Il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di rettificare il punto 5) della determinazione n. DF3/53 del 16.06.04, per le motivazioni indicate in premessa, come di seguito:
di prescrivere altresì che:
- il deposito preliminare dei rifiuti non può superare il periodo di anni 1 (uno);
- le fasi di trattamento e recupero dei rifiuti dovranno avvenire con le modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;
- le operazioni di trattamento e recupero devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente - derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
2) di confermare integralmente quanto altro contenuto nella citata Determinazione n. DF3/53 del 16.06.04;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti - e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti presso la c/o Carriera di Commercio. di L’Aquila;
4) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Maio Guglielmo S.r.l. - Zona Industriale Val Sangro - 66041 Atessa (CH);
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dell’art. 210, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini