IL PRESIDNTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare:

-      l’art. 31, comma 1, lett. a) che prevede la competenza del Presidente della Giunta regionale per l’emissione di ordinanze che interessino più territori provinciali;

-      l’art. 32, comma 1 ai sensi del quale “il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del decreto, .. omissis”;

-      l’art. 13, comma 1 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 4/06, con la quale si è provveduto da parte della Regione Abruzzo ad affrontare una situazione di grave emergenza creatasi nella gestione dei rifiuti urbani, in particolare per le attività di smaltimento e recupero degli stessi, nelle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo;

Considerato che sono sopraggiunti ulteriori problemi organizzativi per le attività di smaltimento e/o recupero in Provincia di L’Aquila, che di seguito si riassumono:

-      saturazione dell’impianto di smaltimento ubicato nel Comune di Barisciano (AQ);

-      impossibilità dell’utilizzo dell’impianto di smaltimento ubicato nel Comune di Poggio Picenze;

-      situazione di emergenza creatasi nei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte;

-      richiesta del Comune di L’Aquila di conferimento fuori ATO dei rifiuti biodegradabili;

Rilevata la necessità di dover integrare l’Ordinanza n. 4 del 30.08.2006;

Preso atto che la Provincia di L’Aquila, con nota prot. n. 37631 del 21.09.2006, ha richiesto alla Regione Abruzzo ’emanazione di un provvedimento ai sensi dell’ex artt. 31 e 32 della L.R. 83/00, per fronteggiare l’emergenza della gestione dei rifiuti urbani nei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte della stessa Provincia;

Preso atto che il Comune di Poggio Picenze (AQ), con nota prot. n. 2251/VI/08 del 13.09.2006, ha comunicato l’indisponibilità al conferimento dei rifiuti dei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte, presso il proprio impianto di smaltimento, nel quale già conferiscono numerosi altri Comuni, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 29:08.2006;

Preso atto che il Comune di L’Aquila con nota prot. n. 7686 del 1.09.2006, ha richiesto di poter conferire le frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata presso l’impianto del Consorzio “CIVETA”, ubicato nel Comune di Capello (CH);

Preso atto che la Provincia di L’Aquila con nota prot. n. 37683 del 22.09.2006, ha richiesto al Comune di L’Aquila la conferma della disponibilità, già evidenziata per le vie brevi, all’utilizzo dell’impianto di raggruppamento preliminare presso la discarica in località “La Cona”, per il conferimento dei rifiuti urbani dei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte;

Preso atto che il Comune di L’Aquila con nota prot. n. 1712 del 22.09.2006, ha confermato la propria disponibilità all’utilizzo dell’impianto di raggruppamento preliminare, sito in località “La Cona”, per il conferimento dei rifiuti urbani dei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte

Preso atto che il Consorzio “CIVETA”, ubicato in località “Valle Cena”, nel Comune di Cupello (CH), con nota prot. n. 3312/3313 del 19.09.2006, ha comunicato la propria disponibilità ad accogliere nell’impianto di riciclaggio e compostaggio le frazioni organiche biodegradabili del Comune di L’Aquila (CER 21 01 08 – 20 02 01 – 20 03 02)

Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di L’Aquila, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

Rilevato che non possono essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali, approvate con la DGR n. 1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi aventi carattere emergenziale (sequestro discariche, saturazione di discariche,, impossibilità di garantire i conferimenti delle frazioni organiche da RD, ..etc), che richiedono, invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi, ..etc), queste ultime utilizzabili per forme di collaborazione volontaria di medio-lungo periodo;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto a consultare:

1.     il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano e la Società “Ecologica Sangro”, gestore della discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per il conferimento dei rifiuti provenienti dai Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte della Provincia di L’Aquila che conferivano all’impianto del Comune di Barisciano (AQ);

2.     il Consorzio Intercomunale “CIVETA”, gestore dell’impianto di riciclaggio e compostaggio con annessa discarica, ubicato nel Comune di Cupello (CH), per il conferimento delle frazioni organiche biodegradabili (CER 20 01 08 – 20 02 01 – 20 03 02).

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 11, comma quaterdecies della L. 02.12.2005 n. 248, che ha ulteriormente posticipato il termine del 31.12.2005, di cui al D.Lgs 13.01.03, n. 36, al 31.12.2006;

Richiamata la L.R. 16.12.1998, n. 146 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e successive modifiche ed integrazioni nonché la disciplina vigente in materia per il periodo riferito al 2007 (L.R. 16.06.2006, n. 17);

Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n. 27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’ex art. 13 del predetto D.Lgs. 22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

Considerato che gli impianti di smaltimento e/o recupero di RU individuati per accogliere i rifiuti provenienti da ATO diversi, sono:

-      impianto di raggruppamento preliminare dei rifiuti urbani, ubicato in località “Cona”, nel Comune di L’Aquila;

-      impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi, ubicato in località “Cerratina” di Lanciano (CH);

-      impianto di riciclaggio e compostaggio del “Civeta”, ubicato in località “Valle Cena”, nel Comune di Cupello (CH);

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 152/06 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste formulate dal Comune di L’Aquila e dalla Provincia di L’Aquila per conto dei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte, con note:

-      Comune di L’Aquila - prot. n. 7686 del 1.09.2006;

-      Provincia di L’Aquila - prot. n. 37631 del 21.09.2006;

Evidenziato che le richieste degli Enti sopra richiamate sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06 rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi” ed in impianti di trattamento regolarmente autorizzati, per le quantità come riportato in Tab. 1;

Ritenuto di dover emettere un’ordinanza regionale ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 31, comma 1, lett. a) e dell’art. 32, comma 1 della L.R. 83/00;

Dato atto che la Provincia di L’Aquila ha espresso, con nota prot.n. 37631 del 21.09.2006, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, anche ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1.     integrare l’ordinanza n. 4/06 del 30.08.2006, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06, dell’art. 31, comma 1, lett. a) e dell’art. 32, comma 1 della L.R. 83/00, secondo un quadro dei conferimenti dei rifiuti urbani ai vari impianti di smaltimento e/o recupero, come riportato nella Tab. 1;

2.     provvedere, in deroga a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 della L.R. 28.4.2000, n. 83 affinché:

a.    i rifiuti urbani differenziati, costituiti da frazioni organiche biodegradabili (CER 200108 – 200201 - 200302) del Comune di L’Aquila, di cui alla Tab. 1, vengano conferiti presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio “CIVETA” ubicato in località “Valle Cena” nel Comune di Cupello (CH), per un quantitativo oscillante tra le 10 e le 12 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

b.    i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) dei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte di cui alla Tab. 1, che già venivano conferiti nella discarica ubicata nel Comune di Barisciano (AQ), siano conferiti presso la discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra i 9 e le 12 t/g; previo utilizzo dell’impianto di raggruppamento preliminare sito in località “La Cona” nel Comune di L’Aquila, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

3.     di stabilire che la validità temporale del presente provvedimento è legata al termine precedentemente fissato per l’ordinanza n. 4/06;

4.     di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 191, comma 2 del DLgs. 152/06, per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

5.     di prescrivere il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, degli adempimenti di cui all’art. 189 (catasto rifiuti), art. 190 (registri di carico e scarico) ed art. 193 (trasporto rifiuti) del D.Lgs. 152/06;

6.     di rimandare ad accordi tra le parti interessate: la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, smaltimento e/o recupero dei RU, la definizione delle “tariffe di conferimento” dei RU agli impianti che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza; eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. m) ed All. 2, punto 6 del DLgs. 36/03 “Piano Finanziario”;

7.     di richiamare al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 146/98 e s.m.i. e normativa vigente per l’anno 2007 (L.R. 16.06.2006, n. 17), nonché, se applicabili, successivamente al 31.12.2006, al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i;

8.     di effettuare da parte delle Province interessate, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

9.     di trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province interessate, ai Comuni, ai Consorzi Comprensoriali ed ai gestori degli impianti interessati, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA competenti territorialmente (Chieti, San Salvo e L’Aquila), alla Direzione Centrale dell’ARTA;

10.   di demandare alla Provincia di L’Aquila, il compito di informare tempestivamente i diversi Comuni interessati nel proprio territorio dalla presente ordinanza, per l’adozione degli adempimenti conseguenti;

11.   di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del DLgs. 152/06, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;

12.   di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A..

 

Tab.1 – Quadro riassuntivo.

Rifiuti urbani avviati a smaltimento - CER 200301

ATO

import

Impianto

località

ATO

export

Comuni interessati

 

RUI*

t/g

CH

Cerratina - Lanciano

AQ

Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte

11

Parziale

 

11

Rifiuti Urbani avviati a recupero - CER 200108, 200302, 200302

ATO

import

Impianto

ATO

export

Comuni interessati

RUB

t/g

CH

Valle Cena - Cupello

AQ

Comune di L’Aquila

11

Parziale

 

11

Totale complessivo RU

 

22

* Media giornaliera (la media giornaliera è calcolata sull’intero periodo di vigenza dell’ordinanza e sono

 tollerati eventuali scostamenti del 5% sui quantitativi complessivi, comunicati alla Regione dai soggetti

 gestori degli impianti).

Il Presidente della Giunta Regionale

On. Ottaviano Del Turco