IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 530 del 30 dicembre 1992;

Vista la L.R. n. 55 del 22 agosto 1994;

Vista la Legge n. 490 del 20 novembre 1995;

Vista la Deliberazione di G.R. del 7 marzo 1996 n. 757 concernente “Istituzione Commissione Permanente per l’attuazione del D.Lgs. n. 131 del 27 gennaio 1992 in attuazione della Direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, nonché dell’applicazione del D.Lgs. n. 530 del 30 dicembre 1992, in attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi”;

Considearato che deve essere ancora emanato il regolamento di esecuzione del D.Lgs n. 530 così come previsto dagli art. 2,3,4 del Decreto stesso;

Atteso che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise con nota prot. 6923 del 28.06.2006 ha comunicato la presenza di Salmonella spp. sulle analisi eseguite sui 7 campioni di vongole nostrane (Chamelea gallina) prelevati alla distanza di 500 m (A), 750 m (B), 1000 m (C), 1250 m (D), 1500 m. (E), 1750 m (F), 2000 m (G) dalla battigia lungo un transetto ideale perpendicolare alla costa situato in corrispondenza della foce del fosso Vallelunga, classificato ai sensi del D. Lgs. 530/92 come zona B. Le coordinate del transetto sono le seguenti:

42°27’ 06’’ N – 14°14’ 52’’ E;

Vista la L.R. n. 13 del 3 marzo 1999;

Vista la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999;

Vista la Deliberazione di G.R. del 28 giugno 2000 n. 929;

DETERMINA

- per le ragioni riportate in premessa -

1)   il declassamento da ZONA B a ZONA C, del transetto corrispondente alle seguenti coordinate corrispondenti alla foce del fosso Vallelunga:

      42° 27’ 06’’ N – 14° 14’ 52’’ E

      dai 500 m ai 2000 m dalla costa;

2)   che i servizi territorialmente competenti, continueranno il normale monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi;

3)   il permanere dei provvedimenti restrittivi, se nel corso degli esami periodici effettuati (ogni 3 mesi) dall’IZS o in seguito al piano così come previsto dalla Delibera di G.R. n. 929 del giugno 2000, venissero riscontrati dei valori alterati; tali provvedimenti restrittivi verranno invece revocati se l’esito del controllo risultasse favorevole;

4)   di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli