Il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di rettificare il punto 5) della determinazione n. DF3/53 del 16.06.04, per le motivazioni indicate in premessa, come di seguito:

      di prescrivere altresì che:

-    il deposito preliminare dei rifiuti non può superare il periodo di anni 1 (uno);

-    le fasi di trattamento e recupero dei rifiuti dovranno avvenire con le modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    le operazioni di trattamento e recupero devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente - derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

2)  di confermare integralmente quanto altro contenuto nella citata Determinazione n. DF3/53 del 16.06.04;

3)   di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti - e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti presso la c/o Carriera di Commercio. di L’Aquila;

4)   di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Maio Guglielmo S.r.l. - Zona Industriale Val Sangro - 66041 Atessa (CH);

5)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dell’art. 210, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini