IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi

1.   La Regione Abruzzo, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2

Finalità

1.   La Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.

2.   La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, promuove e sostiene l’attività, nel territorio regionale, di centri antiviolenza e case di accoglienza, in grado di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

3.   La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolidi, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della L. 328/ 2000.

4.   La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime di tale violenza.

5.   La Regione riconosce il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale, sia per le attività di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli attraverso l'accoglienza ed il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'utilizzo di personale qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata contro la violenza alle donne. La Regione valorizza le esperienze  pilota e garantisce la promozione di nuovi centri o case rifugio e il supporto alle attività delle reti locali.

Art. 3

Progetti antiviolenza

1.   La Regione, per le finalità della presente legge finanzia progetti antiviolenza presentati:

a)   da enti locali singoli o associati;

b)  da associazioni femminili operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

c)   da enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni femminili operanti nella regione e con tutti gli organismi indicati nella legge n. 328/2000 art. 1 comma 5, ferme restando le competenze specifiche.

2.   I progetti prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle domande di contributo

1.   Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno. 

2.   L'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3, secondo le procedure determinate dalla Direzione regionale competente, è conclusa, salvo l'eventuale interruzione dei termini in conseguenza della richiesta di necessarie integrazioni, entro 60 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 5

Criteri per la concessione dei contributi

1.   La Regione Abruzzo destina quota parte dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella misura fissa del 60%, al finanziamento dei centri pilota antiviolenza operanti nel territorio regionale, come individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei predetti casi, non vige l'obbligo di compartecipazione di cui alla lettera b), comma 5.

2.   La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.

3.   Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono demandati alla Direzione regionale competente. 

4.   La Giunta regionale, per la concessione dei contributi diretti a finanziare progetti che prevedono l'attivazione e la gestione delle strutture di cui agli articoli 6 e 7, tiene conto prioritariamente dei seguenti requisiti:

a)   grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;

b)  numero delle operatrici, con livello di professionalità adeguato alle funzioni di   pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza;

c)   grado di ricettività e livello di ospitalità, in relazione al bacino d'utenza, delle strutture di cui all'art. 7.

5.   Gli enti locali, nel proporre i progetti, devono comunque garantire:

a)   strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio di riferimento, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;

b)           adeguata partecipazione, pari ad almeno il 40%, alle spese di gestione delle strutture di cui agli articoli 6 e 7, ai fini della funzionalità operativa delle stesse strutture.

c)           adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

Art. 6

Centri antiviolenza

1.   I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

a)   colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b)  percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;

c)   colloqui informativi di carattere legale;

d)           affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.

2.   I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonoma e libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

3.   I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4.   Il centro può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche individuate dalla presente legge.

5.   Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

Art. 7

Case di accoglienza

1.   Le case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione. Le finalità sono:

a)           sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;

b)           costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;

c)   dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

2.   L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 6, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.

3.   Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4.   Nelle case di accoglienza, ove è necessario, e ferme restando le prerogative dei centri antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività:

a)           consulenza legale;

b)           consulenza psicologica;

c)           orientamento al lavoro.

Art. 8

Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

1.   Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2 della L. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. 

2.   I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna e di eventuali figli minori, salvo diversa decisione della donna stessa.

3.   Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, svolgono altresì le seguenti attività:

a)   raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;

b)           diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

c)   progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;

d)  iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

e)   raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

4.   I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.

5.   I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono retti, per quanto concerne la gratuità del servizio, dal regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale.

Art. 9

Gratuità

1.   Le prestazioni dei centri antiviolenza sono in ogni caso rese a titolo gratuito.

2.   La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino a un massimo di novanta giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. Decorso tale termine, la permanenza è parzialmente a carico delle singole ospiti, per i tempi e gli importi definiti nel regolamento di cui all'art. 8.

Art. 10

Assistenza garantita

1.   La Regione, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta norme affinché, per il tramite degli enti locali, sia garantita assistenza finanziaria alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.  

Art. 11

Cumulabilità dei finanziamenti

1.   I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. 

Art. 12

Clausola valutativa

1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

2.   Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:

a)   il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

b)  il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:

1)   le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;

2)   il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;

3)   le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;

4)  la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell’art. 8.

Art. 13

Norma finanziaria

1.   All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in € 200.000 (duecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa 71666 – U.P.B. 13.01.003 denominato "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate".

2.   Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2006, sono appor­ta­te le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

      U.P.B. 13.01.003 - Cap. 71666: "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate"

-    in aumento € 200.000,00 (duecentomila);

      U.P.B. 02.01.003 – Cap. 11827: "Riversamento allo Stato maggiori introiti Irap 2001"

-    in diminuzione € 200.000,00 (duecentomila).

3.   Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.

4.   In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 novembre 2006."

Art. 14

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 20 Ottobre 2006

ottaviano del turco