IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. DN7/42 del 19.05.2006 avente ad oggetto “D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” - Direttive”;

Dato atto che con la predetta determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio, in relazione all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ha stabilito, tra l’altro, che:

1.   la Regione Abruzzo (e, segnatamente, l’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia) assume la titolarità di tutti i procedimenti di bonifica relativi tanto ai nuovi procedimenti quanto ai procedimenti già avviati ed in corso di definizione, a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;

2.   di precisare che in relazione ai procedimenti già avviati ed in corso di definizione la Regione ne assume la titolarità limitatamente alle fasi procedimentali che non siano già state concluse con l’emanazione, da parte delle Amministrazioni comunali, titolari dei procedimenti in virtù delle disposizioni contenute nel D.M. 471/99, degli specifici atti di approvazione di una o più delle tre fasi previste dall’art. 10 del citato D.M. 471/99 e cioè del piano della caratterizzazione, del progetto preliminare oppure del progetto definitivo;

3.   di stabilire che le Amministrazioni comunali non sono più titolari dei procedimenti in corso e, conseguentemente, le stesse dovranno astenersi dal convocare conferenze di servizio finalizzate all’esame ed all’approvazione degli elaborati progettuali afferenti le fasi procedimentali da definire e, conseguentemente, da concludere pena la nullità, per incompetenza dell’Ente procedente, degli atti eventualmente adottati;

…omissis”

onde tener conto delle significative innovazioni alla normativa preesistente introdotte dal citato decreto;

Vista la L.R. 9.08.2006, n. 27, pubblicata sul BURA n. 46 ordinario del 30.08.2006;

Visto, in particolare, l’art. 7 della citata L.R. 27/2006 recante “Inserimento dell’art. 7 bis e nodifiche agli articoli 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36 e 37 della L.R. 28.04.2000, n. 83” col quale il Consiglio Regionale ha stabilito che “Fino all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale” (8° comma della modifica introdotta all’art. 35 della richiamata L.R. 83/2000);

Dato atto, per quanto sopra, che quanto disposto con la citata determinazione n. DN7/42 del 19.05.2006 non è più attuale in quanto in evidente contrasto la citata disposizione contenuta nella L.R. 27/2006;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la anzi citata determinazione n. DN7/42 del 19.05.2006;

Vista la L.R. 77/1999;

DETERMina

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   di revocare la propria precedente determinazione dirigenziale n. DN7/42 del 19.05.2006;

2.   la trasmissione del presente atto alle Amministrazioni provinciali abruzzesi perché ne curino la massima diffusione nei confronti delle Amministrazioni comunali;

3.   la pubblicazione integrale del presente atto sul BURA

Il Dirigente

Dott. Franco Gerardini