LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla promozione prioritaria del riciclaggio dei rifiuti nonché, l’utilizzazione come mezzo per produrre energia, delle frazioni degli stessi non altrimenti riciclabili, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “Protocollo di Kyoto”, dal “VI° Programma d’Azione per l’Ambiente”, approvato dall’UE e dal DLgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato l’ex DLgs.22/97 (cd. “Decreto Ronchi”);

Premesso che la Regione Abruzzo ha approvato la D.G.R. 25.11.05, n. 1242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. 04.01.2006, n.1, con la quale ha delineato le linee della nuova programmazione nel settore della gestione dei rifiuti;

Considerato che la Regione Abruzzo intende nel quadro delle linee strategiche di attuazione della D.G.R. 25.11.05, n. 1242, incentivare il massimo recupero dai rifiuti, avviando anche forme di sperimentazione dell’utilizzo degli stessi, in sostituzione di combustibili fossili, in impianti non dedicati (cementifici) della Regione ed in collaborazione con l’Università d’Abruzzo;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, entrato in vigore, per la parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, il 29.04.2006;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del DLgs. 152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”;

visto il DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento“, Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito “AIA”), per cui l’impianto “cementificio” in questione è assoggettato;

Visto il DLgs 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti”;

Visto il D.M. 2 maggio 2006 recante: “Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall’art. 183, comma 1, lett. s) del DLgs. 03.04.2006, n. 152”;

Visto il D.M. 5 maggio 2006 recante “Individuazione di rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili”;

Visto il D.L. 12.11.2004, n. 273 “Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/Ce in materia di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea”;

Preso atto che con decisioni n. 2000/532/CE, n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/537/CE, recepite dal Ministero dell’ambiente e tutela del territorio con Direttiva 9 aprile 2002, l’Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con la conseguente applicazione agli Stati membri a far data dall’ 01/01/2002;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” ed in particolare l’art. 41 “Disposizioni transitorie”, che reca disposizioni anche per l’utilizzo di CDR in impianti termici non dedicati;

Richiamate le precedenti autorizzazioni: Ordinanza n. 37 del 23.01.2001, Ordinanza n. 14 del 04.07.2000, determinazione DF3/120 del 23.12.2005, rilasciate alla Società Lafarge Adriasebina Srl, nonché l’iscrizione al registro provinciale (RIP) n. 6537 del 6 ottobre 2005, per l’utilizzo di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del DLgs. 22/97;

Considerato che il cementificio di Lafarge Adriasebina Srl, ubicato in via Raiale, 32 a Pescara, rientra nell’ambito di applicazione del DLgs.59/05 ed ha presentato secondo le direttive regionali in materia, regolare domanda per l’ottenimento dell’AIA, acquisita con nota del 30.11.2004, prot.n.10507, per la quale si definito, con parere favorevole, lo svolgimento preliminare dell’iter amministrativo (conferenza di servizio), in data 27.07.2006;

Preso atto dell’esperienza dell’utilizzo dei rifiuti come combustibili alternativi, in particolare anche di CDR e PFU, acquisita negli anni, presso lo stabilimento di Pescara di via Raiale e della documentazione di cui all’All. 2 - Schema di Protocollo tecnico, inerente le performance ambientali del processo di produzione, allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che il CDR (CER 191210), è classificato dall’art. 183, comma 1, lett. r) del DLgs. 152/06, come rifiuto speciale. Il CDR-Q, è contemplato all’art. 183, comma 1, let. s) del DLgs. 152/06 ed, ai sensi dell’art. 229, comma 2 dello stesso, è escluso, a determinate condizioni, dall’ambito di applicazione della parte IV^ del DLgs. 152/06, gli PFU sono rifiuti speciali non pericolosi con CER 160103;

Viste le risultanze delle conferenze di servizio già tenutesi presso la sede del Servizio Gestione Rifiuti, in data 21.12.2005, 14.06.2006, 28.06.2006 ed in data 24.07.2006;

Visto il documento relativo allo “Studio della ricaduta al suolo degli inquinanti atmosferici emessi dallo stabilimento Lafarge Adriasebina Srl”, acquisito agli atti della Regione, con nota prot.n. 5429 del 13.06.2006, parte integrante e sostanziale degli atti amministrativi riferiti all’AIA;

Visto l’art. 181 del DLgs.152/06 “Recupero di rifiuti” ed in particolare il comma 4 dello stesso articolo, che prevede che gli accordi e contratti di programma “attuano le disposizioni della parte IV^ dello stesso, ..omissis …”;

Visto l’art. 206, comma 1, lett. f) del DLgs. 152/06 “Accordi, contratti di programma, incentivi”, che prevede la possibilità di stipulare da parte degli Enti appositi accordi e contratti di programma con imprese di settore per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

Visti

il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

il DLgs. 133/05;

il DLgs. 59/05;

la L.R. 83/00.

Vista

la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

      di approvare l’Accordo di programma, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, tra la Regione Abruzzo e Lafarge Adriasebina Srl di Pescara di cui all’Allegato 1 e relativa appendice costituita dall’Allegato 2 - Schema di Protocollo tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

      di stabilire che l’Accordo di programma sia sottoscritto, per conto dell’Amministrazione regionale, dall’Assessore all’Ambiente Energia, Ing. Franco Caramanico;

      di demandare al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, i successivi adempimenti necessari all’attuazione dell’Accordo di programma;

      di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Accordo di programma di cui all’Allegato 1 e relativa appendice costituita dall’Allegato 2 - Schema di Protocollo tecnico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato