Il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di rinnovare ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, l’autorizzazione n. 2618 del 15.12.1999, per l’esercizio del solo centro di trasferenza R.S.U. ubicato nel comune di Lama dei Peligni - loc. Morrone, identificabile nel N.C.T. foglio di mappa n. 37, particelle catastali n. 140 - 141 - 265 – 339 - 340, con una potenzialità di Kg 12000/g;

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 il rinnovo dell’autorizzazione per il comune di Lama dei Peligni è concesso per un periodo di anni dieci dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’ art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di prescrivere che, per quanto stabilito ai punti 1), 2), 3) e 4) della nota A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le di Chieti n. 11252 del 12.12.2005, citati in premessa, la Comunità Montana provveda, nel termine di 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere all’A.R.T.A. - Dipartimento Prov.le di Chieti la documentazione richiesta nonché a dare avvio agli interventi richiesti, successivamente l’A.R.T.A., Dipartimento Prov.le di Chieti, provvederà ad inoltrare alla Regione Abruzzo apposite relazioni circa i suddetti adempimenti;

4)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:

1.   le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

2.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

3.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti al requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

4.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

5)   di richiamare la Comunità Montana beneficiaria del presente provvedimento al pieno rispetto degli artt.li 28 e 29 della L.R. N. 83/00, così come modificatati con L.R. n. 27/06, e altresì di quanto disposto sull’argomento con D.G.R. n. 1089 del 04.11.2005;

6)   di richiamare la Comunità Montana Aventino Medio Sangro Abruzzo - Zona Q - Località Quadrelli - 66017 Palena , autorizzata, al rispetto degli obblighi e prescrizioni previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) .e dall’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’AR.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti., una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   di obbligare la Comunità Montana Aventino Medio Sangro Abruzzo - Zona Q – Località Quadrelli - 66017 Palena, al pieno rispetto degli obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nelle precedenti autorizzazioni;

8)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma a) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

9)   di obbligare la Comunità Montana Aventino Medio Sangro - Abruzzo - Zona Q - Località Quadrelli - 66017 Palena (CH) - beneficiaria della presente autorizzazione a produrre apposita “garanzia, finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 della Regione Abruzzo, e nel termine improrogabile di 30 giorni, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma .13, del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lama dei Peligni (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo nazionale gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Comunità Montana Aventino Medio Sangro Abruzzo - Zona Q - Località Quadrelli - 66017 Palena (CH);

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini