L’AUTORITA’ COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Valagro S.p.A. per l’esercizio dell’impianto di produzione fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio, semplici o composti, sito nel Comune di Atessa (CH) a Piazzano di Atessa, Zona Industriale le cui caratteristiche sono riportate nell’Allegato B.

Art. 1

Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2

La presente autorizzazione è condizionata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)                  Adeguamento dell’impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l’impianto a quanto previsto negli Allegati B e C entro i termini riportati negli Allegati stessi;

a.2) Il gestore, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall’Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l’elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell’impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l’adeguamento complessivo dell’impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall’effettuazione dello stesso.

b)   Gestione dell’impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l’impianto;

b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli Allegati B e C;

c)   Gestione dell’impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell’impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell’impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all’art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;

c.2) Nel caso in cui l’impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell’impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l’inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana;

c.3) La Ditta ha l’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell’impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell’emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d)   Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli Allegati B e C;

d.2) I valori limite di emissione riportati negli Allegati B e C sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all’esercizio dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

d.3) Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli Allegati B e C;

d.4) Il gestore dell’impianto, come previsto dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e)                  Inquinamento del suolo alla cessazione dell’attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti l’atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell’impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall’art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell’attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell’impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall’art. 10 del D Lgs. 59/05.

Omissis

Art. 7

a)   Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b)   Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c)   Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul B.U.R.A. relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’AUTORITA’ COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi