IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 18/2001, così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 16/2006)

1.   I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, recante "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante "Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica" sono abrogati.

Art. 2
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Ottobre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO