LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di stabilire che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda AIA e il rilascio della relativa autorizzazione per tutte le tipologie di impianti esistenti così come definito alla lett. D) comma 1 art. 2 del D.Lgs 59/05 l’autorità competente a rilasciare eventuali proroghe o rinnovi di autorizzazioni esistenti nonché nuove autorizzazioni di carattere ambientale è quella individuata dalla normativa di settore preesistente secondo le modalità in essa indicate;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA sede centrale;
3) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.