La giunta regionale
Omissis
- per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate-
1. di approvare alle condizioni sopra riportate la procedura volta a facilitare lo smobilizzo e quindi l’incasso dei crediti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti delle ASL della Regione Abruzzo;
2. di stabilire che le ASL, ove ne ricorrano i presupposti, certifichino:
a. i crediti dei Farmacisti entro 15 giorni dal ricevimento della relativa documentazione precisando che il credito certificato è certo liquido ed esigibile alle scadenze contrattuali .
b. i crediti dei Fornitori Ordinari entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione precisando che il credito certificato è certo liquido ed esigibile alle scadenze contrattuali.
La mancata adozione da parte dei Direttori Generali/Legali rappresentanti di tale atto costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 bis comma 7 D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di stabilire che la Direzione Sanità - Servizio di Assistenza Distrettuale, Riabilitazione e Medicina Sociale certifichi i crediti dei Convenzionati entro 15 giorni dal ricevimento della relativa documentazione, precisando che il credito certificato è certo liquido ed esigibile nei termini fissati dai contratti negoziali, a meno che non sia intervenuta comunicazione di verifiche negative da parte degli organi di controllo nel qual caso la certificazione sarà comunque emessa decurtata dell’importo contestato.
Tale disposizione fa comunque salva la circostanza che in caso di contestazione di prestazioni già certificate, le conseguenti detrazioni saranno portate in deduzione dal valore delle prestazioni fatturate nel periodo immediatamente successivo.
Si precisa che per i crediti maturati fino alla data del 30.06.2006 gli stessi saranno certificati dall’organo competente di cui alle DGR da 201 a 206, n. 407 e n. 1206 del 2005;
4. di stabilire che alla Direzione Regionale Sanità - Servizio di Assistenza Distrettuale, Riabilitazione e Medicina Sociale è attribuita, per i crediti maturati a decorrere dal 1 luglio 2006, la funzione di gestione dei Convenzionati, relativamente alla certificazione dei crediti per prestazioni rese dai Convenzionati stessi e relativamente all’accettazione dei conseguenti atti di cessione ai sensi degli articoli 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, a modifica di quanto stabilito dalle DGR da 201 a 206, n. 407 e n. 1206 del 2005.
L’attribuzione di tale funzione al Servizio di Assistenza Distrettuale, Riabilitazione e Medicina Sociale assume carattere di temporaneità nelle more della più ampia riorganizzazione dei servizi della Direzione Sanità;
5. di stabilire che le ASL accettino le cessioni di credito di Farmacisti e Fornitori ordinari entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dell’atto di cessione. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali/Legali rappresentanti di tale atto costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 bis comma 7 D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; l’atto di cessione notarile dei crediti dovrà contenere, a pena di non accettazione, una dichiarazione di conformità della cessione alla presente delibera, rilasciata dal notaio al fine di semplificare le procedure di verifica, preliminari alla accettazione della cessione da parte della ASL;
6. di stabilire che la Direzione Regionale Sanità - Servizio di Assistenza Distrettuale, Riabilitazione e Medicina Sociale in nome e per conto delle ASL, accetti le cessioni di credito dei Convenzionati entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dell’atto di cessione; l’atto di cessione notarile dei crediti dovrà contenere, a pena di non accettazione, una dichiarazione di conformità della cessione alla presente delibera rilasciata dal notaio al fine di semplificare le procedure di verifica preliminari alla accettazione della cessione da parte della Direzione Sanità - Servizio di Assistenza Distrettuale, Riabilitazione e Medicina Sociale;
7. di stabilire che la Direzione Regionale Sanità, in nome e per conto delle ASL, giusta procura speciale di cui al successivo punto 11, sottoscriva alle date del 31 marzo e 30 settembre gli atti transattivi contenenti la rimodulazione del debito, ed emetta le relative delegazioni di pagamento nei confronti della Regione;
8. di dare mandato e quindi delegare il Direttore Regionale alla Sanità, alle condizioni sopra riportate, a sottoscrivere gli atti di rimodulazione dei pagamenti (alla condizione che alle date del 31 marzo e 30 settembre non siano stati eseguiti i pagamenti nei termini di cui alla lettera j) del punto 11 delle premesse) mediante atti transattivi, con efficacia non novativa, di accettare le delegazioni di pagamento rilasciate dalle ASL a favore dell’istituto finanziario, di firmare l’Accordo Quadro di cui alle premesse e stabilendo il periodo di rimodulazione di pagamento a carico della Regione per periodi in quindici anni con la previsione di pagamento di rate semestrali posticipate;
9. di stabilire che la rinuncia da parte delle ASL alla proposizione di eccezioni in relazione ai crediti certificati resterà efficace e vincolante nei confronti della ASL nonostante la eventuale caducazione degli effetti dell'accordo quadro in relazione all'ipotesi di mancato rilascio, mancata accettazione o inefficacia della Delegazione; di stabilire che, fermi restando gli effetti della certificazione dei crediti ceduti, l'Azienda e la Regione Abruzzo riconoscano ed accettino che qualsiasi pretesa che le stesse dovessero vantare come conseguenza dell'inesistenza di crediti ceduti o di irregolarità o vizi riguardanti il rapporto dal quale i crediti ceduti sono sorti potrà essere fatta valere dall'Azienda o dalla Regione esclusivamente nei confronti dei fornitori cedenti e non potrà in alcun caso essere eccepita nei confronti dell'Istituto Finanziario e degli aventi causa del medesimo;
10. di delegare il Dirigente responsabile del Servizio Risorse Finanziarie ad assumere le determine di liquidazione a valere sul capitolo di bilancio 81500-U.P.B. 12.01.001 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente) nel rispetto degli atti transattivi di cui ai punti precedenti e della relativa delegazione. Resta inteso che gli importi a valere su tale capitolo di bilancio si intenderanno soggetti ad un vincolo di destinazione in relazione alla soddisfazione delle obbligazioni a carico della Regione, ai sensi della relativa delegazione.
11. di stabilire che i Direttori Generali delle ASL conferiscano:
a. procura speciale alla Direzione Regionale Sanità in persona del Direttore Regionale, affinché provveda alla sottoscrizione degli accordi quadro, degli atti transattivi contenenti la rimodulazione del debito e delle relative delegazioni di pagamento;
b. procura speciale alla Direzione Regionale Sanità - Servizio di Assistenza Distrettuale, Riabilitazione e Medicina Sociale, affinché provveda alla certificazione dei crediti dei Convenzionati ed all’accettazione dei relativi atti di cessione ai sensi degli articoli 69 e 70 R.D. n. 2440/1923
La procura speciale dovrà essere conferita secondo lo schema di cui all’allegato A, entro dieci giorni dalla notifica della presente deliberazione. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali / Legali rappresentanti delle ASL di tale atto costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale ai sensi dell’art. 3 bis comma 7 del Dlgs 502/1992 e s.m.i.;
12. di stabilire che i Direttori Generali delle ASL recepiscano integralmente il contenuto della presente deliberazione con propria delibera direttoriale, secondo lo schema di cui all’allegato B, entro cinque giorni dalla data di notifica della presente delibera;
13. di prevedere, come indicato al punto 17 delle premesse, che possano essere oggetto di cessione ed inseriti nell’Accordo Quadro i crediti vantati da fornitori e dai loro cessionari nei confronti delle ASL a partire dal primo gennaio 2005 e fino alla data di adozione della presente deliberazione, purché certificati entro 120 giorni dalla data della delibera stessa e purché la richiesta di certificazione da parte dei fornitori venga effettuata entro 30 giorni dalla adozione del presente atto. In relazione ai suddetti Crediti, le ASL, la Regione ed i fornitori anche attraverso i loro rappresentanti ovvero i soggetti cessionari dei crediti, dovranno sottoscrivere un apposito Accordo Transattivo che preveda, a carico delle ASL e a fronte della rinuncia da parte dei fornitori agli interessi di mora, alla rivalutazione monetaria, alle spese legali ed altri oneri di sorta, una rimodulazione dei termini di pagamento, la capitalizzazione degli interessi di cui al successivo punto 14 e la corresponsione di un indennizzo forfetario calcolato sulla base di quanto previsto al punto 11 lettera j) delle premesse nonché il rilascio di una delegazione di pagamento.
Tale delegazione di pagamento dovrà essere accettata dalla Regione entro 135 giorni dalla data di adozione della delibera secondo il modello C allegato alla presente, e prevedrà il pagamento diretto di quest’ultima al fornitore o ai suoi eventuali aventi causa nei termini previsti nella transazione in parola.
14. L’Atto Transattivo, che dovrà essere stipulato: i) entro 15 giorni dalla adozione della presente delibera per coloro che hanno già ottenuto la certificazione del credito; ii) entro 15 giorni dalla data della certificazione del credito per gli altri fornitori, dovrà prevedere il riconoscimento di un interesse pari al tasso EURIBOR 6 mesi rilevato alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipulazione su pagina del circuito Reuters EURIBOR01 e maggiorato di una spread dello 0,25% per anno, decorrente dalla data di stipula dell’Atto Transattivo fino alla data di accettazione della delegazione di pagamento da parte della Regione. Il Credito così come transatto potrà essere oggetto di cessione nei confronti degli Istituti Finanziari che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro. Gli acquisti di cui al presente punto 14 potranno essere effettuati anche per il tramite di una società veicolo ex L. 130/99 indicata dagli istituti finanziari che sottoscriveranno l’Accordo Quadro. Resta inteso che valgono per quanto applicabili le rimanenti disposizioni contenute nella presente delibera.
15. Di delegare il Direttore Regionale alla Sanità ad individuare, in alternativa alle modalità di cui ai punti che precedono, altre forme per la successione a titolo particolare nel credito dei Fornitori, senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni regionali e sanitarie, cui provvederà con separata determinazione dirigenziale.
16. La presente delibera sarà pubblicata, anche eventualmente in forma parziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul sito della Regione medesima.
Segue Allegato