, sono stabiliti di importo massimo pari
al valore CG= [130.000+ 0,1x (N AB)] euro, con valore medio regionale di 0,70
euro/AB, come precisato nel Disciplinare allegato alla convenzione;
3. i costi degli organi di gestione delle
Autorità d’Ambito (A.T.O.), a carico degli enti locali, è opportuno che vengano
uniformati dalle Autorità d’Ambito
(A.T.O.), al valore CO=[65.000+0,1x (N/AB)] euro, con l’incidenza media
regionale di 0,40 euro per abitante;
- che l’applicazione di detti criteri comporta una riduzione media
del costo degli Organi di amministrazione degli enti preposti al S.I.I.
nell’ordine del 20% rispetto a quello rilevato al 31.12.2005 e consente nel
contempo il rafforzamento delle strutture di controllo e vigilanza delle
Autorità d’Ambito ( A.T.O.);
- che gli acquedotti, le fognature, gli
impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà
pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai
sensi degli articoli 822 e ss. del codice civile e sono inalienabili se non nei
modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall’art. 143 del
D.Lgs. n. 152/2006;
- che le infrastrutture idriche realizzate,
direttamente o in concessione, con finanziamenti a totale carico dello Stato,
della Cassa per l’Intervento straordinario nel Mezzogiorno, dell’Agensud (L. n.
64/86) e delle gestioni commissariali fino alla sua liquidazione, dei fondi
F.I.O., della Regione con fondi propri o con il concorso dello Stato e/o dei
fondi della CEE/UE, trasferite alla Regione Abruzzo e da essa ai Consorzi
acquedottistici, o Enti Locali ai sensi
della L.R. n. 66/87, o con altri provvedimenti della Regione ad altri enti
pubblici anche economici, per effettuare i servizi, in forma congiunta o separata,
di acquedotto, di fognatura e di
depurazione, fanno parte del demanio regionale ai sensi degli articoli 822 e
ss. del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge, così come
confermato dall’art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che è necessario, nelle more delle
determinazioni della Regione in merito agli interventi ed alla gestione delle opere idriche del
demanio regionale, proseguire le attività del S.I.I. per mezzo delle Autorità
d’Ambito (A.T.O.) come disciplinate dalla vigente normativa, fermo restando
l’invarianza della finanza pubblica;
- che l’onere per l’uso dei beni demaniali
affidati in concessione ai gestori del S.I.I., ai sensi della L. n. 36/94,
chiunque ne sia titolare, Enti locali e loro società patrimonio o la Regione,
deve essere parametrato, in modo da conseguire l’invarianza della finanza
pubblica e della tariffa, senza maggiori gravami sull’utenza e perciò viene
assunto, in prima fase, nell’importo massimo corrispondente al minor valore fra
5 euro/AB ed il 3% della tariffa media regionale, come precisato nel
Disciplinare allegato alla convenzione;
- che la leale ed utile collaborazione fra
Autorità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) e Gestore deve essere garantita
mediante una più precisa definizione delle rispettive competenze ed obblighi
per la fornitura del servizio e per la realizzazione delle opere del Piano
d’ambito attribuendo ad esempio, in linea generale all’Autorità d’Ambito
Territoriale (A.T.O.) l’approvazione dei progetti di nuove opere o di quelle
previste nel Piano come meglio
precisato nel Disciplinare allegato alla convenzione;
- che le Autorità d’Ambito Territoriale
(A.T.O.) ed i Gestori si devono impegnare per una puntuale collaborazione con i
servizi tecnici regionali per la rilevazione, il controllo e l’uso delle risorse
idriche ad uso potabile ed industriale;
- che l’uso plurimo delle risorse idriche già
concesse deve essere sollecitato anche per l’uso idroelettrico in modo da
produrre energia da utilizzare per i sollevamenti o da esitare sul mercato
ricavando proventi utili a ridurre i costi del servizio idrico integrato, fermo
restando le norme del T.U. 1775/1933 sul co-uso delle opere e della titolarità
degli impianti a favore dell’Ente locale o, se alimentate da esistenti opere
regionali o da loro estendimenti, della regione in termini di beni
gratuitamente devolvibili, se non già demaniali;
- che le gestioni esistenti alla data del 31
dicembre 2005, non coordinate con il servizio idrico integrato, devono essere
individuate al fine di portarle nell’insieme del servizio ed evitare situazioni
particolari di vantaggio per il gestore e comunque sempre con l’obiettivo di
contenere i costi a carico della tariffa;
- che per le dette gestioni l’Autorità
d’Ambito Territoriale (A.T.O.) provvede alla loro individuazione e ne dispone
il coordinamento da parte del Gestore fin tanto che non troveranno attuazione
le previsioni contenute nell’art. 172 D.Lgs. n. 152/2006, il quale è obbligato
ad osservare le misure di coordinamento adottate dall’Autorità d’Ambito
Territoriale (A.T.O.) e raccordare la propria attività con quella svolta dai
predetti gestori;
- che le gestioni di impianti di depurazione,
convenzionate con gli Enti locali, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 2/97, hanno la
stessa scadenza delle gestioni affidate dagli enti locali senza gara ad
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 113 T.U. n. 267/2000;
- che, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
n. 152/2006, le fognature e gli
impianti di depurazione fanno parte del demanio e si applica alle dette
gestioni l’art. 172, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 per cui i beni e gli
impianti sono riconsegnati ai titolari dei beni: ente locale concedente o
regione;
- che non sono ammesse nuove gestioni di
impianti di depurazione non incluse nel servizio idrico integrato ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006;
- che l’Autorità d’Ambito Territoriale può
valutare, a richiesta del Gestore già convenzionato ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 2/1997, la possibilità e la convenienza, fermo restando l’accertamento
dell’effettivo riuso delle acque depurate a fini irrigui, di affidare la
gestione degli impianti di depurazione, con la stipula di apposita convenzione,
conforme a quella per l’affidamento diretto. Detta convenzione dovrà avere la stessa durata e le stesse
condizioni previste in quella per
l’affidamento diretto, con espresso divieto di sub- affidamento, e sotto la
piena responsabilità e coordinamento del Gestore del servizio idrico integrato
per il rispetto della convenzione e senza maggiori oneri per la tariffa;
- che l’Autorità d’Ambito può valutare, a
richiesta del gestore già convenzionato ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.
2/1997, la possibilità e convenienza, di affidare ai soggetti indicati dal
citato articolo, la gestione di piccoli
impianti di depurazione con la stipula di apposita convenzione, conforme a
quella per l’affidamento diretto e della stessa durata ed alle stesse
condizioni, con espresso divieto di sub affidamento, e sotto la piena
responsabilità e coordinamento del gestore del S.I.I. per il rispetto della
convenzione e senza maggiori oneri per la tariffa;
- che rimane espressamente vietato l’uso
dell’acqua depurata per usi diversi da quelli irrigui nonché la fornitura della
stessa a terzi, salvo espressa autorizzazione dell’Autorità d’Ambito
Territoriali (A.T.O.) e modifica della concessione di derivazione delle acque;
- che il Gestore è tenuto ad assumere il
personale proveniente dalle precedenti gestioni esistenti, in servizio e con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31/12/2005, nella
posizione giuridica da questo rivestita presso l’ente di provenienza;
- che è fatto obbligo al Gestore di applicare
al personale alle proprie dipendenze, ivi incluso quello proveniente dalle
gestioni esistenti, un trattamento giuridico ed economico non inferiore a
quello risultante nei contratti collettivi di settore;
- che la gestione di tutti i servizi
componenti il servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di captazione,
adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione
delle acque reflue nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria sono
affidati in via esclusiva al Gestore e limitata al territorio di competenza
dell’Autorità d’Ambito Territoriali;
- che nel caso di affidamento diretto, senza
gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs.
n. 267/2000, appare opportuno stabilire la durata massima di anni 21 ed
istituire condizioni di affidamento, simulative degli effetti concorrenziali
delle gare, basate su indici critici di gestione nonché prevedere verifiche complessive
sull’andamento del servizio del Gestore, oltre quelle correnti ed annuali, ad
intervalli di tempo pari ad un terzo della durata totale dell’affidamento e con
la facoltà di risoluzione anticipata dello stesso ad esito negativo delle
verifiche, con modalità da precisare nel Disciplinare allegato alla Convenzione
tipo;
Preso atto:
- che i sindacati di categoria hanno richiesto
che la tutela di lavoro del personale dipendente ed esterno, comunque coinvolto
nel servizio idrico integrato, deve essere ottenuta anche con l’applicazione di
contratti di lavoro equipollenti e quindi con un trattamento giuridico ed
economico non inferiore a quello risultante nei contratti collettivi di
settore;
- che in questa sede non è possibile formulare un sistema di perequazione delle
tariffe idriche regionali, tale da conseguire la riduzione delle differenze di
oneri a carico dei cittadini, per la
disponibilità ed uso del bene
primario dell’acqua, nei diversi Ambiti territoriali.
Visto:
il D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
il D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.
la Legge regionale del 13
gennaio 1997, n. 2
la legge n. 36/94
la Legge regionale n.
66/87
Dato atto della legittimità
del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma
degli artt. 23 e 24 della L.R. n.
77/1999;
A termini delle vigenti
norme legislative e regolamentari ;
A voti unanimi espressi
nei modi di legge;
DELIBERA
Articolo 1
Premessa
1. La premessa ed i considerata costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Articolo 2
Direttive per il rinnovo delle convenzioni fra
Autorità d’Ambito e Gestori
1. Le Autorità degli Enti d’Ambito Ottimale, di
seguito Autorità, istituiti ed individuati dalla L.R. n. 2/1997, si conformano
alle direttive di cui alle premesse della presente deliberazione per il rinnovo
delle convezioni, fra Autorità e Gestori, regolanti l’esercizio del servizio
idrico integrato di cui alla L. n. 36/94 come sostituita dal D. Lgs. n.
152/2006 – Sezione III – Gestione delle Risorse Idriche; -.
2. Si da atto che gli acquedotti, le fognature,
gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà
pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai
sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se
non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall’art. 143
del D.Lgs. n. 152/2006;
3. Le Autorità procedono alla ricognizione delle
opere di acquedotto, di fognatura, di impianti di depurazione e delle altre
infrastrutture idriche fino al punto di consegna e/o misurazione, di proprietà
pubblica, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, o del
Gestore o di terzi e precisano il soggetto titolare dei beni;
4. I Gestori attuali del servizio idrico
integrato o dei singoli segmenti – acquedotto, fognatura, depurazione –
collaborano con l’Autorità d’Ambito per la ricognizione di tutte le opere, di
cui al comma 3, e forniscono, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
della presente deliberazione, gli elementi attestanti il titolo di proprietà
delle dotazioni del servizio idrico in loro possesso;
5. La mancata osservanza da parte del Gestore
delle disposizioni o il mancato rispetto del termine di cui al comma 4,
costituiscono gravi inadempimenti e motivi di esclusione dello stesso Gestore,
comunque costituito anche in nuova associazione, dal procedimento, da esperire
alla scadenza della attuale convenzione, per il nuovo affidamento del servizio;
6. Le Autorità trasmettono alla Regione –
Servizio Idrico Integrato e reti tecnologiche – l’elenco delle opere destinate
al servizio idrico integrato, di cui al comma 3, e dei titolari delle stesse
entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione. Il mancato
rispetto dei termini configura grave inadempimento e, previa diffida,
l’intervento sostitutivo della Regione con la nomina di un commissario “ad
acta”;
7. La Regione Abruzzo, in caso di inottemperanza
da parte dell’Autorità o del Gestore delle disposizioni di cui ai precedenti
commi 3, 4 e 6 o delle comunicazioni da rendere ai sensi dell’art. 21, commi 1
e 2, della convenzione tipo, previa diffida, si riserva la facoltà, di
sospendere o differire, per quanto compatibile con la realizzazione dei
programmi di finanziamento, o revocare i finanziamenti pubblici programmati
dalla Regione a favore dell’Autorità e del Gestore e affidare l’esecuzione
degli interventi ad altro Ente pubblico ritenuto idoneo.
8. Le Autorità predispongono le nuove
convenzioni con i Gestori sulla base della convezione tipo di cui all’art. 3;
9. Le Autorità affidano al Gestore le opere
idriche demaniali in concessione d’uso gratuita, ai sensi dell’art. 153 del D.
Lgs n. 152/2006;
10. Le Autorità affidano la gestione di tutti i
servizi componenti il Servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di
captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e
depurazione delle acque reflue, come regolato dalla convenzione di cui all’art.
3, in via esclusiva e limitata al territorio di competenza dell’Autorità.
Articolo 3
Convenzione tipo e disciplinare tecnico
1. Per le ragioni espresse in premessa che qui
si intendono integralmente richiamate, di approvare e adottare lo “Schema di
convenzione Tipo per regolare i rapporti fra l’Autorità d’Ambito ottimale ed il
gestore del servizio idrico integrato” allegato alla presente deliberazione di
cui è parte integrante ed il connesso “Disciplinare tecnico tipo”;
2. Gli altri allegati alla convenzione e al
Disciplinare tipo sono redatti dalle Autorità d’ambito.
Articolo 4
Vigilanza e controllo della Regione
1. La Regione – Direzione del servizio idrico
integrato e reti tecnologiche - esercita la vigilanza ed il controllo, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 2/97, sul servizio idrico integrato, regolato dalla
convenzione di cui all’art. 3, nonché sul rispetto delle disposizioni della
presente deliberazione;
2. La Regione Abruzzo, in casi di inadempimento
dell’Autorità o del Gestore, accertati ai sensi della convenzione tipo di cui
all’art. 3, o in caso di vertenze di contenzioso fra l’Autorità d’Ambito ed il
Gestore, che possano pregiudicare la tutela e conservazione dei beni demaniali
regionali affidati in uso all’Autorità d’Ambito, assume, ai sensi dell’art. 823
del codice civile, tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela degli
stessi beni, oltre i poteri sostitutivi previsti dall’art. 152 del D. Lgs. n.
152/2006;
3. La Direzione del Servizio Idrico Integrato e
reti tecnologiche è incaricata, ad adiuvandum, di notificare alle Autorità
d’Ambito ed ai Gestori la presente deliberazione con espresso richiamo agli
adempimenti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 2, rilevazione ed elencazione
delle opere e titolarità dei beni, ed ai poteri sostitutivi e sanzionatori
della Regione in caso di inadempimento.
Articolo 5
Perequazione delle Tariffe Idriche nel Territorio
Regionale
1. La Regione Abruzzo si riserva l’adozione
di provvedimenti per la perequazione
delle tariffe del servizio idrico integrato, anche con la costituzione di fondi
compensativi fra diversi ambiti territoriali, al fine di conseguire la riduzione delle differenze di oneri a carico
dei cittadini per la disponibilità ed uso del bene primario dell’acquea.
Segue allegato