giunta regionale

Omissis

La giunta regionale

Vista la l.r. 28 aprile 2000, n. 76 contenente “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 ordinario del 9.6.2000, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia;

Vista la D.G.R. n. 565 del 26.6.2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 87 Speciale del 1.8.2001, con la quale sono state approvate le “Direttive generali di attuazione” della l.r. n. 76/2000;

Vista la l.r. 4.1.2005, n. 2 pubblicata sul BURA n. 3 del 14.1.2005, recante “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”;

Visto, in particolare:

-    l’art. 50, comma 2, delle direttive generali di attuazione della l.r. 76/2000, con il quale si definisce che in via transitoria e fino al quinto anno successivo alla istituzione dei Corsi di Laurea triennale per educatore dell’infanzia sono validi per l’accesso al ruolo di educatore anche i seguenti titoli di studio: a) diploma di maturità magistrale rilasciato dall’Istituto magistrale; b) diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico; c) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’Istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia; d) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’Istituto tecnico femminile; ovvero, in alternativa, altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della Formazione Professionale per profilo di “educatore dell’infanzia”;

Considerato che con nota prot. n. 3520 del 29 ottobre 2003, l’Università degli Studi di l’Aquila – Facoltà di Scienze della Formazione, ha comunicato l’avvio del Corso di Laurea per educatore all’infanzia (laurea triennale) nell’anno scolastico 2001/2002;

Atteso, pertanto, che il predetto regime transitorio deve intendersi concluso , con l’inizio del prossimo anno accademico 2006 /2007, essendo trascorsi i cinque anni dalla istituzione del Corso di Laurea previsto dal citato art. 50 delle direttive generali di attuazione della l.r 76/2000;

Visto, in particolare, l’art. 5 della l.r 2/2005 che subordina l’esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per l’erogazione di prestazioni socio – assistenziali, socio sanitarie e socio educative, ivi compresi quelli disciplinati dalla l.r. 28.4.2000, n. 76, al rilascio di specifica autorizzazione comunale, secondo standard e modalità fissati con apposito regolamento regionale che dovrà assicurare il raccordo e la compatibilità con quanto definito dalle “Direttive Generali di attuazione, della l.r. 76/2000”;

Ritenuto di dover prorogare il regime transitorio previsto dalle direttive generali di attuazione della l.r. 76/200 di un ulteriore anno in vista della prossima adozione del regolamento di cui all’art. 5 della l.r. 2/2005;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace”, in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 14.9.1999, n 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

A Voti Unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

      di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 565/2001 nel senso di seguito indicato

1.   di prorogare il regime transitorio previsto dall’art. 50, comma 2, delle direttive generali di attuazione della l.r. 76/2000, stabilito in cinque anni, di un ulteriore anno con scadenza alla data del 31/10/2007;

2.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.