LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

Che con D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 (parere IV Commissione Consiliare n.134/P/05 del 9.2.2006) veniva approvato il Piano di Investimenti 2004 – Programma di inserimento di autobus a basso impatto ambientale che tra l’altro prevedeva il Piano degli Investimenti 2004 – Programma di inserimento di autobus con trazione a metano -, che destinava alle aziende A.R.P.A. s.p.a. e G.T.M. s.p.a. una somma di €. 8.500.000,00 utile per l’acquisto di circa n. 36 autobus con trazione a metano;

Che, la D.G.R. di cui sopra avviava un progetto complesso per l’introduzione del metano nell’Area Metropolitana Chieti - Pescara con possibilità di estensione dopo la prima sperimentazione anche agli altri poli urbani regionali e prevedeva sia la realizzazione di impianto comune di rifornimento a metano da parte delle aziende A.R.P.A. s.p.a. e G.T.M. s.p.a. come da Accordo di Programma siglato tra le due aziende in data 25.11.2004 che prevedeva anche un servizio triennale di manutenzione in global service, sia la erogazione del contributo per l’acquisto dei mezzi da effettuarsi dopo la realizzazione dell’impianto;

Che in funzione della realizzazione di detto progetto, in data 6.12.2004, è stato siglato tra la Direzione Trasporti e Mobilità e la Direzione Ambiente Energia e Turismo un Accordo di Programma per la realizzazione di un programma comune di sviluppo dei carburanti a basso impatto ambientale nel trasporto pubblico di linea che prevedeva il cofinaziamento di un impianto di rifornimento a metano da parte della

Direzione Ambiente Energia e Turismo per una somma di Euro 200.000,00 per ciascuna delle due aziende interessate;

Che, il progetto metano, in definitiva, prevedeva attività di lavori e servizi, che sarebbero stati aggiudicati mediante gara di appalto, espletata ai sensi della normativa vigente, in lotto unico, a soggetti singoli ovvero associati per:

-    la realizzazione di un impianto di rifornimento a metano e servizio triennale di manutenzione in global service;

-    la fornitura di servizio di erogazione metano per rifornimento autobus per anni 10;

-    la fornitura degli autobus urbani (per la G.T.M. s.p.a.) e suburbani (per l’A.R.P.A. s.p.a.);

-    la fornitura di servizio di manutenzione autobus per anni 3;

Dato atto che la G.T.M. s.p.a., indicata dalla D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 quale stazione appaltante e l’A.R.P.A. s.p.a. hanno provveduto medio tempore alle seguenti attività:

-             individuazione dell’area per la realizzazione dell’impianto che ricade sui terreni in uso a GTM e siti in via Aterno, 255 di Pescara;

-             acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte del Comune di Pescara, (si evidenziano in merito grosse difficoltà dovute al mancato passaggio dei beni immobili dal Demanio statale a quello regionale);

-             acquisizione della autorizzazione ai fini della sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco di Pescara;

Dato atto che la somma di €. 8.500.000,00 destinata dalla Direzione Trasporti e Mobilità al finanziamento di circa n. 36 autobus con trazione a metano risulta disponibile sul Bilancio regionale a seguito di impegno effettuato con D.D. n. 95/DE2 del 22.11.2005 sul cap. 182427 impegno n. 4074;

Dato atto che la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Ufficio Attivita' Tecniche Ecologiche con nota n. 3021/aM del 31.3.2006 ha comunicato che il finanziamento complessivo definitivo disponibile per il cofinanziamento dell’impianto di rifornimento a metano ammonta a €. 294.714,18;

Viste le nota di A.R.P.A. s.p.a. del 14.6.2006 prot. 1998 e G.T.M. s.p.a. del 20.6.2006 prot. n. 128/R.C. in cui le società interessate hanno asserito, in sintesi:

-    che le modalità di realizzazione del progetto complessivo non possono essere raggruppate in un’unica procedura di gara, trattandosi di problematiche diversificate tra loro e regolate da sistemi di gara distinti per loro natura ed oggetto (fornitura di gas, lavori, servizi di manutenzione e gestione impianto);

-    che un unico sistema di gara, al contrario, comporterebbe per assurdo la aggiudicazione della gara per la fornitura di autobus in contemporanea con quella per la realizzazione dell’impianto, con la conseguenza di avere la disponibilità dei mezzi ben prima di poterli utilizzare, dovendo attendere la realizzazione dell’impianto, con forte penalizzazione dell’adeguamento tecnologico degli autobus stessi;

Vista la proposta delle due aziende interessate di articolare la gara in tre fasi distinte e separate:

-    gara per la fornitura del metano (subordinata alla realizzazione del metanodotto);

-    gara impianto e global service;

-    gara per autobus separata tra le due aziende;

Ritenuto di confermare viceversa la necessità che l’acquisto degli autobus avvenga con una gara unica, seppur con lotti separati, uno relativo ai mezzi urbani ed un altro a quelli suburbani, in ragione della necessità di una gestione complessiva e comune del progetto metano;

Ritenuto di accogliere, esclusa la parte relativa alle gare separate per l’acquisto degli autobus, la proposta delle due società interessate, che appare utile alla semplificazione e alla accelerazione delle procedure di attuazione del Programma anche in virtù delle seguenti considerazioni:

-    la gara per la fornitura del metano e la realizzazione del metanodotto, appaiono propedeutiche a tutte le altre fasi;

-    la erogazione e liquidazione dei contributi per i mezzi a metano potrà avvenire solo dopo la realizzazione e la messa a regime dell’impianto ed il successivo acquisto degli autobus;

Ritenuto di approvare la seguente articolazione, con relativo cronoprogramma, delle varie fasi di attuazione del Programma di inserimento di autobus a metano:

a.   gara per la fornitura del metano (da predisporre a partire dalla data di notifica del presente provvedimento) con realizzazione del metanodotto presumibilmente entro un periodo di anni uno sempre decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento;

b.   gara impianto e global service (da attuarsi una volta aggiudicata la fornitura del metano) con durata presumibile tra 9 mesi – 1 anno. Per global service si intende un contratto riferito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità sui risultati da parte dell’assuntore; nel settore dei trasporti collettivi comprende tutte le attività che consentono di esercire la missione di trasporto;

c.   gara autobus e full service da iniziare contestualmente alla gara di cui al punto b) e della medesima presumibile durata. Per full service si intende un contratto riferito ad una attività di manutenzione di tipo preventivo o correttivo (guasti) eseguite sui veicoli o parte di essi;

Dato atto che il presente provvedimento definisce il timing delle varie fasi di attuazione del Programma a seguito della ufficiale comunicazione dell’entità del cofinanziamento per la realizzazione dell’impianto da parte della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Ufficio Attivita' Tecniche Ecologiche ed a seguito delle richieste sopra citate di la G.T.M. s.p.a. (stazione appaltante) e A.R.P.A. s.p.a.;

Dato atto che a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento la G.T.M. s.p.a. (stazione appaltante) e l’A.R.P.A. s.p.a. sono autorizzate ed invitate ad attivarsi per l’espletamento della varie fasi di cui sopra nel rispetto del cronoprogramma sopra citato; eventuali discostamenti temporali dovranno essere comunicati alla Direzione Trasporti che li autorizzerà con Determina del Dirigente;

Dato atto che, per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento, viene confermato quanto disposto dalla D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 relativamente al Programma di inserimento di autobus a metano;

Ritenuto di sottoporre alla 4^ Commissione Consiliare Regionale l’esame degli interventi previsti nel presente provvedimento per l’intesa prevista dall’art. 3 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 25;

Dato atto che risulta acquisito il relativo parere di legittimità e regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

per i motivi espressi nella narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, quanto segue:

1.   di approvare la seguente articolazione, con relativo cronoprogramma, delle varie fasi di attuazione del Programma di inserimento di autobus a metano:

a.   gara per la fornitura del metano (da predisporre a partire dalla data di notifica del presente provvedimento) con realizzazione del metanodotto entro un periodo presumibile di anni uno sempre decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento;

b.   gara impianto e global service (da attuarsi una volta aggiudicata la fornitura del metano) con durata presumibile tra 9 mesi – 1 anno. Per global service si intende un contratto riferito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità sui risultati da parte dell’assuntore, nel settore dei trasporti collettivi comprende tutte le attività che consentono di esercire la missione di trasporto;

c.   gara autobus e full service da iniziare contestualmente alla gara di cui al punto b) e della medesima presumibile durata. Per full service si intende un contratto riferito ad una attività di manutenzione di tipo preventivo o correttivo (guasti) eseguite sui veicoli o parte di essi;

2.   di autorizzare, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento la G.T.M. s.p.a. (stazione appaltante) e l’A.R.P.A. s.p.a. ad attivarsi per l’espletamento della varie fasi di cui sopra nel rispetto del cronoprogramma sopra citato;

3.   di confermare, per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento, quanto disposto dalla D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 relativamente al Programma di inserimento di autobus a metano ;

4.   di notificare il presente provvedimento alle società A.R.P.A. s.p.a. e G.T.M. s.p.a.;

5.   di sottoporre alla 4^ Commissione Consiliare Regionale l’esame degli interventi previsti nel presente provvedimento per l’intesa prevista dall’art.3 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 25;

6.   di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.A..