Il dirigente del servizio

Visti:

-    il Regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodorri lattiero caseari;

-    il Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 recante modalità di applicazione del precedente regolamento n. 1788/2003;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119 di conversione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;

Visto il decreto 31 luglio 2003 concernente le modalità di attuazione della richiamata legge n. 119/2003 ed in particolare l’articolo 5 e l’articolo 6 dello stesso che stabiliscono le modalità di riconoscimento degli acquirente di latte vaccino, i loro obblighi ed i casi di revoca dello stesso riconoscimento;

Atteso che, in particolare, l’articolo 3, dell’articolo 23, del richiamato Regolamento n. 595/2004, stabilisce la revoca del riconoscimento dell’acquirente qualora non vengano rispettati gli impegni e gli obblighi di cui alla normativa comunitaria e nazionale;

Accertato che, la Ditta Casearia Sant’Angelo di Calabrese Franco e Francesco – con sede a Bellante (TE) ha violato i seguenti obblighi:

-    invio del registro mensile dei conferenti per via telematica per la campagna 2005/2006;

-    invio del registro mensile fornitori “latte sfuso” per via telematica per la campagna 2005/2006;

-    invio della dichiarazione annuale di consegna – 14 maggio 2006 – per via telematica;

-    invio della dichiarazione cartacea (L1) alla Regione Abruzzo – 31 maggio 2006;

-    invio dei registri mensili dei conferenti e dei produttori per via telematica per la campagna in corso – 2006/2007;

-    invio della dichiarazione cartacea di fine periodo - (L1) - per la campagna 2004/2005 - alla Regione Abruzzo entro la data del 31 maggio e che per detta violazione è stata sanzionata

Considerato che, le infrazioni contestate alla Ditta Casearia Sant’Angelo di Calabrese Franco e Francesco – con sede a Bellante (TE) dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura – Pescara – costituiscono materia di revoca del riconoscimento di 1° Acquirente ai sensi delle Leggi sopra richiamate;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra esposte, di dover revocare l’Ordinanza Dirigenziale n. 191/ISE del 6 ottobre 1999, emessa, dal Servizio VII – dell’Assessorato Agricoltura con sede in Via Catullo, 17 - Pescara - ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 569/93 e della Legge n. 468/92, con la quale la Ditta Casearia Calabrese Franco e Francesco – Bellante (TE) è stata riconosciuta 1° Acquirente;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Decreto 31 luglio 2003, alla Ditta Casearia Sant’Angelo di Calabrese Franco e Francesco – Bellante (TE) deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla data di notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Legge n. 119/2003;

Vista la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l’articolo 5 che attribuisce al Dirigente Regionale la competenza di adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   la revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n. 191/ISE del 6 ottobre 1999, emessa emessa, dal Servizio VII – dell’Assessorato Agricoltura con sede in Via Catullo, 17 - Pescara -  ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 569/93 e della Legge n. 468/92, con la quale la Ditta Casearia Calabrese Franco e Francesco – Bellante (TE) è stata riconosciuta 1° Acquirente;

2.   la cancellazione della predetta Ditta dall’albo nazionale e regionale dei primi acquirenti;

3.   di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla data di notifica della presente determinazione;

4.   di notificare il presente provvedimento alla Ditta Casearia Sant’Angelo di Calabrese Franco e Francesco – Bellante (TE) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

5.   di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Legge n. 119/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giorgio D’Ascanio