Il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di integrare in un unico provvedimento, le Determinazioni: N. DN7/105 del 07.11.2005 e N. DF3/110 del 29.11.2005, per quanto concerne sia i codici CER autorizzati, sia l’autorizzazione a ricevere i rifiuti extraregionali, revocando, conseguentemente, i suddetti provvedimenti autorizzativi;

2)   di autorizzare la Ditta Depuracque S.r.l. Via Po’ - Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), a gestire i CER presso l’impianto ubicato in località Salvaiezzi di Chieti Scalo, così come riportati negli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, (all. A e all. B), nei quantitativi complessivi annui di 156.000 t/a;

3)   di stabilire che la validità temporale dell’autorizzazione concessa ai precedenti punto 1) e 2) è direttamente collegata alla validità temporale prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. DF3/40 del 28.04.2003;

4)   di confermare, quanto altro contenuto nella autorizzazione regionale n. DF3/40/03 avente per oggetto: “Proroga autorizzazione di Giunta Regionale n. 1039 del 29.04.1998 già rettificata con D.G.R. n. 2021 del 06.08.1998”;

5)   di precisare quanto di seguito riportato:

      L’impianto della Ditta Depuracque S.r.l. di Sambuceto risulta autorizzata, con Determinazione n. DF3/40 del 28/04/03, al trattamento e stoccaggio (deposito preliminare) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi ed allo stoccaggio provvisorio (deposito preliminare) per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

      L’elenco dei codici ammessi sono riportati rispettivamente nelle Tabelle A e B, allegati alla sopra richiamata Delibera e i quantitativi massimi di rifiuti da trattare ammontano complessivamente a 156.000 t/anno.

      La nota del 10/08/05 inoltrata dalla Depuracque S.r.l. specifica che la Ditta prevede di trattare presso il proprio impianto un quantitativo di rifiuti provenienti da fuori Regione Abruzzo di ca. 40.000 t./anno; di detto quantitativo. ca. 30.000 t./anno sono rappresentati da “rifiuti liquidi” indicate nella tabella “A” e 10.000 t/anno sono rappresentati da “rifiuti liquidi” indicati nella tabella “B”.

      Poiché, però, viene affermato che in particolar modo per i rifiuti di cui alla tabella “A”, alcuni di essi potrebbero essere costituiti da componente acquosa, al fine della loro esclusione dal conteggio dei rifiuti che costituiscono la quota parte afferente al 20% di quelli provenienti da fuori regione (comma 1-2 art. 29), è necessario far riferimento solo ed esclusivamente al 2° capoverso del comma 3 del succitato art. 29 relativo ai soli rifiuti liquidi e alla frazione recuperata, intesa come acqua restituita depurata ai corpi o sistemi recettori, superiori al 90%.

      Sono quindi dà escludere da dette tipologie di rifiuti liquidi, tutti quelli che non rientrano nelle casistiche sopra esposte.

      Pertanto, non potendosi stabilire a priori, così come affermato dalla Ditta, le tipologie di rifiuti afferenti all’impianto, è necessario, alfine di escludere parte di essi da conteggio dei rifiuti costituiti il 20% di quelli provenienti da fuori regione, che per ogni codice in entrata che si vuol escludere da detto conteggio, venga fornita idonea certificazione attestante il quantitativo di frazione recuperata e restituita depurata ai corpi o sistemi ricettori, che non deve essere inferiore al 90%.

      Qualora i quantitativi movimentati da fuori regione, esclusi quelli di cui al 2° capoverso comma 3, art. 29 L.R. n. 83/00, siano inferiori al 20% in peso di quelli autorizzati nulla osta al loro trattamento nell’impianto in oggetto.

…Omissis…

6)   di stabilire che ai sensi delle disposizioni riportate all’art. 183 del- D.Lgs. n. 152/06 comma 1, lett. 1), la Società Depuracque S.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto sia per le operazioni di deposito preliminare di rifiuti (D15) da avviare a smaltimento, sia per le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa riserva di rifiuti (R13), limitatamente alle fasi di stoccaggio dei rifiuti di cui all’allegato “B”;

7)   di precisare quanto di seguito riportato:

-    che la presenza di uno stesso codice CER in entrambe le tabelle deriva dal fatto che alcuni rifiuti, pur se classificati con lo stesso codice CEE., possono essere sia ex speciali non tossico- nocivi sia ex speciali tossico-nocivi, secondo la definizione e classificazione di rifiuto ai sensi della D.C.I. 27.07.84, oltre che liquidi pompabili o solidi palabili; ne consegue che, in relazione alle caratteristiche riscontrate in fase di classificazione, i suddetti rifiuti potranno essere o solo stoccati oppure stoccati e trattati;

-    che la potenzialità complessiva di trattamento è pari a 516 m3/giorno per 300 giorni lavorativi l’anno; che il parco stoccaggio dei rifiuti liquidi sfusi presenta una capacità complessiva di 520 m3, alla quale vanno aggiunti i serbatoi di servizio-stoccaggio intermedio del trattamento corrispondenti a 920 m3; che l’area di .stoccaggio dei rifiuti liquidi e solidi in contenitori e container presenta una superficie pari a circa 120 m2, sulla quale sono depositati n. 6 container per rifiuti solidi e contenitori per rifiuti liquidi in ingresso e per i fanghi prodotti dall’impianto di trattamento;

-    che la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento rientra nell’ambito dell’attività di stoccaggio autorizzata e, pertanto, i relativi codici CEE. sono ricompresi nell’elenco dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;

e)             dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

f)   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

10) di richiamare la ditta beneficiaria del presente provvedimento al pieno rispetto degli artt. li 28 e 29 della L.R. n. 83/00, così come modificati con la L.R. n. 27/06, e altresì di quanto disposto sull’argomento con D.G.R. n. 1089 del 04.11.2005;

11) di richiamare la ditta Depuracque S.r.l. - Via Pò 5, loc. Sambuceto, autorizzata, al rispetto degli obblighi e prescrizioni previsti, dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

12) di stabilire che la gestione dei rifiuti di provenienza extra regionale deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, di quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della ditta medesima, nonchè nel rispetto delle osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti , citate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Prov. le di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;

14) di notificare, al sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Depuracque S.r.l. - Via Po’, n. 5 - Località Sambuceto - 66020 San Giovanni Teatino (CH);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini